Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2296 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA
sul ricorso 9007-2013 proposto da:
GUARINO WANDA C.F. GRNWND76P65A509U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 90, presso
lo studio dell’avvocato MONICA PAYNE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALESSANDRO BARRACANO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

oontra
2017

4155

POSTE ITALIANE S_P.A. C.P. 9’n0288DA5,

in persona dal

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domìciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 6907/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 20/12/2012 R.G.N. 6073/09;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

n r 9007/2013

la Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 20/12/12, dichiarava
l’improcedibilità dell’impugnazione proposta da Wanda Guarino . nei
confronti della s.p.a. Poste Italiane avente ad oggetto la pronuncia con cui
Tribunale di Avellino aveva rigettato la domanda intesa a conseguire
l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le
parti dal 11/4/2003 al 30/6/2003;
a fondamento del decisum, riteneva la Corte territoriale che l’appello,
sebbene tempestivamente depositato, dovesse essere dichiarato
improcedibile per essere stata del tutto omessa la notifica dell’atto in
relazione alla prima udienza di discussione; per la cassazione di tale
sentenza Wanda Guarino propone ricorso affidato ad unico motivo
lustrato da memoria;
resiste con controricorso la società intimata;
Procuratore Generale ha rassegnato le proprie conclusioni ai sensi
dell’art.380 bis comma 1 c.p.c..
CONSIDERATO CHE
1.con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt.435, 170, 136 e 141 c.p.c. nonché dell’art.82 r.d. 22/1/1934
r37 in relazione all’art.360 comma primo nn.3 e 5 c.p.c..
deduce a sostegno della critica, che la ricorrente ed i suoi procuratori,
avevano eletto domicilio in Napoli alla via Ottavio Caiazzo n.9 presso lo
studio dell’avv.Roberta Rivellini; che ciò nondimeno, la cancelleria aveva
comunicato il decreto di fissazione d’udienza ex art.435 c.p.c. presso la
: – ìedesima cancelleria, nonostante l’osservanza da parte appellante, dei
dettami di cui al citato art.82 secondo cui gli avvocati i quali esercitano il
proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del
tribunale cui sono assegnati, devono all’atto della costituzione nel giudizio
stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria
presso cui il giudizio è in corso;
che detta illegittima comunicazione aveva impedito la conoscenza della
data della udienza di discussione in tempo utile per la notifica dell’atto di
appello;
2, il motivo va disatteso;
v’è innanzitutto da rilevare come il suo contenuto non sia coerente con la
intitolazione;
ncorrente infatti, pur lamentando formalmente e promiscuamente il
vrzio di violazione di legge, di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed il vizio di

RILEVATO CHE

907/2013

3, come le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, il ricorso per
ssazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente
i,reviste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato
in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad
una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione,
Jnche in assenza della necessaria adozione di formule sacramentali o
lell’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi;
pur non essendo indispensabile che si faccia esplicita menzione della
ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360
cod. proc. civ., è tuttavia necessario che il motivo rechi univoco
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,
(ovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga
che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare
sulla violazione di legge (Cass. cit. n.17931/2013, cui adde Cass.
31/10/2013 n.24553);
; s quindi ribadita l’inammissibilità della censura che denunci vizio di
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ove non rechi – così
come nella fattispecie in esame – alcun riferimento alle conseguenze che
l’errore sulla legge processuale comporta, vale a dire alla nullità della
sentenza e/o del procedimento (cfr. Cass. 28/9/2015 n.19124);
4. sotto altro versante, neanche può tralasciarsi di considerare che la
critica si presenti carente perché non rispettosa del principio di specificità
dei motivi che informa il ricorso per cassazione (art.360 n.6 c.p.c.), non
essendo trascritto, neanche in parte, l’atto di appello da cui sarebbe stata
evincibile, secondo la prospettazione della ricorrente, l’elezione di
domicilio in Napoli;
il ricorso per cassazione deve infatti contenere in sé tutti gli elementi
necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
3entenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza
di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne
alio stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso
niudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne

motivazione ex art.360 comma primo n.5 c.p.c., nella sostanza lamenta
! M error in procedendo, di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.;
incorre quindi, nel cd.” vizio di sussunzione” errando nell’inquadrare, in
una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c., l’errore commesso
dal giudice di merito; pur volendo superare detto ostacolo, per essere
individuabile il vizio censurato, (vedi Cass. S.U. 24/7/2013 n.17931), non
puo sottacersi che la censura si esponga comunque ad un giudizio di
inammissibilità;

()no7/2013
specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne

è

avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso

é fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la
censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con
specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta
riproduzione (vedi Cass. 15/7/2015 n.14784 cui adde Cass. 27/7/2017

5. né è di ostacolo a tali conclusioni la circostanza che la censura sottenda
una denunzia di error in procedendo;
stato infatti affermato da questa Corte, come in tale ipotesi, non venga
meno la necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito pér la
proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per cassazione, ivi
compreso quello con cui si denuncino errores in procedendo;
anche che la proposizione di quel motivo resta, dunque, soggetta alle
egole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla
derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte;
“nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini, l’onere per la
parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere
come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione,
ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell’art.
366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n.4…, sicché
l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre
circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia
.,pecificamente indicato ed allegato” (così in motivazione, Cass. S.U.
22/5/2012 n.8077, cui adde Cass. 28/11/2014 n. 25308);

6. nello specifico, come in precedenza rimarcato, la ricorrente non ha
ottemperato alle prescrizioni sancite dalle richiamate disposizioni del
codice di rito, onde il ricorso va dichiarato inammissibile;
consegue, per il principio della soccombenza, la condanna di Wanda
Guarino al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di
legittimità nella misura in dispositivo liquidata;
essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art.1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
13 del testo unico di cui ai d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
3ussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
im pug nazione.
PQ M.

..18679);

90 – )7/2013

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
:- ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

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