Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22958 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13695/2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIANO TROPEA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI

MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1693/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La (OMISSIS) spa ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano, in data 18 gennaio 2016, emessa su istanza del P.M. in data 19 novembre 2015, dichiarativa del proprio fallimento, deducendo l’incompetenza territoriale del tribunale adito, rilevando che a (OMISSIS) aveva solo la sede formale, mentre la sede effettiva era a (OMISSIS) e l’insussistenza dello stato di insolvenza.

2.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2 maggio 2016, ha rigettato il reclamo, rilevando che, all’epoca dell’istanza di fallimento, nessuna attività amministrativa ed operativa si svolgeva a (OMISSIS), avendo la (OMISSIS) ceduto da tempo (con atto pubblico del 24 settembre 2015) un ramo d’azienda, i beni e i rapporti di lavori ad altra società, e che lo stato di insolvenza si desumeva dall’esistenza di un debito erariale di oltre sedici milioni di Euro.

3.- Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e a una memoria; il Fallimento (OMISSIS) e il P.M. in sede non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, non avendo la corte di merito esaminato vari documenti che dimostravano che la sede della società era in provincia di Bergamo.

Il motivo è inammissibile: esso si fonda su vari documenti e/o atti processuali, senza indicare, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, la sede del giudizio di merito in cui essi vennero prodotti o si formarono (Cass.., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008).

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 9, commi 1 e 2, avendo erroneamente dato rilievo al trasferimento della sede (laddove ha fatto riferimento alla cessione di ramo d’azienda in data 24 settembre 2015) nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Il motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto la competenza del Tribunale di Milano, quale luogo ove era la sede legale della società, mentre il riferimento alla cessione di ramo d’azienda è stato svolto per dimostrare che nessuna attività amministrativa ed operativa era riconducibile alla sede di (OMISSIS). E’ noto che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale che, di regola, coincide con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche in senso contrario che, nella specie, il giudice di merito, al quale la valutazione è riservata, ha ritenuto insussistenti (Cass., sez. un., n. 15872/2013).

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per avere valutato la questione, appartenente alla giurisdizione di altro giudice, della sussistenza del debito tributario della società.

Il motivo è infondato, essendosi il giudice fallimentare limitato a considerare il debito tributario, risultante da una varie cartelle di pagamento, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, in tal modo esercitando un potere inerente alla propria giurisdizione.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 7, per avere dato rilievo ad una cartella di pagamento emessa mediante controllo formale delle dichiarazioni ma in mancanza delle relative condizioni e ad un cartella impugnata davanti al giudice tributario.

Con il quinto motivo, connesso al precedente, si denuncia omesso esame di un fatto discusso tra le parti e che si assume decisivo, cioè dell’esistenza di un credito erariale risultante dal cassetto fiscale che faceva azzerare il credito erariale.

Entrambi i motivi sono inammissibili, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali rilevanti ai fini del giudizio sullo stato di insolvenza – riservato al giudice di merito – concernenti presunti vizi formali del procedimento tributario. Nella sentenza impugnata è evidenziato che il credito tributario trasferito da una società incorporata alla (OMISSIS) e da questa opposto in compensazione era “inesistente”, permanendo dunque un debito erariale ingente.

Il ricorso è rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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