Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22962 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 17/08/2021), n.22962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6139/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

D.G.A.M., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Di

Carlo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicoletta Di

Giovanni, sito in Roma, via Tacito, 64;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 416/10/14, depositata l’8

aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata l’8 aprile 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i – riuniti – ricorsi di F.C. e di D.G.A.M., quest’ultima in proprio e quale ex legale rappresentante della Vuesse s.a.s., per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa, per l’anno 2001, dalla società, di cui tali soggetti erano soci;

– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva rideterminato i ricavi accertati, in ragione dei costi – dedotti e dimostrati – sostenuti dalla società;

– quindi, dopo aver disatteso le questioni pregiudiziali sollevate dall’Amministrazione finanziaria, vertenti sul difetto di contraddittorio e sulla carenza di legittimazione attiva della ricorrente, ha confermato, anche nel merito, la decisione di primo grado l’appello ritenendo che, in presenza di un accertamento induttivo dei ricavi, occorreva tener conto dei costi sostenuti, così come dimostrati dalla contribuente;

– il ricorso è affidato a quattro motivi di ricorso;

– resiste con controricorso D.G.A.M.;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente osservare che il ricorso presenta una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, in relazione agli elementi necessari a cogliere il significato e la portata della censura rivolta alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, per cui resiste all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente per inosservanza del principio di autosufficienza;

– del pari priva di fondamento è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per carenza della sottoscrizione da parte dell’Avvocato dello Stato, poiché l’esame dell’atto consente di evidenziare senza equivoci l’esistenza di una siffatta sottoscrizione;

– osta, tuttavia, ad una decisione sul merito del ricorso la considerazione, anch’essa preliminare, del mancato svolgimento del giudizio di merito nel contraddittorio della Vuesse s.a.s. e del socio G.F.;

– e’, infatti, principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr. Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815);

– siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario;

– ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472);

– tali principi non sembrano essere stati rispettati dal giudice di primo grado il quale, pur avendo provveduto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società, ha ritenuto che il giudizio potesse proseguire nonostante il mancato perfezionamento di una valida notifica nei confronti della società, “sconosciuta presso la sede legale” e degli eredi del socio, nelle more deceduto, che avrebbero rinunciato all’eredità;

– il giudice, infatti, avrebbe dovuto provvedere, nel primo caso, al compimento degli atti necessari affinché la notifica si perfezionasse nei confronti della società secondo una delle modalità previste dalla legge per il caso di mancato rinvenimento di un soggetto legittimato a ricevere l’atto presso la sede legale e, nel secondo, all’individuazione degli ulteriori chiamati all’eredità e all’emanazione dell’ordine di integrare il contraddittorio nei loro confronti;

– erroneamente, dunque, il giudice di appello ha affermato che non sussistesse tale vizio, prospettato dall’Ufficio in apposito motivo di appello;

– conseguentemente, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio gaio, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, oltre che provvedere in ordine al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

 

 

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