Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22964 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13352/2019 proposto da:

D.R.L.P., elettivamente domiciliato l’avv.

Nunzia Milite, dalla quale è rappres. e difeso, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Prefetto della Provincia di Milano, in persona del legale rappres.

p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 29.3.19, ha convalidato il decreto d’allontanamento emesso nei confronti di D.R.L.P., contestualmente al provvedimento d’espulsione-emesso in pari data dal Prefetto della provincia di Milano, osservando che: il decreto impugnato era stato emesso sulla base delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 della stessa norma, in quanto il comportamento complessivo del D. integrava una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave e attuale all’ordine pubblico; in particolare, il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel 2000 per motivi di lavoro, regolarizzando la sua posizione nel 2002, vivendo da allora con la sua famiglia, composta dalla moglie e le due figlie, oggi maggiorenni e cittadine italiane; nel 2016 fu condannato dal gup del Tribunale di Brescia, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis e ter, c.p., commesso ai danni di una delle figlie, all’epoca di 14 anni (pena espiata il 28.3.19); il Questore di Brescia, con provvedimento emesso il 28.2.17, revocò il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sul presupposto della dimostrata pericolosità sociale del ricorrente mediante la consumazione del suddetto reato; che il ricorso avverso quest’ultimo provvedimento fu respinto dal giudice amministrativo con sentenza emessa il 9.6.17; la suddetta sentenza di condanna penale, sebbene risalente nel tempo, era dimostrativa di una elevata pericolosità del ricorrente il quale aveva manifestato una totale assenza di autocontrollo e la capacità di profittare di soggetti deboli e vulnerabili; la lunga permanenza del ricorrente sul territorio italiano e la ricomposizione del nucleo familiare attraverso la mediazione degli operatori del carcere non appariva idonea a superare il giudizio di pericolosità attuale e concreta, in riferimento ad ulteriori e prevedibili gravi condotte illecite e lesive dell’integrità fisica e psichica.

Il D. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituita l’Avvocatura dello Stato per conto della Prefettura.

Diritto

RITENUTO

Che:

L’unico motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1 e art. 19, comma 2, avendo il Tribunale erroneamente convalidato il provvedimento d’allontanamento emesso nei suoi confronti sulla base della sentenza di condanna penale pronunciata per un reato non lesivo dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, e considerando altresì che la figlia, vittima del reato commesso, aveva visitato regolarmente il padre nell’ambito di un percorso di reinserimento familiare seguito dai servizi Sociali. Al riguardo, il ricorrente adduce anche il Tar Lombardia aveva ritenuto il ricorrente meritevole di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, escludendone l’attuale pericolosità.

Il motivo è infondato. Il ricorrente si duole della convalida del decreto d’allontanamento in quanto emesso sulla base della condanna penale del 2016 (per delitto consumato ai danni di una figlia) in virtù di un contestato automatismo, senza valutare gli altri elementi della fattispecie, quale il percorso di reinserimento sociale seguito dai Servizi Sociali- che ha coinvolto anche le figlie del ricorrente – che, a suo dire, ne escluderebbe l’attuale pericolosità sociale legittimante il decreto impugnato.

Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass., n. 6666/17 – a tenore della quale il divieto d’espulsione dello straniero non opera anche in ipotesi di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica, secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali, ma valutando, ad esempio, la rilevanza dei reati accertati, l’eventuale condizione di disoccupazione, il comportamento tenuto nelle occasioni in cui lo straniero ha dichiarato false generalità.

E’ stato altresì affermato che il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit., consistenti in “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le “ragioni di sicurezza” poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario del D.Lgs. n. 30 del 2007, ex art. 20, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., n. 701/18).

Nel caso concreto, il Tribunale ha convalidato il decreto impugnato argomentando dal disvalore rappresentato dalla suddetta sentenza di condanna del ricorrente quale espressione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il giudice di merito ha rilevato che la lunga permanenza del ricorrente sul territorio italiano e la ricomposizione del suo nucleo familiare, attraverso la mediazione degli operatori del carcere, non appariva idonea a superare il giudizio di pericolosità in termini attuali e concreti, in riferimento ad ulteriori e prevedibili gravi condotte lesive dell’integrità fisica e psichica, evidenziando che tale giudizio di pericolosità non riguarda solo la famiglia dello stesso ricorrente, ma anche soggetti terzi.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente applicato la normativa in materia, escludendo la dedotta erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta attraverso una congrua motivazione, relativa all’insufficienza del percorso di recupero sociale intrapreso dal ricorrente ai fini dell’elisione dell’attualità della pericolosità sociale evidenziata dal grave reato commesso a danni di minore, interpretazione incensurabile in questa sede.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA