Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22960 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 21/10/2020), n.22960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14283/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n.

39, presso lo studio dell’avvocato Giovannetti Alessandra, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Verdesca Stefania,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Sviluppo Italia Calabria S.c.p.a. – Business Innovation Centre in

Liquidazione, Z.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Federico Benincasa, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. Business Innovation Centre, in liquidazione convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza M.M. e Z.R. al fine di sentir emettere sentenza costitutiva dell’acquisto a loro carico di n. 150.000 azioni della Calù Interregionale Multiservizi spa – già oggetto di cessione da parte dei convenuti, soci della citata società, all’attrice – alla luce del contratto preliminare redatto in data 23.9.2003 e successivo accordo integrativo, comportante l’obbligo per le parti di provvedere al ritrasferimento delle dette azioni agli odierni convenuti, entro e non oltre il 18.9.2008, per lo stesso corrispettivo fissato per l’originaria vendita maggiorato degli interessi stabiliti nell’accordo.

Nella resistenza dei predetti convenuti, il tribunale di Cosenza ritenendo di essere al cospetto di un contratto preliminare, tenuto conto delle integrazioni apportate dalle parti all’originario accordo, qualificò valida l’obbligazione di riacquisto delle quote al prezzo base pattuito di Euro 150.000,00 e di fronte al diniego, da parte del M., alla stipula del contratto definitivo, emise sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., sostitutiva del contratto definitivo non concluso, quantificando il relativo corrispettivo dovuto, con esclusione della capitalizzazione degli interessi, alla luce del dettato dell’art. 1283 c.c..

M.M. proponeva appello, rigettato dalla Corte territoriale, lamentando la definitiva perdita di efficacia degli accordi al momento dell’introduzione del giudizio, il 22.10.2008, a fronte della scadenza del termine fissato per il 18.9.2008, per l’esercizio del diritto di ritrasferire le predette azioni. Inoltre, l’appellante ha denunciato la nullità dei medesimi accordi perchè posti in essere in violazione del divieto del “patto leonino”, di cui all’art. 2265 c.c. e ne ha invocato, altresì, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, alla luce dello scioglimento della società in ragione dell’azzeramento del capitale sociale. Infine, ha richiesto la declaratoria di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

A sostegno del rigetto della domanda, la Corte territoriale, previo qualificazione del contratto intercorrente tra le parti come contratto preliminare (ma la Corte perviene alle stesse conclusioni, in caso di contratto d’opzione), non ha ritenuto che il termine del 18 settembre del 2008 fosse un termine essenziale da rispettare a pena di decadenza, nè sussisteva violazione del divieto del patto leonino (nell’ambito del contratto sociale), attesa la causa di finanziamento relativa alla prima cessione delle azioni della società Calù dall’odierno ricorrente alla società Sviluppo Italia Calabria S.C.P.A., ben lontana dall’integrare la costituzione di un accordo parasociale comportante la totale e definitiva sottrazione del rischio d’impresa a carico della predetta Sviluppo Italia Calabria, quale cessionaria di tali azioni, che aveva interesse al loro ritrasferimento per vedersi restituire tale finanziamento con i previsti interessi. Nè, infine, sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto.

M.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre la società intimata non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2265 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello aveva ritenuto che la causa di mero finanziamento abbia un’autonoma funzione meritevole di tutela, espressione dell’interesse al buon andamento della società, che può giustificare la stipulazione di un patto parasociale in termini di patto leonino.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per erronea interpretazione delle argomentazioni proposte in sede di gravame, circa la rilevanza della fonte del patto leonino (in particolare, la configurazione del rapporto tra le parti in causa, inquadrato dall’appellante come opzione put e non come contratto preliminare).

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 2265 c.c., perchè la Corte d’appello aveva ritenuto che la nullità del patto leonino possa essere esclusa in caso di stipula di un contratto preliminare.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, relativo al contenuto degli accordi intercorsi tra le parti, non avendone la Corte territoriale rilevato la natura contraria al patto leonino.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “E’ lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c. d. “put”) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società” (Cass. n. 17498/18, v. Cass. nn. 642/00, 8927/94 sulla estraneità al divieto del patto leonino della previsione di partecipazione o non partecipazione agli utili e alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la ragione pratica dell’accordo oggetto di controversia (cd. causa concreta) era funzionale ad ottenere una forma di finanziamento che era ben lontana dal configurare la costituzione di un patto parasociale comportante la totale e definitiva sottrazione del rischio d’impresa, in favore di Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A..

Il secondo, terzo e quarto motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono da una parte inammissibili, quanto al dedotto profilo di omesso esame, per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sui medesimi fatti che non consente di prospettare in cassazione il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053/14) e dall’altra infondati, quanto al profilo della dedotta violazione della normativa sul patto leonino da parte della Corte d’appello, essendosi quest’ultima invece uniformata alla giurisprudenza di questa Corte ed avendo, con valutazione discrezionale ma sufficientemente motivata, accertato l’esistenza di un interesse di fatto meritevole di tutela, che poteva giustificare l’esistenza di un accordo di esclusione dalle perdite di Sviluppo Italia Calabria S.C.p.A. Business Innovation Centre, in liquidazione.

La mancata costituzione della parte intimata esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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