Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.30/01/2017), n. 2296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17492-2012 proposto da:
M.L., Q.D.B.A.M., elettivamente
domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresenti e difesi dall’avvocato ERNESTO ROGNONI;
– ricorrenti –
contro
G.N., G.I., G.F., G.E.,
GA.NI., G.R.A., GR.MA.TE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 28/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 18 giugno 1997 N., I., F., E., Ni. e G.R.A. e Gr.Ma.Te., comproprietari del terreno sito in (OMISSIS), iscritto alla partita 1218, foglio 24, mappale (OMISSIS) del Nceu di Genova, convenivano in giudizio Q.A.M., proprietaria del terreno confinante, davanti al Tribunale di Genova, affinchè fosse determinato il confine fra i rispettivi fondi e fosse condannata la convenuta a rimuovere la recinzione da lei installata all’interno del loro immobile, per mezzo della quale era stata occupata una parte della proprietà degli stessi attori.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva il difetto del contraddittorio, non essendo stato citato in giudizio il comproprietario M.L., e chiedeva il rigetto della domanda attrice, in quanto essa e M.L. avevano acquistato per usucapione la striscia di terreno in contestazione.
Il Tribunale di Genova, disposta la chiamata in giudizio del M., che si costituiva, istruita la causa a mezzo di Ctu, testi ed interpello, con sentenza n. 452/06, accertava il confine e condannava i convenuti a rimuovere la recinzione installata oltre lo stesso.
Q.D.B.A.M. e M.L. proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 432/11, rigettava l’appello. A sostegno della decisione adottata, la corte distrettuale evidenziava che gli appellanti non avevano dimostrato la ricorrenza di un possesso ultraventennale.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Q u.D.B.A.M. e M.L., articolandolo su due motivi, illustrati con memoria N., I., F., E., Ni. e G.R.A. e Gr.Ma.Te. non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. e art. 2733 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte territoriale non aveva dato peso alle risultanze dell’interpello di Gr.Ga.Ma.Te. e alla mancata risposta degli attori all’interpello, ed aveva, così, erroneamente escluso che il loro possesso, anche per mezzo dei propri danti causa, fosse iniziato negli anni ‘50.
1.1.= Le doglianze sono infondate.
Infatti, la Corte territoriale ha, con motivazione completa e logica, che non può essere sindacata nella presente sede, escluso che sussistesse in capo ai ricorrenti il possesso ultraventennale dell’area interessata.
In particolare, ha chiarito che il possesso vantato da Q.D.B.A. e da M.L., unito a quello dei loro danti causa, poteva “farsi risalire al solo 1980”, considerato che le dichiarazioni di Gr.Ma.Te. dovevano “riferirsi…all’epoca successiva all’acquisto, risalente al 1979” e che l’unico teste attendibile e preciso, l’ A., “aveva poi confermato il possesso ultraventennale degli appellanti sul terreno contestato, potendo riferire della circostanza, però, quantomeno dal 1986”.
Per ciò che concerne la dedotta omessa valutazione della mancata risposta all’interpello degli appellati, si osserva che la sentenza nella quale il giudice non prenda in considerazione tale mancata risposta non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte, soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale.
Ne consegue che la scelta del giudice di assecondare o meno detta presunzione, rientrando nell’ambito del suo potere discrezionale, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 19833 del 19 settembre 2014, Rv. 632431).
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che la parte intimata in questa sede non ha svolto alcuna attività giudiziale.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara non ripetibili le spese di lite.
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017