Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22965 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9066-2015 proposto da:

ARCIDIOCESI DI PALERMO, nella persona del suo legale rappresentante

l’Arcivescovo di Palermo, Sua Eminenza Reverendissima pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONINA detta

Antonella FUNDARO’, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1117/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 3/7/2014, depositato il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Arcidiocesi di Palermo con ricorso del 10 settembre 2012 adiva la Corte di appello di Caltanissetta, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, da quantificarsi secondo equità per l’irragionevole durata di un processo civile introdotto davanti al Tribunale del Lavoro di Palermo con ricorso del 21 dicembre 2006 pendente alla data del ricorso ex lege n. 89 del 2001.

Si costituiva il Ministero della Giustizia chiedendo che, ove riscontrati i presupposti di legge, la durata del processo fosse determinata considerando i rinvii addebitabili alle parti.

La Corte di Appello di Caltanissetta con decreto N. Rep. 1117 del 2014 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.937,50 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Compensava la metà delle spese giudiziali e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della metà restante. Secondo la Corte nissena, posto che la durata complessiva era di 5 anni e 7 mesi, dalla quale andavano detratti 3 anni ritenuti quale termine ragionevole di durata del giudizio, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari a 2 anni e 7 mesi. Considerata la tipologia del procedimento de quo, tenuto conto dei parametri indicati dalla CEDU, al caso specifico poteva applicarsi il parametro di Euro 750,00 per anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti al durata ragionevole e di Euro 1000 per gli anni successivi. Considerata la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate le spese del giudizio andavano compensate nella misura della metà.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia non essendosi costituito nei termini di legge in data 12 agosto 2015, depositava atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso L’Arcidiocesi di Palermo lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte EDU, Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU ed art. 6 e 13 CEDU.

Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la compensazione sia pure parziale delle spese del giudizio perchè nel caso in esame non ricorrerebbero nè una soccombenza reciproca, nè gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c..

2.1.= Il motivo è fondato.

Infatti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi 58, comma 1 predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (ricorso depositato 10 settembre 2012) può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all’esame, la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, in tutte queste ipotesi, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza. Come è stato già detto da questa Corte in altra occasione, che si condivide e si conferma: nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla l. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Cass. n. 14976 del 16/07/2015).

In definitiva, il ricorso va accolto il decreto impugnato va cassato e la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere giudicata nel merito ai sensi dell’art. 385 c.p.c., eliminando la compensazione e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente con distrazione in favore dei difensori delle spese giudiziali nella somma già indicata dalla Corte nissena. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, elide la compensazione parziale delle spese disposta dalla Corte di Appello. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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