Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22959 del 16/08/2021
Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 16/08/2021), n.22959
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24975-2019 proposto da:
I.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Rizzato,
con studio in Vicenza via Napoli n. 4;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositata il
22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– I.D. ricorre avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, che ha statuito il diniego della protezione internazionale nella forma del rifugio e della protezione sussidiaria nonché di quella umanitaria;
– la cassazione dell’ordinanza è chiesta sulla base di tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni sul riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione ai rischi cui sarebbe esposto il richiedente asilo;
– con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione rispetto al riconoscimento della protezione umanitaria;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 17 e 14 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;
– preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso non notificata al Ministero in quanto non ha svolto attività difensiva;
– va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;
– nulla va disposto sulle spese dal momento che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021