Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27255-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ELESSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO MAIRA;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 522/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente ricorreva avverso una avviso di accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior reddito per l’anno d’imposta 2007 per Irpef, Irap ed Iva; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, accogliendo due dei quattro motivi di ricorso;

il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso con il quale altresì proponeva ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. nonchè ancora del D.P.R. n. 60 del 1973, art. 41 e del D.Lgs. n. 564 del 1992, in quanto la stessa CTR avrebbe con altra sentenza ribaltato i principi della sentenza impugnata pur utilizzando gli stessi argomenti della CTP e di altra sentenza della CTR, pur essendo conforme a Cass. n. 28028 del 2008.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1, 2 e 2 septies (come introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2010, art. 9, a seguito di modifica dello stesso D.Lgs., art. 17 bis), in quanto la CTR avrebbe errato laddove ha disposto la compensazione delle spese di lite in accoglimento “parziale” del gravame dal momento che non sussisterebbe alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.

Ritenuto che anche nell’ipotesi in cui il ricorso principale fosse dichiarato inammissibile tale dichiarazione non priverebbe di efficacia il ricorso incidentale proposto tempestivamente ai sensi dell’art. 371 c.p.c. e nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325,326 e 327 c.p.c., dovendosi ritenere anzi che in tal caso il ricorso incidentale tenga luogo di quello principale (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056);

ritenuta dunque la necessità di avanzare una nuova proposta che tenga conto anche del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perchè possa essere formulata una nuova proposta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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