Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22961 del 09/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 22961 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8703-2011 proposto da:
MARIGLIANI GIANFRANCO MRGGFR46A01L120R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 57,
presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA GIULIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1783

AUSL DI LATINA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 7199/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/03/2010 r.g.n. 5486/04;

Data pubblicazione: 09/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato CIMAGLIA GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità in subordine rigetto.

Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Marigliani Gianfranco, dipendente dell’appellante Azienda USL Latina
con mansioni di “operatore agli sportelli di cassa”, ha agito in sede monitoria
deducendo: che con delibera n.1046 del 26/4/99 era stata disposta l’informatizzazione
delle Casse CUP-SIAS, riconoscendo ad ogni operatore di cassa, a decorrere
dall’1/3/99, un’indennità di £ 10.000 per ogni turno di sei ore di apertura al
pubblico; che l’Azienda a decorrere dall’1/6/99 aveva disposto la sospensione di

del comportamento

dell’Azienda

era rimasto creditore dell’importo di £

4.154.000, a titolo di arretrati maturati nel periodo 1/6/99-31/12/00.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, con decreto
ingiuntivo n. 242/01 ha accolto la domanda, ingiungendo all’Azienda USL Latina il
pagamento della somma richiesta, oltre accessori e spese.
Con sentenza n. 723 del 2004 è stata respinta l’opposizione al decreto
ingiuntivo avanzata dall’Azienda USL.
Il primo giudice, richiamati anche gli artt. 38 e 39 ceni 1998-2001 ha ritenuto
pienamente legittima la delibera n. 1046 del 1999; ha escluso l’operatività dell’art.
47 legge n. 833/78, perché superato dalla c.d. riforma del pubblico impiego, ed ha
ritenuto non provata l’esistenza del successivo accordo sindacale richiamato
dall’Azienda a supporto del suo operato.
2. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato
l’Azienda USL Latina ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Si è costituita in giudizio il dipendente resistendo al gravame.
Disposta d’ufficio l’acquisizione di documenti, assunte informazioni sindacali,
autorizzato il deposito di note, la adita Corte d’appello di Roma con sentenza dell’8
ottobre 2009 ha accolto l’appello e, in riforma della gravata sentenza, ha accolto
l’opposizione già proposta in primo grado e, per l’effetto, ha revocato
l’impugnato decreto ingiuntivo; ha compensato tra le parti per intero le spese del
doppio grado del giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il dipendente.
Nessuna difesa ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
0.4214_
134iricorso, articolato in quindici motivi, il ricorrente deduce la tardività del
deposito dei documenti in appello (accordo decentrato 24 agosto 1999);
l’inammissibilità nuovi documenti in appello; l’erronea valutazione delle
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detta indennità, che, pertanto, non era stata più erogata; che stante l’illegittimità

dichiarazioni testimoniali quanto all’inesistenza dell’accordo 24 agosto 1999; la
sussistenza della prova delle funzioni di operatore di cassa; la validità dell’iniziale
delibera n. 1046 del 26/4/99 e dell’accordo decentrato 9 marzo 1999, compatibile con
il ceni del comparto sanità 1998/2001; l’infondatezza della presunta violazione
dell’art. 47 legge n. 833 del 1978; l’errata e falsa applicazione del ccnl 1998/2001; la
mancata considerazione della volontà delle parti sindacali che avevano introdotto
l’indennità in questione; l’inapplicabilità dell’art. 44 ceni comparto sanità del 1

settembre 2009;rnapplicabilità dell’art. 49 d.p.r. n. 384 del 1990; l’applicabilità
dell’art. 2126 c.c.; avvenuto riconoscimento del diritto da parte di altri giudici di
merito; il mancato riconoscimento di interessi e rivalutazione; l’illegittimità
costituzionale dell’art. 47, comma 10, legge 833 del 1978 per disparità di trattamento
con dipendenti di altri comparti.
2. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente — e
inammissibile.
3. Il percorso argomentativo che ha condotto la Corte d’appello ad accogliere
l’appello ed itit rigettare l’originaria domanda del dipendente è chiaramente indicato
nella sentenza impugnata.
La Corte territoriale — dopo aver premesso che con

la deliberazione

direttoriale n. 1046 del 26/4/99, posta a fondamento dell’azionata pretesa
creditoria, era stato recepito l’accordo decentrato del 9/3/99, che al punto a),
rubricato “informatizzazione Casse CUP-SIAS”, riconosceva agli operatori
addetti agli sportelli di cassa informatizzati un’indennità di £ 10.000 per ogni
turno di 6 ore di apertura al pubblico, avuto riguardo alle problematiche inerenti
l’avvio delle procedure informatiche per la gestione delle casse e del CUP nonché
dell’impegno connesso con il SIAS, nonché per la responsabilità connessa anche al
maneggio del denaro e con l’obbligo di effettuare tutte le procedure informatiche,
amministrative e contabili connesse con l’apertura e la chiusura nonché con
particolare riguardo agli adempimenti di agente contabile – ha ritenuto persistere
nell’ordinamento la previsione di cui all’art 47, 10 comma, legge n. 833/78, in base
alla quale “E’ fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali
compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino
direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui
al precedente comma . Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli
di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori”.
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settembre 1995; l’invalidità delle delibere 1993 del 26 agosto 1999 e n. 1189 del 20

