Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22963 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25067/2006 proposto da:

OFFICINA MECCANICA NAVALE GIARAMITA MICHELE & C SNC, in persona

del

legale rappresentante pro tempore G.M. P.I.

(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MURANA

Bartolomeo;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA P.I. (OMISSIS) (incorporante le Lloyd

Italico assi.ni SpA), in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SEBASTIANO VENIERO 78 SC D/1, presso lo studio dell’avvocato NORMA

LORI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASSANISI Antonio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/10/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento 1, 5, 6 motivo,

assorbiti gli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 ottobre 1992 la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a. conveniva la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c. ed esponeva:

di essere assicuratrice della r.c.a. del motopesca ” (OMISSIS)”, che aveva effettuato presso la detta officina la revisione dell’invertitore e la sostituzione del relativo albero con altro costruito dalla medesima impresa;

– che il natante riparato, nel corso di una battuta di pesca al largo dell’isola di (OMISSIS), aveva subito la rottura dell’albero dell’invertitore ed era stato soccorso da una motonave che lo aveva rimorchiato fino al porto di (OMISSIS);

– che la convenuta aveva sostituto nuovamente il pezzo, che nel corso di altra battuta di pesca si era rotto, rendendo necessario un ulteriore intervento di soccorso;

– che il secondo albero era stato assoggettato a prove di laboratorio presso il dipartimento di tecnologia e produzione meccanica dell’Università di Palermo, che avevano evidenziato l’insufficiente durezza dei due alberi costruiti dalla convenuta rispetto all’albero originale;

– che inoltre era stata riscontrata la difettosa costruzione dell’albero ed un disallineamento tra motore ed invertitore;

sulla base di tali premesse la società attrice chiedeva la condanna della società convenuta al rimborso delle spese pagate ai soccorritori.

La società convenuta, costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Tribunale di Marsala, con sentenza in data 22 aprile 2003.

La Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 4 agosto 2005.

I giudici di merito ritenevano non provato che l’utilizzo di materiale di durezza e resistenza insufficiente fosse stato imposto, piuttosto che semplicemente accettato, dall’armatore, e accertato l’improprio fissaggio del basamento del motore con il disallineamento tra motore ed invertitore.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con sette motivi, l’Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c..

Resiste con controricorso la Toro Assicurazioni s.p.a., quale incorporante della Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Da un punto di vista logico va esaminato per primo il quinto motivo, con il quale si deduce che, ai fini dell’esercizio dell’azione in surrogazione ex art. 1916 c.c., l’assicuratore deve provare il pagamento dell’indennizzo all’assicurato. Nella specie la documentazione esibita era inidonea a tal fine.

Il motivo è inammissibile per la novità della questione che ne costituisce l’oggetto, essendosi nel corso del giudizio di merito discusso soltanto della idoneità della documentazione esibita ai fini della prova della data del pagamento (in relazione alla interruzione della prescrizione).

Con il primo motivo la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele &

C. s.n.c, premesso che la società assicuratrice assumeva di essere subentrata nel diritto dell’armatore alla garanzia per i vizi dell’opera, denuncia violazione dell’art. 2226 c.c., in base al quale l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente. Nella specie l’armatore era a conoscenza che il materiale usato per la sostituzione dell’albero non era della stessa qualità di quello originale.

Il motivo è infondato.

A prescindere dal fatto che tale conoscenza non costituiva necessariamente conoscenza anche dei vizi, secondo la sentenza impugnata la causa principale della rottura dell’albero era riconducibile all’improprio fissaggio del basamento del motore, con il disallineamento tra motore ed invertitore.

Con il secondo motivo si deduce che comunque l’armatore non aveva denunziato il vizio nel termine di cui all’art. 2226 c.c., e quindi era decaduto dall’azione di garanzia nella quale la società assicuratrice pretende di. essersi surrogata.

Il motivo è inammissibile in quanto solleva una questione nuova.

Con il terzo motivo la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele &

C. s.n.c. deduce che i giudici di merito non hanno considerato che la causa principale della rottura dell’albero era riconducibile all’improprio fissaggio del basamento del motore, con il disallineamento tra motore ed invertitore, che non era ricollegabile alla imperfetta esecuzione attività comprese nell’oggetto del contratto d’opera, deducendo in proposito:

E’ d’uopo a questo punto precisare che l’invertitore-riduttore altro non è che il comune cambio dell’autovettura, che tutti conosciamo e,come detto cambio, è costituito da una scatola, o cassa, del tutto chiusa, con all’interno una serie di rapporti o ingranaggi, taluni dei quali destinati a ridurre i giri dell’asse motore, trasmessi all’asse portelica, ed altri destinati al cambio delle tre marce, mentre all’esterno vi è solo la leva che, azionata, inserisce e disinserisce gli ingranaggi del cambio nelle marce.

Questa cassa è collegata a mezzo di due flange con bulloni, da un lato all’asse del motore, e dall’altro all’asse portelica.

Entrambe le commissioni (revisione e riparazioni) hanno richiesto soltanto lavori eseguiti in officina, al banco, ove la cassa dell’invertitore, separata dall’asse del motore, da un lato, e dall’asse portelica, dall’altro, fu portata.

A bordo dell’unità si proceduto soltanto allo svitamento e successivo riavvitamento dei bulloni delle due flange di collegamento alìasse motore, da un lato, ed all’asse portelica, dall’altro.

Le due commissioni (revisione e riparazioni dell’invertitore) non hanno richiesto nè richiedevano, cioè, alcun lavoro al motore , che proprio per questa ragione non fu oggetto di alcuna attività nel corso dei due primi interventi generatori del danno reclamato.

