Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2296 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2296 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 21776-2010 proposto da:
ISPA – ISTITUTO DI STUDI SUI PROBLEMI DELL’ARTIGIANATO
C.F. 05245781009, in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
VALERI l, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO
CARMINE, che lo rappresenta e difende giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2829

contro

MIANI FEDERICA;
– intimata –

Data pubblicazione: 03/02/2014

avverso la sentenza n. 2424/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/03/2010 r.g.n. 8568/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, I’ISPA proponeva opposizione
awerso il decreto ingiuntivo notificatogli da Federica Miani per il
pagamento della somma di Euro 6.720,00 a titolo di compenso
non corrisposto e relativo al contratto di lavoro a progetto
sottoscritto in data 16.6.05 tra le parti (avente ad oggetto lo
svolgimento di docenze di informatica dal 16 giugno al 17 ottobre

A fondamento dell’opposizione assumeva che la Miani non aveva
in alcun modo adempiuto al contratto di collaborazione a
progetto, non avendo mai svolto l’attività di docenza ivi prevista,
per disdetta comunicata prima dell’inizio del corso dal legale
rappresentante dell’Istituto.
Aggiungeva che la mancata esecuzione della prestazione era
confermata dalla istanza ex art. 410 c.p.c. presentata dalla Miani
nei confronti della CILA -presso la quale lavorava dall’aprile 2005
– con riferimento al periodo e ad un orario di lavoro incompatibili
con il corso di alfabetizzazione informatica tenuto presso l’Istituto
opponente.
Si costituiva la Miani resistendo alla proposta opposizione.
Ammessa ed espletata prova per testi, il Tribunale di Roma
rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto
ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento
delle spese di lite.
Proponeva appello VISPA; resisteva la Miani.
Con sentenza depositata il 9 marzo 2010, la Corte d’appello di
Roma rigettava il gravame, ritenendo provata l’esecuzione del
contratto a progetto e non incompatibile con esso la pur
accertata attività svolta presso la CILA (Confederazione Italiana
Lavoratori Artigiani).
Per la cassazione propone ricorso VISPA affidato a quattro motivi.
La Miani è rimasta intimata.
Motivi della decisione

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2005), chiedendo revocarsi il decreto opposto.

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c.
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che
l’Istituto non avesse affatto dimostrato la mancata effettuazione
della prestazione concordata da parte della Miani. Evidenzia che
non era stata contestata la circostanza dell’awenuta disdetta, da
parte dell’Istituto, dell’incarico, circostanza che doveva pertanto

contestazione.
Il motivo è in parte inammissibile (in quanto non è specificato in
qual modo ed in quali termini dagli atti difensivi di causa,
comunque non prodotti o riprodotti in ricorso —ed a cui non è
consentito accedere anche in caso di denunciato

error in

procedendo laddove sia violato il canone di specificità del ricorso
ex art. 366 c.p.c., Cass. sez.un. n.8077\12- emergerebbe tale
non contestazione), ed in ogni caso infondato posto che la non
contestazione rileva solo quando attiene ad un fatto costitutivo
del diritto (Cass. n. 26146\10, Cass. n. 12345\04, Cass.n.
15746\03, Cass. n. 13972\02) —nella specie l’espletamento o
meno della prestazione convenuta- e non un fatto secondario,
dedotto in esclusiva funzione probatoria, tale essendo quello
allegato al solo scopo di dimostrare indirettamente, alla stregua
del meccanismo della presunzione, l’esistenza (o l’inesistenza) dei
fatti costitutivi, la cui mancata contestazione è liberamente
apprezzabile ai fini del giudizio sull’esistenza del fatto, cioè
costituisce semplice argomento di prova ai sensi dell’art. 116,
comma 2, c.p.c. (Cass. n. 10098\07). Risulta peraltro dalla
lettura della sentenza impugnata che il corso che la Miani
avrebbe dovuto tenere fu in effetti tenuto e completato, come
confermato dai testi escussi, deducendo piuttosto l’Istituto (cfr.
pag. 5, punto 4 attuale ricorso) che la lavoratrice avrebbe tenuto,
in periodo in parte coincidente con l’impegno assunto, altro
insegnamento presso la CILA.

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ritenersi pacifica in base all’art. 416 c.p.c. ed al principio di non

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. Lamenta che la
Corte di merito non considerò adeguatamente che nella richiesta
del tentativo obbligatorio di conciliazione, la Miani aveva indicato
un orario di lavoro osservato presso altro datore di lavoro (CILA),
incompatibile con l’orario indicato nel co.co .pro., configurante
una confessione fatta ad un terzo liberamente apprezzabile dal

attribuì alcun valore.
Il motivo è in parte inammissibile (non avendo l’ISPA prodotto la
richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, né riportatone
il contenuto in ricorso) e per il resto infondato, essendosi la Corte
di merito basata, nel respingere il gravame, sulle prove espletate
deponenti, secondo il suo motivato e prudente apprezzamento,
per il regolare svolgimento della prestazione pattuita.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia una motivazione
contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).
Lamenta che la Corte d’appello ritenne erroneamente che la
Miani avesse fornito la prova della compatibilità dell’orario di
lavoro svolto presso la CILA con quello convenuto con l’ISPA,
basandosi su di una prova testimoniale che non aveva
considerato l’inammissibile modifica dei fatti contenuta nella
memoria difensiva del giudizio di opposizione, laddove si leggeva
che ella aveva lavorato presso la CILA il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle 9,30 alle 14,30, mentre nella richiesta del tentativo
obbligatorio di conciliazione aveva dichiarato di aver lavorato per
la CILA dal 14 febbraio al 10 novembre 2005 con orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30.
Il motivo è inammissibile richiedendo a questa S.C. una diversa
valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non risultando
peraltro prodotti, o riprodotti in ricorso, gli atti invocati, cui non

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giudice ex art. 2735 c.c. cui invece la sentenza impugnata non

è possibile accedere nell’ambito del denunciato vizio di
motivazione.
4.-Con il quarto motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 c.c. Lamenta di aver dedotto
l’incompatibilità degli orari di lavoro dichiarati dalla Miani
osservati presso la CILA e quelli cui era obbligata in favore
dell’ISPA, laddove la Corte di merito ne ritenne erroneamente la

tennero in alcun conto che il co.co.pro. era stato disdettato, non
confermavano affatto le deduzioni attoree e comunque
risultavano contraddittorie e poco attendibili.
Il motivo, oltre ad essere contraddittorio (ove lamenta la disdetta
del contratto a progetto ed al contempo la discrepanza tra gli
orari di lavoro osservati presso VISPA e presso la CILA),
sottopone a questa Corte inammissibili valutazioni in fatto e
diversi apprezzamenti delle risultanze istruttorie.
Deve al riguardo rilevarsi che il controllo di logicità del giudizio di
fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ.,
non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia
dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una
determinata soluzione della questione esaminata, posto che una
simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di
fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova
formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta
del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni
possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle
risultanze degli atti di causa (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass.
25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274;
Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n.
4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394)
Il ricorso va pertanto rigettato.
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compatibilità sulla base delle testimonianze escusse, che non

Nulla per le spese essendo la Miani rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio
di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 ottobre

2013

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