Nel novellato regime del lavoro pubblico contrattualizzato tale divieto si pone
in linea di continuità con la prevista riserva alla contrattazione collettiva
dell’attribuzione di trattamenti economici, essendosi prevista la perdita di efficacia di
leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti dai contratti collettivi. Trovava quindi applicazione l’art. 49 d.lgs. n. 29/93 in
base al quale il trattamento economico ed accessorio è definito dai contratti
collettivi. Occorre quindi far riferimento al contratto collettivo nazionale del

trattamenti accessori; disposizione questa rispetto alla quale l’accordo del 9/3/1999.
nell’attribuire l’indennità in questione, si poneva – secondo la Corte d’appello – in
evidente ed insanabile contrasto. Ed infatti l’art. 43 del detto ceni prevedeva tre
diversi fondi: per il compenso del lavoro straordinario; per la remunerazione di
particolari condizioni di disagio, pericolo e danno; per compensare particolari
posizioni di lavoro, in relazione all’accresciuta professionalità e responsabilità dei
dipendenti, secondo la disciplina del successivo art. 45. La Corte d’appello ha
ritenuto che il primo fondo non rilevasse nella fattispecie; il secondo fosse destinato
esclusivamente al pagamento delle indennità di turno, di reperibilità, per servizio
notturno, festivo e festivo notturno, nella misura di cui al successivo art. 44; il
terzo fosse destinato alle indennità denominate di qualificazione professionale
analiticamente e tassativamente indicate nell’art. 45.
Quindi l’indennità introdotta dall’accordo decentrato del 9/3/1999 non
rientrava in alcuna di quelle previste dalla disciplina collettiva e quindi, comportando
una modifica del trattamento economico, si poneva in contrasto con la citata
normativa. Né la legittimità dell’accordo del 9/3/1999 poteva discendere dalla
successiva contrattazione collettiva (ceni 1998-2001) non ancora applicabile al
momento della sottoscrizione dell’accordo. Infatti l’art. 2 del citato ceni ne prevedeva
la decorrenza, quanto agli effetti giuridici, dal giorno successivo alla data di
stipulazione, stipulazione intervenuta in data 7/4/1999 e quindi successivamente
all’accordo decentrato suddetto. Sicché la conformità alla disciplina collettiva, e
quindi il rispetto del divieto imposto dall’art.47 10 co., legge n. 833/78, doveva
essere verificata in base alla diversa regolamentazione vigente all’epoca della
sottoscrizione, ossia a quella del ceni 1995.

4. In sintesi la ratio decidendi dell’impugnata sentenza si riassume nel
ritenuto contrasto tra l’accordo decentrato in questione (quello del 9 marzo 1999) e la
normativa di fonte legale e contrattuale collettiva vigente alla data di sottoscrizione
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ud. 16 maggio 2013

comparto della sanità del 1° settembre 1995 e segnatamente al suo art. 43 sui

dell’accordo stesso, normativa che non autorizzava la fonte decentrata a prevedere il
trattamento economico accessorio costituito dalla speciale indennità per lo
svolgimento delle mansioni di operatore di cassa.
A fronte di questa ratio decidendi il ricorso, pur articolato in plurimi motivi,
si appalesa nient’affatto centrato nel senso che non attacca il percorso argomentativo
seguito dalla sentenza impugnata e sopra decritto, sicché il ricorso si rivela nel
complesso inammissibile.

complessivo del ricorso che in realtà non si pone in critico confronto con la sentenza
impugnata.
Con il 13° motivo si deduce il passaggio in giudicato di alcune sentenze di
merito, favorevoli ad altri dipendenti, non impugnate dalla ASL; circostanza
ovviamente priva di alcun rilievo nella presente controversia.
Con il 14° motivo si deduce che il tribunale di Latina, che in primo grado
aveva reso una sentenza favorevole al dipendente, aveva riconosciuto —
correttamente secondo la difesa ricorrente — interessi e rivalutazione monetaria
sull’indennità in questione; circostanza anch’essa irrilevante atteso che oggetto del
ricorso per cassazione è la sentenza della corte d’appello di riforma di quella di
primo grado.
Con il 4° ed 11° motivo si deduce lo svolgimento di mansioni di operatore di
cassa; circostanza che la corte d’appello dà per pacifica, altrimenti neppure si
porrebbe un problema di spettanza, o no, dell’indennità speciale per lo svolgimento
di mansioni di cassa.
Assai poco comprensibile è poi il richiamo, nel 12° motivo, dell’art. 2126 c.c.
che riguarda le prestazioni di fatto in violazione di legge ed in particolare il relativo
trattamento retributivo; disposizione che non viene in rilievo perché le mansioni di
operatore di cassa del ricorrente non erano certo in violazione di legge.
Vi sono poi plurimi motivi che riguardano un rilievo contenuto sì nella
sentenza impugnata, ma che non costituisce ratio decidendi bensì elemento ad

colorandum.
La Corte d’appello menziona l’accordo stipulato il 24/8/99 in sede di
commissione per la contrattazione decentrata dell’area comparto che sospendeva
l’attribuzione delle indennità per particolari condizioni di lavoro riconosciute ad
alcuni dipendenti di cui alla citata deliberazione n. 1046 del 26/4/99, a decorrere
dalla busta paga di settembre dello stesso anno e riferite al mese di luglio, in attesa di
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ud. 16 maggio 2013

