Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22964 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25354/2006 proposto da:

TERMOSTUDI DELTA SRL in persona del legalo rappresentante pro tempore

Geom. N.C., P.I. (OMISSIS), elettivamente domicilialo

in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SBANO

NICOLA;

– ricorrente –

contro

V.G. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), R.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G SEVERANO 35, presso lo

studio dell’avvocato CIANFONI GIORGIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUARIGLIA GIOVANNI;

– controricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimato –

sai ricorso 29177/2006 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato D’IPPOLITO MARIA BEATRICE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANGESCRINI CLAUDIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

TERMOSTUDI DELTA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 724/2005 della CORTE, D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato SBANO Nicola, difensore dei ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato GUARTGLIA Giovanni, difensore del resistente

P. + 2 che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato FRANCESCHINI Claudio, difensore del resistente

B. che ha chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, rigetto del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26 novembre 1994 la s.r.l.

Termostudi Delta conveniva davanti al Tribunale di Ancora l’arch.

B., l’arch. P.G., l’ing. R.V. e l’ing. V.G., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento del saldo del corrispettivo per la progettazione degli impianti tecnologici inerenti il progetto generale di costruzione del Nuovo Ospedale comprensoriale di (OMISSIS), da essa società attrice predisposto dietro incarico dei convenuti.

I convenuti, costituitisi, contestavano il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale adito con sentenza in data 8 aprile 2002, ritenendo fondata l’eccezione di nullità del contratto ex art. 2231 cod. civ., per essersi la società attrice obbligata all’esercizio di una attività professionale pur non essendo iscritta al relativo albo.

La Termostudi Delta s.r.l. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 17 dicembre 2005, ritenendo che in base alle stesse prove per interpello la cui ammissione era stata richiesta dalla società attrice nel giudizio di primo grado risultava che la stessa non si era limitata a prestare una semplice consulenza, ma aveva redatto i progetti degli impianti, cioè aveva svolto una attività di carattere professionale per la quale operava la preclusione di cui all’art. 2231 cod. civ..

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Termostudi Delta s.r.l., con due motivi.

Resistono con controricorso P.G., R.V., V.G..

Altro controricorso è stato presentato da B.A., il quale ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo la società ricorrente in via principale deduce che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che si era limitata a svolgere attività di collaborazione in favore dei professionisti i quali, poi, avevano effettivamente redatto e depositato il progetto.

Il motivo è infondato, in base alla considerazione che, a prescindere dal valore confessorio della richiesta di ammissione dell’interpello cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata in ordine al fatto che la prestazione consisteva nella “predisposizione di elaborati tecnici progettuali”, dall’atto di citazione risulta che alla Termostudi Delta s.r.l. era stata proposta “l’esecuzione della progettazione di tutti gli impianti tecnici” che essa società ricorrente in via principale aveva “dato adempimento all’incarico ricevuto, consegnando, nei tempi e modi stabiliti, ai propri committenti le progettazioni richieste”.

A nulla rileva, poi, di tali progettazioni, nei confronti di terzi, gli originari convenuti avessero assunto la paternità.

Con il secondo motivo la società ricorrente in via principale deduce che la propria attività era stata di semplice collaborazione nella redazione di progetti in favore degli originari convenuti, i quali si erano assunti la “paternità” di tali progetti, senza alcuna “proiezione” esterna.

Anche tale motivo è infondato.

La Termostudi Delta s.r.l., infatti, per quanto già detto, ha stipulato un contratto avente ad oggetto non una semplice collaborazione ad una progettazione ad altri effettivamente imputabile, ma la esecuzione completa ed in autonomia di una progettazione, il che non le era consentito, a nulla rilevando che tale progettazione fosse stata poi utilizzata dagli attuali resistenti come se fosse frutto della loro attività professionale.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale B.A. si duole della compensazione delle spese, deducendo che nei suoi confronti non sussisteva quella reciproca soccombenza alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata, non avendo, a differenza degli altri convenuti mai eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito, nè riproposto tale questione (ritenuta infondata in primo e secondo grado) con appello incidentale.

La doglianza è fondata, in quanto avendo B.A. sempre sostenuto soltanto la nullità del contratto ex art. 2231 cod. civ., ed essendo tale eccezione risultata fondata, non vi erano i presupposti per ritenere lo stesso parzialmente soccombente ai fini della giustificazione della compensazione delle spese di giudizio.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale, mentre va accolto il ricorso incidentale di B.A., con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale di B.A. e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA