Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22964 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9065-2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ANTONINA detta Antonella FUNDARO’, giusta procura a margine al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1128/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 3/7/2014, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. con ricorso depositato il 10 settembre 2002 chiedeva il riconoscimento di un indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare apertasi a carico della società (OMISSIS), nella quale aveva proposto domanda, poi accolta, di ammissione al passivo. Dal ricorso introduttivo emergeva che il Tribunale di Palermo con sentenza del 18 maggio 1998 aveva dichiarato il fallimento della società (OMISSIS) e che l’odierno ricorrente era stato ammesso al passivo con provvedimento del 15 giugno 2000 per la somma di Euro 9.081,800. Risultava, altresì, che il riparto finale del fallimento de quo era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice delegato del 23 maggio 2012.

Si costituiva il Ministero della Giustizia deducendo che la durata della procedura fallimentare si connotava per la particolare complessità correlata anche alla circostanza che di regola necessario promuovere diversi procedimenti incidentali.

La Corte di appello di Caltanissetta con decreto n. RG 1128 del 2014, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.458,33, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensava la metà delle spese del giudizio e condannava lo stesso Ministero al pagamento della restante metà. Secondo la Corte nissena, posto che la durata complessiva del giudizio era pari ad 11 anni e 11 mesi, dalla quale andavano detratti 5 anni ritenuti quale termine ragionevole di durata del giudizio, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari a 6 anni e 11 mesi. Al caso in esame, considerato il modesto importo del credito ammesso al passivo, poteva applicarsi il parametro di Euro 500 per anno di ritardo. Considerata la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate le spese del giudizio andavano compensate nella misura della metà.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da L.G. con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso L.G. lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea determinazione del periodo di durata complessiva ed irragionevole, insufficiente liquidazione dell’indennizzo in violazione dei principi sanciti dalla cassazione e dalla Corte EDU a far data dalla sentenza Cocchiarella c. Italia. Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., norme tutte, tanto isolatamente, considerate, quanto in combinato disposto tra loro ed, altresì, in relazione agli articoli, anch’essi violati artt. 1223, 1226, 1227 e 2055 c.c. ed anche in relazione ai consolidati principi di dritto vigente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte EDU.

Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato: a) sia nella individuazione del termine di durata complessiva del giudizio presupposto perchè avrebbe considerato come data del dies a quo la data dell’ammissione al passivo e come data finale la data dell’asserita chiusura della procedura. B) sia nella quantificazione dell’indennizzo non avendo applicato i criteri di quantificazione fissate dalla Corte EDU (a partire dalla sentenza Cocchiarella) e dalla Corte di Cassazione con varie sentenze.

1.1.= Il motivo è fondato sotto il primo profilo ed infondato quanto al secondo profilo.

1.a) E’ fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta un errato calcolo della durata complessiva del giudizio di cui si dice.

Come è stato più volte affermato da questa Corte, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il “dies a quo” in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo (vedi Cass. n. 5502 del 19/03/2015), in quanto il singolo creditore diventa parte da tale momento, sicchè, in caso di istanza L. Fall., ex art. 101, ai fini del giudizio di equa riparazione è errato dare rilevanza da un periodo successivo.

Ha quindi errato la Corte di Appello di Caltanissetta che, nel calcolare la durata complessiva del procedimento, ha considerato quale dies a quo la data del provvedimento di ammissione al passivo (16 giugno 2000) e non invece la data di presentazione della domanda di ammissione al passivo (4 ottobre 1999). Quale data finale rileva la chiusura della procedura (ricorso pag. 7) cioè la data del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il riparto finale del fallimento di cui si dice (23 maggio 2012) e non, invece, la data di effettivo pagamento del debito (30 luglio 2012), come pretende il ricorso, giacchè la chiusura del procedimento giurisdizionale è avvenuta con l’approvazione del piano di riparto.

1.1.a) Corretta è, invece, la determinazione del tempo ragionevole del procedimento presupposto indicato in cinque anni. Infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8468 del 2012), che la durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, ed è elevabile fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti.

Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha osservato questi principi, tanto è vero che ha ritenuto ragionevole una durata di cinque anni.

1.b) E’ infondato nella parte in cui il ricorrente censura il criteri di quantificazione dell’indennizzo adottato dalla Corte di appello.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. 18617 del 2010; Cass. 17922 del 2010);

Ora, nel caso di specie, la Corte d’appello, tenuto conto della tipologia del procedimento a quo della natura e rilevanza della posta in giuoco (considerato il modesto importo del credito ammesso al passivo) ha ritenuto di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo, adottando quello di Euro 500,00 per anno di ritardo.

D’altra parte, la Corte d’appello, pur non menzionando i precedenti giurisprudenziali rilevanti, si è attenuta ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, per i quali questa Corte è solita liquidare un indennizzo che rapportato su base annua corrisponde a circa 500,00 Euro per la durata del giudizio. Sicchè tale approdo consente di escludere che un indennizzo di 500,00 Euro per anno di ritardo possa essere di per sè considerato irragionevole e quindi lesivo dell’adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali, malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte EDU, Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU ed art. 6 e 13 CEDU.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel disporre la compensazione, sia pure parziale, delle spese del giudizio perchè nel caso in esame non ricorrerebbero nè una soccombenza reciproca, nè gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c..

2.1.= L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di questo secondo motivo, dato che il regolamento delle spese andrà riformulato tenendo conto dell’esito del nuovo giudizio di rinvio.

In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, e dichiarato assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di Caltanissetta in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per quanto di ragione e dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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