Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22961 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.29/09/2017), n. 22961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29277-2016 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
IVAN PUPETTI e LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI NAPOLI;
– intimati –
sul ricorso 29281-2016 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
IVAN PUPETTI e LUIGI MIGLIACCIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI NAPOLI, QUESTURA DI ROMA;
– intimati –
per il ricorso iscritto al n. 29277/2016 R.G. avverso il decreto del
TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/10/2016, emesso sul procedimento
iscritto al n. 16286/2016 V.G. di quell’ufficio;
per il ricorso iscritto al n. 29281/2016 R.G. avverso il decreto del
TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 09/12/2016, emesso sul procedimento
iscritto al n. 16286/2016 V.G. di quell’ufficio; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
12/06/2017 dal Consigliere Dott. BISOGNI GIACINTO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. I.S. ha impugnato il decreto di trattenimento nel C.I.E. di Roma – Ponte Galeria emesso dalla Questura di Roma il 14 ottobre 2016 in pendenza della sua domanda di protezione internazionale. Ha fatto rilevare la ricorrente che il decreto di trattenimento, non tradotto in una lingua a lei nota, è stato adottato ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, senza l’indicazione di quale fra le ipotesi normative elencate nelle lett. a), b), c), d) della predetta disposizione normativa fosse quella specificamente contestata alla richiedente asilo.
2. Con Decreto emesso il 17 ottobre 2016 il Tribunale di Roma ha convalidato il decreto di trattenimento richiamando il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 3, secondo cui il richiedente che si trova in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi del medesimo D.Lgs. artt. 13 e 14, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, e rilevando che dalla documentazione in atti risulta che la richiedente si trova da anni nel territorio nazionale e ha fatto ricorso più volte all’uso di generalità false allo scopo di sottrarsi al controllo dell’autorità. Ha ritenuto che pertanto l’attuale richiesta di asilo sia stata presentata allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio.
3. I.S. ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia su una questione oggetto di specifica doglianza e relativa alla carenza di motivazione del decreto di trattenimento; b) error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti (mancanza di motivazione del trattenimento); c) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 comma 3); d) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 comma 5, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4).
4. Con successivo ricorso I.S. impugna per cassazione il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 9 dicembre 2016 con il quale è stato prorogato, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel C.I.E. di Roma – Ponte Galeria. Fa rilevare la ricorrente che la richiesta della Questura era infondata in quanto si basava sugli erronei presupposti della presentazione, nel corso del suo trattenimento presso il C.I.E., già in atto, di una domanda di protezione internazionale e della necessità dell’espletamento delle procedure di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 28 e 28 bis. Laddove la domanda era stata presentata precedentemente al trattenimento presso il C.I.E. e i termini per l’espletamento delle predette procedure erano già ampiamente elassi. La ricorrente prospetta sei mezzi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6; c) error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su una questione oggetto di specifica doglianza (il trattenimento della richiedente asilo oltre il limite previsto ex lege); d) l’omesso esame di un fatto decisivo (eccepita mancanza di motivazione del decreto di trattenimento); e) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 comma 5, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, della direttiva 2013/33/UE, art. 9, comma 4; f) error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
5. Preliminarmente va dato atto dell’avvenuta riunione del secondo ricorso portante il n. R.G. 29281/16.
6. Il primo ricorso relativo alla impugnazione del decreto di trattenimento è fondato. La motivazione del provvedimento della Questura si basa sul D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, senza peraltro alcuna specificazione su quale lettera della citata disposizione sia stata ritenuta applicabile alla specie. Il provvedimento di convalida del Tribunale prescinde invece da tale generica contestazione e fa riferimento all’art. 6, comma 3, ovverosia all’ipotesi della presentazione strumentale della domanda di protezione internazionale allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della espulsione con ciò modificando la contestazione cui aveva fatto riferimento il provvedimento sottoposto alla convalida. Non risulta peraltro che la ricorrente sia stata raggiunta da decreto di espulsione antecedentemente alla presentazione della domanda di protezione internazionale. Su tali presupposti deve ritenersi che il trattenimento sia stato effettuato senza una chiara motivazione e in assenza della condizione della preesistenza di un provvedimento espulsivo.
7. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di annullamento del decreto di trattenimento nel C.I.E..
8. Tale decisione comporta altresì l’annullamento del decreto di proroga del trattenimento.
9. La peculiarità della fattispecie (la ricorrente ha dichiarato, nella udienza del 17 ottobre 2016, nella quale è stata nominata una interprete per consentire la traduzione delle sue dichiarazioni, di aver fatto richiesta di protezione internazionale per la prima volta all’interno del C.I.E., di essere arrivata in Italia nel 1994 e di essere sprovvista del permesso di soggiorno, di cui era precedentemente in possesso, per avere avuto dei problemi che l’hanno indotta alla presentazione della domanda di protezione internazionale), che ha indotto l’amministrazione all’emanazione dei provvedimenti, induce a compensare le spese processuali relative ai due ricorsi.
PQM
La Corte, previa riunione del ricorso n. 29281/2016 al ricorso n. 29277/2016/ accoglie i ricorsi, cassa i provvedimenti impugnati e, decidendo nel merito, annulla il decreto di trattenimento della ricorrente nel C.I.E. di Roma – Ponte Galeria nonchè il decreto di proroga del trattenimento. Compensa le spese del giudizio di merito e di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017