Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22960 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22960
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13303/2005 proposto da:
S.M.A. C.F. (OMISSIS) + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO,
rappresentati e difesi dall’avvocato FAUCI Maria Antonia;
– ricorrenti –
contro
P.M., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
sul ricorso 14831/2005 proposto da:
M.I. N.Q. DI UNICA EREDE DI + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo
studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentati e difesi dall’avvocato
DI GIOVANNA FILIPPO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
L.G., S.L., M.P.,
S.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.
MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO,
rappresentati e difesi dall’avvocato FAUCI MARIA ANTONIA;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
e contro
M.D., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1076/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 04/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Fauci Maria Antonia difensore dei ricorrenti che si
riporta agli atti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. PATRONE
Ignazio, che si riporta alle conclusioni del Proc. Gen. Dott.
Raffaele Ceniccola il quale chiede l’improcedibilità del ricorso,
con le statuizioni di legge.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, nel giudizio sul ricorso proposto da S.L. e M.A., L.G. e M.P. contro B.A. ed altri avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 16/7-4/10/2004, era stata disposta, con ordinanza emessa nella pubblica udienza del 9 dicembre 2010, la integrazione del contraddittorio nei confronti di A.P. quale coerede di B.G.;
che i ricorrenti hanno prodotto copia autentica del verbale reso in data 24 luglio 2003 innanzi al Tribunale di Sciacca relativo alla rinuncia all’eredità da parte della predetta A.P..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
pertanto, di dover aderire alla richiesta dei ricorrenti di fissazione della udienza di discussione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011