Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22962 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13245/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato presso l’avv. Clementina Di

Rosa, la quale lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

M.E., cittadino del (OMISSIS), propose ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale, di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto emesso il 15.3.19, rigettò, osservando che: il ricorrente aveva reso un racconto credibile circa la regione di sua provenienza e le sue condizioni sociali, ritenendolo invece inattendibile in ordine ai presupposti della lamentata persecuzione, ovvero ai gravi timori in caso di rimpatrio (avendo l’istante narrato di aver lasciato il proprio paese esclusivamente per i maltrattamenti commessi nei suoi confronti dai familiari per motivi di gelosia e di natura economico-ereditaria); pertanto, non erano emersi concreti pericoli di persecuzione; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, essendo escluso il rischio di trattamenti degradanti o inumani, per l’inattendibilità del ricorrente, nonchè la sussistenza di una situazione di generalizzata violenza derivante da conflitto armato, come desumibile dai report internazionali acquisiti; non ricorrevano i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria, in mancanza di condizioni individuali di vulnerabilità, non essendo a tal fine sufficiente lo svolgimento di attività formativa e lavorativa.

D.M.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,9 e 14, non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione internazionale e sussidiaria in considerazione della situazione del Bangladesh, come desumibile dalle fonti internazionali richiamate, caratterizzata dall’emergenza del terrorismo e sanitaria.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine al mancato riconoscimento del permesso umanitario, attesa la situazione del paese di provenienza.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, non avendo il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e di quelle sussidiaria ed umanitaria, tenuto conto della grave situazione socio-politica ed ambientale del paese del ricorrente, omettendo di attivare i poteri di cooperazione istruttoria.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai fini del permesso umanitario, riguardo alla situazione del paese e al processo d’integrazione dell’istante il quale aveva lavorato con regolare contratto alle dipendenze di una società cooperativa.

Il primo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili. Invero, la doglianza riguardante il mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria è del tutto generica, incentrata su un mero richiamo delle norme in materia senza specifici riferimenti alla situazione concreta del ricorrente. Al riguardo, va osservato che quest’ultimo ha narrato una vicenda personale che non è riconducibile ad una fattispecie di persecuzione legittimante lo status di rifugiato, mentre, quanto alla protezione sussidiaria, le fonti utilizzate dal Tribunale (varie COI del 2018) non hanno evidenziato le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non avendo il ricorrente allegato, in caso di rimpatrio, un pericolo concreto ed individuale di trattamenti inumani o degradanti, o di gravi violazioni di diritti fondamentali.

Va altresì osservato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., n. 15794/19; n. 17069/18).

Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato i fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, emergendo piuttosto dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente che non sussistevano pericoli di persecuzione nel caso di rimpatrio.

Parimenti inammissibile si configura la critica relativa alla mancata concessione della protezione sussidiaria, di cui del predetto art. 14, lett. c), avendo il ricorrente addotto, al riguardo, alcuni passaggi parziali di report internazionali dai quali non è dato evincere il quadro completo e generale inerente alla situazione socio-politica del Bangladesh. Va comunque osservato che il Tribunale ha rilevato che dalle COI aggiornate esaminate non si desumeva la sussistenza in Bangladesh di una situazione di conflitto armato generalizzato da cui potesse scaturire un pericolo concreto per la vita o l’incolumità del ricorrente.

Inoltre, va ritenuta inammissibile anche la censura del mancato svolgimento dell’attività di cooperazione istruttoria – di cui al terzo motivo – quanto alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 14, per l’inattendibilità del racconto del ricorrente. Invero, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., n. 4892/19; n. 17174/19; n. 16925/18).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè, anzitutto, generico, fondato su un mero riferimento alla situazione del paese d’origine del ricorrente, senza allegare specifiche violazioni di diritti fondamentali del ricorrente il quale ha dunque omesso di allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere.

Il quarto motivo è, infine, del pari inammissibile sia in quanto generico, sia perchè privo di allegazioni afferenti ai presupposti della protezione umanitaria (condizione individuale di vulnerabilità); inoltre, il riferimento all’attività lavorativa del ricorrente è irrilevante ai fini del permesso umanitario poichè, di per sè, non è indice di una situazione di vulnerabilità (cfr. Cass., SU, n. 29459/19; n. 17072/181, secondo cui: in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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