Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22965 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/08/2021), n.22965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27390/2016 R.G. proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio

42, presso l’avv. Claudia Cozzi, che, unitamente all’avv. Mario

Argenio, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Gestione Rifiuti, (rectius Gestione Tributi) S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Puglia (Bari –

Sezione staccata di Foggia), Sez. 25, n. 1775/25/16, del 21 giugno

2016, depositata il 5 luglio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini TARSU per gli anni dal 2007 al 2011 relativamente ad un locale scantinato e ubicato all’interno di un cortile e che il contribuente sostiene essere allo stato rustico, privo di allacci (fogna, luce, gas e acqua), inagibile e non utilizzabile;

2. Il ricorso era accolto in prime cure sulla base della inutilizzabilità dell’immobile ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, e della grave carenza motivazionale dell’atto impositivo. La decisione era totalmente riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. La società concessionaria (indicata per lapsus calami “Gestione Rifiuti” invece di “Gestione Tributi”, come correttamente indicato nella memoria prodotta con nota successiva) non si è costituita;

3. Con il primo motivo, il contribuente lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, censurando il mancato riconoscimento della carenza motivazionale dell’atto impositivo;

3.1. La censura è doppiamente inammissibile. In primo luogo perché trattasi di una critica rivolta all’atto impositivo e non alla sentenza impugnata; in secondo luogo perché non è riportato nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto specifico dell’atto impositivo sottoposto a critica;

3.2. Peraltro va rilevato che tra gli atti di riferimento a sostegno della motivazione degli avvisi di accertamento non rientrano nell’obbligo di allegazione gli atti a carattere generale soggette a pubblicità legale (tariffe, regolamenti, delibere comunali, ecc.), ma solo gli atti che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente (tra le tante Cass. n. 30052 del 2018). Altrettanto deve essere rilevata la congruità della motivazione a supposto della decisione impugnata, laddove il giudice d’appello afferma di aver riscontrato che l’atto impositivo “espone i presupposti di fatto della decisione dell’ufficio impositore”, “descrive lo svolgimento dell’istruttoria procedimentale”, “spiega le ragioni giuridiche ed in particolare le norme applicate nel caso di specie”;

4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 2003, art. 62, comma 2, censurando la rilevanza data dal giudice d’appello alla ritenuta inerzia del contribuente nella sistemazione e gestione dell’immobile;

4.1. La censura è prima di fondamento. In primo luogo perché l'”inerzia” (non giustificata, come è nel caso) ha una sua specifica e indubitabile rilevanza. In secondo luogo, la sentenza impugnata non allega la sola “inerzia” a sostegno della motivazione, ma indica il fatto che il contribuente non abbia mai “opposto al Comune la rivendicata inutilizzabilità dell’immobile con la denuncia di cui all’art. 62, comma 2, cit.”, né abbia fornito prova di aver fatto “richiesta di sopralluogo per la constatazione della condizione dell’immobile” stesso, la cui “inutilizzabilità va intesa come oggettiva impossibilità di utilizzo” e non risulta come tale “dimostrata” nel giudizio;

5. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., l’omessa o erronea valutazione degli elementi probatori per l’esclusione della imponibilità e sull’onere della prova;

5.1. La censura è infondata alla luce dell’orientamento di questa Corte che ha posto il seguente principio: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso che la semplice comunicazione al Comune dell’avvio dell’attività di autorimessa costituisse prova in grado di dimostrare l’improduttività di rifiuti da parte dell’immobile)” (Cass. n. 10634 del 2019).

6. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La mancata costituzione della parte intimata esenta dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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