Il motivo è inammissibile per la novità della questione che ne costituisce oggetto, non avendo mar prima d’ora la società ricorrente, secondo quanto risulta indirettamente dalla sentenza impugnata, dedotto che l’improprio fissaggio dei perni di basamento del motore non le era imputabile.

Con il quarto motivo la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele &

C. s.n.c. deduce che la sentenza impugnata è totalmente mancante di motivazione laddove nega l’applicazione dell’art. 2236 c.c., apoditticamente e semplicemente affermando che quelli oggetto dei contratti d’opera erano semplice lavori di ordinaria riparazione.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente in proposito osservare che secondo la sentenza impugnata incombe al prestatore d’opera che invoca le particolari difficoltà tecniche nell’esecuzione d’opera provare l’esistenza delle stesse. La società ricorrente non contesta l’esattezza del principio, nè deduce quali sono gli elementi, invocati nel giudizio di merito ed ignorati dalla Corte di appello, che avrebbero giustificato l’applicazione dell’art. 2236 c.c..

Nè è sufficiente sostenere che il felice esito degli interventi presupponeva:

– la conoscenza del fatto che il motore quando era sotto sforzo produceva vibrazioni che superavano la norma;

– l’analisi sull’adeguatezza della durezza del materiale degli assi non è in relazione alla funzione ad essi propria ma in relazione alle abnormi vibrazioni che il motore produceva ai massimi regimi.

A prescindere da altre considerazioni, la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c. dimentica che la causa delle avarie, secondo la sentenza impugnata era da rinvenire nell’improprio fissaggio del perni di basamento del motore, fissaggio in relazione al quale non viene dedotto che presentasse particolari difficoltà tecniche.

Con il sesto motivo la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele &

C. s.n.c. censura in primo luogo l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale incombe innanzitutto a chi eccepisce la prescrizione l’onere di provare il decorso del relativo termine e l’inefficacia dell’atto interruttivo, in quanto l’eccipiente deve provare gli elementi fattuali sui quali si fonda la sopravvenuta estinzione del diritto stesso; la conseguenza nel caso di specie sarebbe che essendo il pagamento e quindi la surroga avvenuti in epoca successiva all’atto di costituzione in mora del 12 giugno 92, quest’ultimo era inefficace come atto interruttivo della prescrizione.

Deduce in proposito la società ricorrente che siffatta motivazione, che addossa a chi eccepisce la prescrizione l’onere probatorio delle proprie eccezioni, anche quello della controeccezione sollevata ex adverso, appare paradossale. In realtà, se la corte parlermitana avesse fatto buon governo del precetto di cui all’art. 2697 c.c., comma 2, avrebbe dovuto ritenere che colui che intende avvalersi della prescrizione ha il solo onere di dimostrare il decorso del tempo utile all’esercizio del diritto, mentre è chi eccepisce l’esistenza di un atto interruttivo che ha l’onere di dimostrarne la validità, con la conseguenza che era sulla società assicuratrice, che aveva eccepito l’efficacia e la validità dell’atto interruttivo, che incombeva l’onere di fornire la prova che detto atto era coevo, o successivo al pagamento dell’indennità assicurativa.

Il motivo è infondato.

Per comprendere il senso dello stesso occorre partire dalla premessa che l’atto di citazione è stato notificato il 14 ottobre 1992 quando era incontestabilmente decorso il termine annuale di cui all’art. 2226 c.c., comma 1 (applicabile anche alla società assicuratrice che si era surrogata nei diritti del committente l’opera).

La società assicuratrice aveva, però, costituito in mora l’attuale società ricorrente in data 12 giugno 1992. L’attuale ricorrente aveva eccepito che non risultava provato che a tale data la società assicuratrice si fosse già surrogata nei diritti dell’assicurato per avere pagamento a quest’ultimo l’indennizzo.

Ciò chiarito, va rilevato che l’eventuale errore in diritto in cui si assume sia incorsa la Corte di appello di Palermo, è ininfluente, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto che comunque risultava fondata la c.d. controeccezione, cioè il pagamento della indennità in epoca precedente al 12 giugno 1992, per cui l’atto di costituzione in mora in tale data era idoneo ad interrompere la prescrizione.

La Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c. deduce, poi, che la documentazione fornita dalla società assicuratrice (in ordine a pagamento dell’indennizzo) non aveva data certa e quindi non era idonea a contestare la fondatezza della eccezione di prescrizione.

Anche tale doglianza è infondata, in quanto diretta contro una valutazione di merito della sentenza impugnata sorretta da ampia e convincente motivazione.

Con il settimo motivo sostanzialmente la Officina Meccanica Navale Giaramita Michele & C. s.n.c. deduce che, avendo la società assicuratrice esibito solo in grado di appello la documentazione dalla quale risultava il pagamento dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., i giudici di merito dovevano compensare le spese.

Anche tale motivo è infondato. Questa S.C. ha, infatti avuto occasione di affermare che l’art. 345 c.p.c. (vecchio testo) consentiva, ma non imponeva, al giudice di appello, nell’ipotesi considerata, di derogare al principio della soccombenza che regola l’onere delle spese giudiziali, conferendogli il potere discrezionale di compensazione nell’ambito dell’art. 92 cod. proc. civ., il cui mancato esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in cassazione, ancorchè non sorretto da alcuna motivazione (sent. 10 agosto 1998 n. 7822).

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, ci cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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