Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22962 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5889-2015 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 36,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 24/06/2014,

depositato il 22/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Attilio Cotroneo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C., con ricorso del 28 marzo 2012, adiva la Corte di Appello di Catanzaro, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, da quantificarsi secondo equità.

A fondamento di tale domanda, il ricorrente, indicava la durata eccessiva e non ragionevole del giudizio civile da egli promosso nella qualità di erede, unitamente agli altri eredi legittimi del di lui padre R.N. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana spa. Mediante ricorso depositata il 11 maggio 2004, avente ad oggetto domanda di liquidazione dell’equo indennizzo spettante al proprio genitore in quanto portatore di indennità dipendente da causa di servizio definito con sentenza del 21 dicembre 2005 e in secondo grado con sentenza della Corte di appello che accoglieva parzialmente l’appello.

Si costituiva il Ministero della Giustizia, chiedendo che, ove riscontarti i presupposti di legge, l’indennizzo andava determinato in via equitativa considerando che, comunque, dalla durata complessiva andavano, comunque, detratti quelle conseguite da richieste di rinvio e che le spese di lite venissero integralmente compensate.

La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto N. Rep. 1393 del 2014, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.500,00, dichiarava compensate per metà le spese di lite. Secondo la Corte di Appello la violazione del termine di durata del processo, posto che la durata complessiva era di 7 anni 8 mesi e 7 giorni, dalla quale andavano detratti 5 anni e sei mesi ritenuti quale termine ragionevole di durata del giudizio, l’indennizzo andava parametrato in relazione alla durata eccessiva del giudizio pari a due anni. Al caso in esame poteva applicarsi il parametro di Euro 750 per anno di ritardo. Considerata la mancata contestazione di parte resistente all’accoglimento della domanda, nonchè il parziale accoglimento della domanda proposta erano ragioni sufficienti per compensare la metà delle spese di giudizio.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da R.C. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia, non essendosi costituito nei termini di legge in data 12 agosto 2015, depositava atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, R.C. lamenta la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 1, 2, 4, 5, 11, 28 e 29 e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost. nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, degli artt. 2 e segg. e degli artt. 6 e 35 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.

Secondo il ricorrente la Corte distrettuale, nel liquidare le spese, avrebbe applicato il D.M. n. 1430 del 2012, non più in vigore, anzichè il D.M. n. 55 del 2014 ed ad un tempo escludendo dal calcolo la fase decisoria sul presupposto di una mancanza di detta fase. Piuttosto, la Corte di Catanzaro avrebbe dovuto liquidare le spese secondo la tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e secondo lo scaglione di valore che da Euro 1.100,00 ad Euro 5.200,00. La Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente, avrebbe dovuto tener conto che il compenso sarebbe dovuto essere proporzionato all’importanza dell’opera e che all’avvocato, oltre le spese documentate sarebbe dovuta una somma per rimborso di spese forfettarie, una indennità di trasferta ed il rimborso delle spese sostenute per l’attività svolta fuori del luogo ove svolge al professione in modo prevalente.

1.1.= Il motivo è fondato e va accolto.

Il decreto impugnato è stato pronunciato il 24 giugno 2014, quando era oramai in vigore il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014 che ha fissato i nuovi parametri cui commisurare, tra gli altri, i compensi degli avvocati, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 2, convertito nella L. n. 27 del 2012. Pertanto, la Corte distrettuale non avrebbe potuto liquidare le spese seguendo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 140 del 2012, non più in vigore. Piuttosto, avrebbe dovuto dare seguito al principio espresso dalle Sezioni Unite con le due sentenze gemelle n. 17404 e 17405 del 2012, in ragione del quale “In tema di spese processuali, (…) i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”.

2.= Il ricorrente lamenta, ancora:

a) con il secondo motivo, la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe disposto la compensazione, sia pure nei limiti della metà, richiamando la vecchia formula divenuta di mero stile dei “giusti motivi” e nemmeno specificati non tenendo conto che l’art. 92 così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, richiede non solo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ma impone che le stesse siano esplicitamente indicate in motivazione. La Corte territoriale, sempre secondo i ricorrenti, si sarebbe limitata: a) ad una mancata contestazione da parte del Ministero non tenendo conto che il Ministero si è costituito e difeso; b) ad un parziale accoglimento della domanda, non tenendo conto che il ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della somma di Euro 4.000,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

b) Con il terzo motivo, la violazione degli artt. 3 e 24 cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale, nel disporre la compensazione sia pure parziale delle spese giudiziali, avrebbe di fatto parzialmente vanificato il risultato del giudizio e quindi l’equità della riparazione, negando in sostanza il diritto sancito dall’art. 24 Cost. in forza del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, e la necessità di agire per la tutela dei propri diritti non può andare a danno della parte che ha ragione. Compensare le spese del giudizio in un caso come quello in esame sarebbe, secondo il ricorrente, come porre a carico della parte vittoriosa le spese processuali, infatti violerebbe il principio costituzionale nella misura in cui non consentirebbe a tutti i cittadini la medesima opportunità.

2.1.= Le dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza sono fondate e vanno accolte.

Va qui premesso che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all’esame ratione temporis (il ricorso de quo è stato depositato il 15 febbraio 2012), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale, nel disporre la parziale compensazione delle spese del giudizio non ha osservato questi principi e, soprattutto, non ha tenuto conto che per la configurabilità delle ragioni di cui alla normativa richiamata non è sufficiente: a) nè la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto. Come già ha avuto modo di affermare questa Corte, in altra occasione (Cass. n. 23632 del 17/10/2013), la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sè, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorchè, comunque, l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto; b) nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte in altra occasione (Cass. n. 14976 del 16/07/2015), nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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