Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 13/10/2021, dep. 26/01/2022), n.2296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2703-2017 proposto da:

COMUNE GENOVA, IN PERSONA DEL SINDACO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA LAURA ALLASIA;

– ricorrente –

contro

G.G., G.R.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES, 5, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE CRISTIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato MATTIA

CRUCIOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 963/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. e G.R.M. ebbero ad evocare in giudizio, nanti il Tribunale di Genova, il Comune di Genova al fine di sentir accertare che le spese per la manutenzione del muro, a confine tra il loro predio e la strada comunale, erano a carico del Comune in quanto il manufatto al servizio della strada, sicché l’Ente pubblico territoriale doveva loro rimborsare la somma spesa per eseguire le opere di manutenzione del muro citato.

Resistette il Comune di Genova, contestando la pretesa attorea poiché il muro al servizio del fondo in signoria agli attori, ed il Tribunale di Genova rigettò la domanda dei consorti G..

Questi gravarono la decisione avanti la Corte d’Appello di Genova, che, resistendo l’Ente locale, accolse l’originaria domanda esposta dai G., osservando come il muro in questione risultava al servizio della sede stradale con conseguente applicazione del disposto D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 30 – C.d.S. -.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Genova articolando tre motivi di censura, illustrato anche con nota difensiva.

I consorti G., ritualmente vocati, resistono con controricorso ed hanno depositato memoria difensiva di nuovo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Comune di Genova ha fondamento giuridico e va accolto. Con la prima ragione di doglianza l’Ente locale ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 30, commi 4 e 5 poiché la Corte ligure, pur dando atto che il muro di causa svolge una funzione promiscua, sia a favore dell’Ente titolare della strada che del proprietario del fondo sovrastante, ha applicato la norma di cui al comma 4 citato articolo C.d.S., addossando l’intera spesa ad esso Comune, invece che la disposizione portata nel comma 5 con conseguente suddivisione dei costi tra gli interessati.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il Comune di Genova rileva violazione della norma D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 30, comma 4 poiché la Corte distrettuale ha ritenuto prevalente la funzione del muro quale rivestimento della parete sovrastante la strada, ma detta funzione appare correlata allo scopo di contenimento del fondo sovrastante e, non già, a perseguire una finalità connessa alla protezione della strada, come insegna specifico arresto di legittimità.

Con la terza doglianza l’Ente ricorrente segnala violazione della norma D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 30, comma 6 poiché il Giudice d’appello ha ritenuto l’onere di manutenzione in capo ad esso Ente locale anche in considerazione della circostanza fattuale – rimasta priva di adeguato riscontro probatorio – che il muro fu costruito coevamente alla strada, posto che, a prescindere dal soggetto che sopportò gli oneri di costruzione del muro, la sua successiva manutenzione rimane sempre regolata dalle disposizioni dettate nell’art. 30, comma 4 citato D.Lgs..

Le critiche portate alla sentenza impugnata colgono nel segno nei termini della seguente motivazione.

Risulta fondata l’osservazione dell’Ente locale che la Corte ligure ebbe ad accertare, sulla scorta della valutazione espressa dal consulente tecnico all’uopo officiato in grado d’appello, che il muro di causa “svolge la duplice di contenimento e di rivestimento, ossia di sostegno del fondo soprastante e contemporaneamente di protezione della strada”.

La Corte, poi, ha fatta propria la conclusione del consulente tecnico che la funzione prevalente è quella di rivestimento del versante roccioso ovvero di protezione della strada.

Dunque in presenza di accertamento che il muro svolge una funzione promiscua a protezione di ambedue i fondi, anche se prevalente è stato ritenuto quella di rivestimento del versante roccioso quindi di protezione della strada, la spesa della manutenzione non poteva a sensi della norma posta dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 30, comma 5 esser posta integralmente a carico dell’Ente pubblico titolare della sede viaria.

Non appare di ostacolo alla decisione sulla ripartizione che la norma citata opera riferimento all’intervento di Autorità amministrativa – per la strada in questione il Presidente della Regione – per la suddivisione della spesa afferente la manutenzione del muro, poiché nella specie i G. agiscono rappresentando di aver dovuto sopportare la spesa per la manutenzione del muro a seguito di provvedimento giudiziale emesso in lite con altri privati stante il pericolo di cedimento del manufatto, ossia lumeggiano negotiorum gestio con conseguente competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Le disposizioni portate nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 30 prevedono ai commi 2 e 3 l’intervento dell’Autorità amministrativa per ingiungere al titolare del fondo limitrofo alla strada, nel cui interesse risulta eretta la costruzione, l’esecuzione delle opere di manutenzione ed in tale ambito si colloca anche la previsione particolare di cui al comma 5 – Autorità incaricata di operare il riparto in ipotesi di interesse promiscuo -.

Tuttavia, nella specie, come dianzi precisato la questione è sorta perché il Giudice ha ingiunto ai G. di eseguire l’attività di manutenzione stante il pericolo di crollo e questi chiedono il rimborso al soggetto, ritenuto effettivamente tenuto alle opere di consolidamento, delle spese anticipate, sicché la questione pertiene alla cognizione del Giudice ordinario, trattandosi di richiesta di rimborso ex art. 2031 c.c.

Inoltre, con relazione alla critica portata con il secondo motivo di doglianza, la Corte ligure ha inteso la funzione del rivestimento, espletata dal muro di causa, siccome correlata esclusivamente all’interesse del titolare del sedime stradale, ma così ha statuito non considerando la disposizione portata nel successivo D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 31 che appunto regola la cura delle ripe limitrofe alla strada.

E testualmente detta norma individua siccome cura dei titolari del fondo al confine con la strada anche le opere atte ad evitare l’ingombro delle pertinenze e della strada nonché la caduta di massi sulla carreggiata.

Dunque effettivamente la funzione di rivestimento della parete rocciosa – individuata nella specie dalla Corte di merito sulla scorta della valutazione del suo consulente quale funzione concorrente del muro di causa – non appare, per dettato normativo, esclusivamente correlata all’interesse del titolare della strada, siccome invece ritenuto dai Collegio genovese.

Quindi la decisione impugnata va cassata e rimessa per nuovo esame, anche degli elementi di fatto, per procedere in concreto, in forza dell’accertato interesse promiscuo, alla ripartizione della spesa sopportata dai G. con il titolare del sedime stradale per i lavori di manutenzione del muro di causa.

In relazione all’adottata soluzione dianzi illustrata, la questione – irrilevanza del momento di costruzione del muro in relazione all’onere di manutenzione successiva – agitata con la terza doglianza rimane assorbita.

La causa va rinviata alla Corte d’Appello di Genova, altra sezione, che anche provvederà a disciplinare, ex art. 385 c.p.c., comma 3, le spese di lite per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA