Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22960 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 12/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso non notificato ad alcuno proposto da:

IPT Polimeri s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in

Roma via Montesanto 10/A, presso lo studio dell’avv. Alessandro

Orsini, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Carmenati, giusta

procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

enrico.carmenati.pec-ordineavvocatiancona.it e al fax n. 0732/22900;

– ricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona emesso e depositato il 10

marzo 2016, n. R.G. 28/2015;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. IPT Polimeri s.r.l. in liquidazione esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria della gomma e della plastica ha presentato al Tribunale di Ancona ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo volto alla dismissione del patrimonio L.Fall., ex art. 161. Con Decreto del 17 dicembre 2015, notificato il 21 dicembre, il Tribunale di Ancona ha richiesto alla società ricorrente di integrare le informazioni assegnando un termine di quindici giorni. Richiesta cui la IPT Polimeri s.r.l. in liquidazione ha ottemperato con successive memorie e depositi del 25 gennaio 2016 e del 4 febbraio 2016 all’esito dell’udienza del 27 gennaio 2016.

2. Il Tribunale di Ancona, sentito ulteriormente il commissario giudiziale, ritenuto che, all’esito delle integrazioni e chiarimenti resi, nonostante il tempo trascorso dal momento in cui la società ha avuto piena contezza delle contestazioni di non fattibilità giuridica del piano (tre mesi), sussistessero ancora insuperabili elementi di contrasto con le prescrizioni di legge e ritenuto che la condotta della ricorrente aveva avuto un contenuto decettivo rispetto alla corretta informazione dei creditori, ha dichiarato inammissibile il concordato con Decreto del 10 marzo 2016.

3. Ricorre per cassazione IPT Polimeri s.r.l. in liquidazione deducendo: a) illegittimità del decreto di inammissibilità per mancata audizione del debitore in violazione della L.Fall., art. 162, comma 2, nonchè della L.Fall., art. 161, comma 6, avendo il Tribunale riscontrato l’ipotesi della condotta decettiva da parte della società proponente; b) manifesta inosservanza di fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, n. 5 per “mancata valutazione da parte del Tribunale dei fatti che il piano presentato era realisticamente sulle possibilità di realizzo, e che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sarebbe stata infruttuosa”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

4. Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato e per aver investito direttamente un provvedimento che non ha, in sè, carattere decisorio, trattandosi di diniego di ammissione al concordato preventivo senza dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 27073 del 28 dicembre 2016),

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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