Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22965 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15315/2019 proposto da:

I.H.M., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappres. e difeso dall’avv.

Roberto Denti, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

I.H.M., cittadino della (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 2.4.19, l’ha rigettato, osservando che: il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione territoriale, un racconto non credibile, perchè contraddittorio, illogico ed incoerente, circa le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e i timori legati ad un suo ricollocamento nello stesso (avendo egli narrato di aver subito un tentativo di arruolamento forzoso da parte del (OMISSIS), su iniziativa del datore di lavoro, e che, avendo egli rifiutato, temeva ritorsioni da parte degli adepti); non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo esclusi il rischio di pene capitali, di trattamenti degradanti o inumani, data l’inattendibilità del ricorrente e la mancanza di allegazioni specifiche, ovvero una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, sia in ordine all’asserita emergenza sanitaria nella regione di provenienza del ricorrente, sia in ordine alla questione della sua fede cristiana – non avendo allegato di aver subito discriminazioni o violenze per questa ragione – sia, infine, circa l’allontanamento dalla Nigeria da molti anni, in relazione al fatto che in Italia il ricorrente vivrebbe con la sorella e la di lei figlia.

A.A.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, avendo erroneamente il Tribunale ritenuto, da un lato, non credibile il ricorrente in ordine al tentativo di arruolamento nell’associazione indicata come (OMISSIS), di cui aveva descritto i segni distintivi dell’abbigliamento e, dall’altro, escluso che nella regione di provenienza del ricorrente esistesse una situazione di grave pericolo per la sua incolumità, invocando varie fonti informative.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e art. 8 Cedu, non avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini della protezione umanitaria, dell’integrazione culturale e lavorativa del ricorrente, alla luce anche della presenza in Italia della sorella e della nipotina con cui il ricorrente convive dal settembre 2015, appena giunto in Italia. Al riguardo, il ricorrente si duole che, in caso di rimpatrio, verserebbe in una situazione di pericolo per l’attuale situazione della Nigeria, senza mezzi di sussistenza, comparata con la condizione in cui vive tuttora in Italia.

Il primo motivo è inammissibile poichè diretto al riesame dei fatti circa la credibilità del ricorrente e i presupposti della protezione sussidiaria. Al riguardo, il Tribunale ha motivato, in maniera esauriente, sulla contraddittorietà intrinseca del racconto del ricorrente circa il tentativo di arruolamento da parte del gruppo della (OMISSIS) e il ruolo attribuito al datore di lavoro di far prendere al ricorrente il contatto con tale gruppo.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto parimenti diretto al riesame dei fatti inerenti alla questione della convivenza del ricorrente con la sorella e la nipote, che il Tribunale ha esaminato, escludendo che essa possa incidere sul permesso umanitario, trattandosi di vicende diverse, in quanto il nucleo familiare si era formato in modi e tempi che prescindevano del tutto dall’arrivo in Italia del ricorrente. Allo stesso modo, l’attività lavorativa, di per sè, non legittima il permesso umanitario. Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (SU n. 29459/19), in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello d’integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Per quanto esposto, la suddetta comparazione è stata preclusa dalla mancata allegazione di una specifica situazione di vulnerabilità.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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