Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. III, 31/01/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 31/01/2011), n.2296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 516/2009 proposto da:

P.L. (OMISSIS), A.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PADRE

SEMERIA 33, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO Francesco,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI PAOLO SAVINO giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

D’INNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato CANCELLARA Teodora

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 397/2007 del TRIBUNALE di MELFI, emessa il

29/10/2007, depositata il 30/10/2007; R.G.N. 915/2006.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato PAOLO DE SANCTIS MANGELLI (per delega Avvocato

TEODORA CANCELLARA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del 5^ motivo e

rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 11 giugno 2006 il Giudice di Pace di Palazzo San Gervasio, in accoglimento della domanda proposta da P.L. e A.R., condannava gli eredi di S.V. e S.A. a risarcire i danni cagionati per la comparsa nell’appartamento degli attori di macchie di umidità provenienti dai due appartamenti sovrastanti, di proprietà dei convenuti.

Con sentenza in data 29 – 30 ottobre 2007 il Tribunale di Meifi riformava totalmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda.

Il Tribunale osservava per quanto interessa: i tre figli del defunto S.V. avevano rinunciato all’eredità; la condanna degli S. era stata fondata sulla previsione dell’art. 2051 c.c.; la circostanza che i due appartamenti di loro proprietà fossero condotti in locazione da terzi non attenuava necessariamente la relazione di custodia; tuttavia mancava la prova che lamentate macchie di umidità fossero state causate da cattivo stato di manutenzione di parti dell’impianto idrico, per cui si doveva ritenere che le perdite di acqua fossero dipese da semplice cattivo funzionamento di tubature esterne facilmente accessibili e ispezionabili dall’inquilino.

Avverso la suddetta sentenza la P. e il R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi S.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che al ricorso è applicabile – ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 30 ottobre 2007) – l’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008).

Il ricorso deve, dunque, essere deciso alla stregua dei principi sopra enunciati.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; genericità dei motivi di gravame.

La censura riguarda una violazione di legge che non risulta (in eventuale violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) denunciata al Tribunale, implica un’attività interpretativa dell’atto di appello, si conclude con un quesito (dica la Corte se la violazione suddetta è rilevabile d’ufficio e in caso affermativo se l’omessa pronuncia sul punto comporti la nullità della sentenza) che risulta astratto e incongruo, non essendo stata denunciata la violazione anche dell’art. 112 c.p.c., e manca del momento di sintesi relativo al vizio di motivazione, peraltro neppure esplicitato.

Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anzichè al n. 4) per avere ritenuto pacifica l’esistenza di un rapporto di locazione tra gli S. e i P. – B. e, pur senza espresso richiamo, avere deciso la controversia applicando gli artt. 1576 e 1609 c.c., sebbene in atti non fossero ravvisabili elementi idonei a sostenerla.

Dal testo della sentenza impugnata (pagg. 3 e 5) e dallo stesso ricorso (pag. 2, 3 e 6) la circostanza di fatto era stata ritualmente introdotta in giudizio e sottoposta alla valutazione del Tribunale, cui spettava trame le conseguenze di carattere giuridico, considerato che, comunque, gli S. avevano negato la propria responsabilità invocando, semmai, quella di terzi. Le argomentazioni a sostegno della censura rendono necessaria lettura e interpretazione degli atti, attività riservata al giudice di merito. Il quesito finale postula non l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata che sia decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, ma piuttosto una valutazione della correttezza (negata) della sentenza oggetto di critica. Anche questa censura risulta priva del momento di sintesi e non esplicita il vizio di motivazione.

Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il tema è l’occupazione dell’immobile da parte di terzi. La censura tratta un tema che risulta del tutto nuovo. Le argomentazioni a sostegno implicano attività interpretativa dei fatti di causa. Il quesito finale è strutturato in modo tale da non integrare un appropriato quesito di diritto idonee a rispettare le finalità perseguite dall’art. 366 c.p.c., nell’ipotesi che vengano eccepite violazioni di norme di diritto, nè il momento di sintesi necessario in caso di vizio di motivazione.

Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione (anche in questo caso non specificate come se fossero sinonimi) dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura concerne le affermazioni ritenute pacifiche dalla sentenza impugnata circa la residenza in (OMISSIS) degli S. e l’esistenza di un rapporto di locazione tra costoro e i P. – B.. Sono qui replicabili le argomentazioni spese per dimostrare l’infondatezza del secondo motivo (novità, non autosufficienza, merito). Anche questa doglianza si conclude con un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto, nè costituisce momento di sintesi riferito al vizio di motivazione, ma si sostanzia in una istanza di controllo del contenuto decisorio della sentenza impugnata.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il tema è l’esclusione della responsabilità della proprietaria anche a causa della mancata prova della sua responsabilità. Si assume che la presenza del conduttore non esclude la responsabilità concorrente, se non esclusiva del proprietario.

Premesso che il quesito finale risulta appropriato, osserva la Corte che la soluzione giuridica adottata dal Tribunale non è condivisibile. Il medesimo ha accertato, in punto di fatto, che le infiltrazioni lamentate dai ricorrenti furono causate da contenute perdite di acqua dovute al cattivo funzionamento di tubature dell’appartamento di proprietà della resistente – esterne o comunque facilmente accessibili e ispezionabili dall’inquilino, di cui ha ravvisato la responsabilità e che la relativa riparazione venne effettuata da un muratore, senza necessità di ricorrere ad un idraulico.

Ma, per costante interpretazione giurisprudenziale, l’accertata responsabilità del conduttore non esclude di per sè quella solidale (di talchè il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro) del proprietario, i cui obblighi derivanti dalla custodia permangono. Infatti la circostanza che fu necessaria l’opera di un muratore dimostra che le tubature erano inserire nelle strutture murarie, con la conseguenza che non è corretta l’affermazione del Tribunale che la rottura non interessò parti strutturali dell’impianto (che anche la sentenza impugnata riconosce essere sottratte agli obblighi di manutenzione, ispezione e controllo del conduttore).

Pertanto (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 10389 del 2005) trattandosi di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, poichè il proprietario locatore ha l’obbligo, imposto dall’art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo.

Anche recentemente (Cass. n. 13881 del 2010) questa Corte ha ribadito che, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato, (conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà e obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri.

Pertanto la sentenza va cassata sul punto e il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Melfi in composizione diversa, dovrà provvedere al nuovo esame del caso di specie alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Il sesto motivo (erroneamente indicato ancora come quinto) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il tema è la prova della causa delle macchie di umidità ed è trattato con argomentazioni squisitamente di merito.. Lo conferma il quesito finale, che fa esplicito riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e documentali.

La decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Melfi in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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