5. Ed infatti alcuni motivi sono vistosamente incongrui e svelano il taglio

raggiungere un nuovo accordo in materia. A questo accordo aveva fatto seguito la
deliberazione direttoriale n. 1993 del 26 agosto 1999 di ricezione dell’accordo
stesso con conseguente sospensione dell’erogazione dell’indennità in questione.
A tale deliberazione era seguita la n. 198 del 13/9/2000 di annullamento in
sede di autotutela della deliberazione n. 1046 del 26/4/99, in quanto in
contrasto con quanto previsto dal citato art. 47, penultimo comma, della legge
23/12/1978 n. 833 e dall’art. 44 del ceni del comparto Sanità 1/9/1995 relativo alle

Quindi — secondo la Corte d’appello — l’Azienda sanitaria aveva dapprima
sospeso l’erogazione dell’indennità in ragione della ricezione del citato (secondo)
accordo sindacale del 24 agosto 1999 e poi aveva annullato la precedente delibera
che recepiva il primo accordo sindacale (del 9 marzo 1999) che tale indennità
prevedeva. La delibera di annullamento in autotutela schermava quella di
recepimento dell’accordo sindacale che prevedeva la sospensione dell’erogazione
dell’indennità e quindi la Corte d’appello, pur facendo menzione di quest’ultimo.
centra le proprie argomentazione sulla ritenuta illegittimità in radice del primo
accordo sindacale quanto all’indennità in questione: per le ragioni sopra esposte la
previsione ad opera del primo accordo sindacale contrastava con le vigenti
(all’epoca) disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale.
Questa essendo la ragione del decidere della Corte d’appello, sono privi di
rilevanza i plurimi ed insistiti rilievi della difesa del ricorrente (nei primi tre motivi,
poi ripresi nel 10° motivo) in ordine alla irritualità della produzione del secondo
accordo sindacale, alla sua stessa sussistenza come accordo decentrato e comunque
alla sua contestata vincolatività. In particolare nel 10 0 motivo la difesa del ricorrente
deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto valide le deliberazioni di
sospensione prima e di annullamento poi dell’erogazione dell’indennità in questione.
laddove — come già rilevato — la Corte d’appello ha ritenuto in radice illegittimo
l’originario accordo decentrato che tale indennità prevedeva.
L’unico motivo che sarebbe quanto meno ben orientato è il sesto perché
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la violazione dell’art. 47, penultimo
comma, legge n. 833 del 1978. Ma ciò la difesa del ricorrente fa con un motivo (di
poche righe) assolutamente generico e meramente assertivo; e pertanto non di meno
inammissibile.
Inammissibili sono poi anche i restanti motivi che riguardano la
contrattazione collettiva nazionale per il comparto della sanità per il triennio 19988703 11 r.g.n.

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indennità per particolari condizioni di lavoro.

2001 (5°,7° e 8° motivo) atteso che la difesa del ricorrente non si pone in critico
confronto con l’affermazione della Corte d’appello che esclude la rilevanza di tale
contrattazione collettiva perché stipulata successivamente all’accordo decentrato
della cui validità, in parte qua, si dibatte. Del tutto generico è poi il riferimento alla
precedente contrattazione collettiva per il medesimo comparto del l ° settembre 1995
(9° motivo) che la Corte d’appello analizza invece in dettaglio per affermarne la
violazione da parte del citato primo accordo sindacale.

decimo comma, legge n. 833 del 1978 (15° motivo). Tale disposizione è pienamente
in linea ed è del tutto coerente con la previsione dei precedenti commi dell’art. 47
che demandavano il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico del rapporto di impiego di tutto il personale dell’istituito Servizio
Sanitario Nazionale ad un accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra
Governo, regioni e comuni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Il decimo comma dell’art. 47 assegna alla
disciplina posta sulla base di tale accordo nazionale unico una preminenza rispetto
alla contrattazione territoriale decentrata che non poteva operare in contrasto con il
livello nazionale. Principio questo — tipico della gerarchia delle fonti – che si rinviene
anche nella normativa successiva fino all’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 come
novellato dal d.lgs. n. 150 del 2009 che parimenti prevede che la contrattazione
collettiva integrativa, nel lavoro pubblico c.d. “privatizzato – , si svolge sulle materie.
con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Questa gerarchia
delle fonti contrattuali collettive manifestamente non viola né il principio di
eguaglianza, né gli artt. 35 e 36 Cost. evocati dalla difesa del ricorrente.

3. Il ricorso va quindi nel suo complesso dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese non avendo la parte intimata svolto difesa
alcuna.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

Infine inammissibile è l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 47.

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