Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22961 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 16/08/2021), n.22961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27157-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.Q., (ALIAS V.Q.);

– intimato –

avverso il decreto di accoglimento del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

premesso che G.Q., cittadina (OMISSIS), nata nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria;

che con decreto n. 2097/19 il Tribunale, pur valutando variamente contraddittorie le dichiarazioni rese dalla richiedente in merito alle ragioni che l’avevano indotta ad abbandonare il suo Paese, riteneva, tuttavia, che ella fosse stata realmente vittima di tratta e che fosse stata imbarcata dalla Libia alla volta dell’Italia per essere immessa nel mercato della prostituzione:

che la richiedente, pertanto, aveva volontariamente lasciato il suo Paese per recarsi in Libia con la prospettiva di trovare lavoro come parrucchiera e di provvedere, così, ai propri figli e congiunti, rimasti in (OMISSIS), ma che ivi giunta fosse stata costretta a prostituirsi;

che, di conseguenza, alla richiedente doveva essere riconosciuto lo status di rifugiata;

che avverso detto decreto il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione affidato a due motivi:

che la richiedente non ha svolto attività difensiva;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerate ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.;

che col primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia, in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, perché nella specie non ricorre né è stata provata alcuna ipotesi contemplata dalla Convenzione di Ginevra; e che, peraltro, anche a ritenere veritieri gli elementi forniti nel colloquio avanti al giudice, non è stato manifestato un timore oggettivo di persecuzione da parte dello Stato o degli altri organismi indicati dalla normativa sulla protezione internazionale;

che il secondo mezzo lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 5, lett. c), in quanto l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente, e il correlativo obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice, non fanno venir meno l’onere del primo di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria narrazione;

ritenuto, quanto al primo motivo, che la giurisprudenza di questa Corte occupatasi della tratta di donne da avviare alla prostituzione, ha inquadrato la fattispecie ora nell’ambito delle ipotesi di protezione umanitaria (applicabile ratione temporis), per la vulnerabilità della persona assoggettatavi (cfr. n. 1750/21), ora in quello della protezione internazionale nel senso che detta vulnerabilità, anche se riconducibile alla protezione minore secondo il diritto nazionale, non esclude l’ammissibilità di quella maggiore, ricavabile dalle fonti di diritto internazionale convenzionale (v. n. 2464/21, non massimata);

che detta questione appare di particolare rilevanza, non essendosi ancora formato un indirizzo univoco sul tipo di protezione invocabile nel caso di tratta di persone, per cui è opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA