Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22959 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 21/10/2020), n.22959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13593/2016 proposto da:

Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cardelli n. 4, presso lo studio dell’avvocato Mosco Gian

Domenico, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni a base di

Polietilene – Polieco, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paulucci Dè

Calboli n. 1, presso lo studio dell’avvocato Marvasi Tommaso, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Calisse Andrea, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Teca S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2461/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Cavallaro, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Tommaso Marvasi che ha

chiesto il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Teca spa convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (in seguito Polieco) per opporsi al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest’ultimo, nei suoi confronti, per il pagamento della complessiva somma di Euro 36.389,38, oltre Iva per Euro 7.277,41, interessi e spese della procedura, a titolo di contributi consortili non versati per gli anni indicati nel verbale di accertamento redatto dalla GDF, in atti. Nell’atto di opposizione, notificato a PolieCo e al Consorzio Nazionale Imballaggi (in seguito, Conai), quale terzo chiamato in causa che aveva aderito alla posizione di Teca spa, la società opponente aveva sostenuto di aver prodotto tra il 1999 e il 2002 “film a bolle d’aria” e, ritenendo trattarsi di imballaggi, di aver versato il relativo contributo consortile a Conai; aveva spiegato di avere pure commercializzato “film espanso” ritenendo di non essere tenuta al pagamento nei confronti di PolieCo sia in quanto si sarebbe anche in tal caso trattato di imballaggi e inoltre, in quanto il contributo non era previsto dalla legge a carico di chi non ne fosse produttore ma si limitasse semplicemente e commercializzarlo senza importarlo. Teca spa aveva inoltre contestato di dovere l’Iva che, all’esito dell’instaurato contenzioso tributario, sarebbe stata eventualmente corrisposta direttamente all’Erario. Teca spa aveva in subordine chiesto, nella ipotesi di conferma del decreto opposto, la condanna del consorzio Conai alla restituzione della somma di Euro 116.235,75 a quest’ultima versato (nell’ipotesi di non debenza del contributo corrisposto, per la destinazione ad imballaggi di quanto prodotto).

Il tribunale rigettava l’opposizione, sull’assunto che ai fini della obbligatoria adesione a PolieCo rilevasse soltanto la mera produzione e commercializzazione di prodotti in polietilene e respingeva, altresì, la domanda nei confronti di Conai attesa la mancanza di prova sulla non debenza dei contributi versati a quest’ultimo ovvero per mancata prova che l’opponente avesse pagato due volte lo stesso contributo. Il tribunale riteneva, invece, non dovuta l’iva pur richiesta nel decreto ingiuntivo, che pertanto revocava, condannando Teca spa a un minor importo.

Il consorzio Conai ha proposto appello, rigettato dalla Corte territoriale, in quanto ad avviso di tale consorzio, pur essendo vincitore in primo grado, aveva interesse ad accertare, anche pro futuro la natura di imballaggio della produzione di Teca spa, reiterando, anche in secondo grado, la richiesta di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, mentre resistevano sia PolieCo che Teca spa che avevano nelle more raggiunto un accordo transattivo definendo l’originaria controversia.

A sostegno del rigetto della domanda, la Corte territoriale ha rilevato la carenza d’interesse ad impugnare in capo a Conai, visto che era stata vincitore in primo grado relativamente al capo di domanda spiegata nei suoi confronti da Teca spa, sancendo la non debenza di quanto allo stesso versato da quest’ultima, pertanto, ad avviso della Corte distrettuale, il consorzio Conai non era portatore di un interesse concreto a proporre appello nei confronti di PolieCo, che aveva nelle more raggiunto un accordo transattivo con Teca spa, ottenendo il pagamento di quanto dovuto.

Il medesimo consorzio Conai ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre PolieCo ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il consorzio ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 100,112 e 163 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè erroneamente la Corte territoriale aveva predicato la mancanza di ogni interesse, in capo a se medesimo, ad impugnare le statuizioni con le quali il primo giudice ha respinto la richiesta di ripetizione del contributo ambientale Conai versato da Teca spa sui prodotti oggetto di causa (film e granulo in polietilene).

Con il secondo motivo, il consorzio ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 100,105 e 106 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.-p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il consorzio Conai avesse assunto la sola veste di terzo titolare di un interesse ad intervenire in giudizio al fine di aderire alla posizione assunta da taluna delle parti ma non titolare nel giudizio di un interesse proprio.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè strettamente connessi sono infondati.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un punto di vista sostanziale “In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento” (Cass. n. 13395/18, inoltre, secondo Cass. nn. 15353/10 e 13373/08 l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata).

Nel caso di specie, Conai è risultata vittoriosa in primo grado, atteso che la richiesta di Teca spa (che l’aveva chiamata in causa) di ripetere, in caso di rigetto dell’opposizione, i contributi consortili alla stessa versati quale contributo per gli imballaggi è stata respinta dal tribunale per mancanza di prova anche relativamente alla doglianza che Teca spa abbia pagato o possa pagare due volte lo stesso contributo (e tale statuizione è l’unica che è passata in giudicato). Da qui, pertanto, origina la mancanza d’interesse da parte di Conai a impugnare tale sentenza in quanto dall’impugnazione il consorzio Conai non potrebbe ricavare un’utilità concreta maggiore nel presente giudizio, trattandosi di un’opposizione a decreto ingiuntivo ed avendo Teca spa, quale debitrice ingiunta, definito la controversia con il pagamento di quanto dovuto al consorzio creditore opposto (pertanto, l’accertamento sulla natura di imballaggi dei film plastici non ha alcuno spazio nella definizione della presente controversia, essendo cessata la materia del contendere in riferimento all’oggetto della controversia stessa).

Inoltre, da un punto di vista processuale, la chiamata in causa del consorzio Conai da parte di Teca spa è una chiamata in garanzia c.d. impropria ai soli fini di una eventuale rivalsa, quindi, tale consorzio non è legittimato a proporre impugnazione in ordine al rapporto principale che è relativo ai contributi consortili dovuti da Teca spa a PolieCo e rispetto al quale è estraneo ed è l’unica questione su cui si è formato il giudicato, v. in proposito, Cass. sez. un. 4779/81 citata dallo stesso ricorrente a p. 28.

Al rigetto del ricorso, consegue che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il consorzio ricorrente a pagare al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene, le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA