Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22958 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11494-2015 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura redatta su foglio separato al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PER LA PROVINCIA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21988/2014 del TRIBUNALE di ROMA del 31/10014,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che I.I. ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 6 novembre 2014, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 108189 del 2009, di rigetto dell’opposizione proposta dal sig. I. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Roma, in esito al ricorso per l’accertamento della violazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 41, comma 11, art. 146, comma 3, e art. 191, commi 1 e 4;

che il Tribunale, previo richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato nell’ordine: a) che i vizi di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia e i vizi del procedimento introdotto con il ricorso al Prefetto – quale la mancata audizione del ricorrente, nella specie contestata – non comportano la nullità del provvedimento e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa; b) che è legittima l’ordinanza-ingiunzione emessa e sottoscritta dal Vice-prefetto; c) che, nella specie, il rigetto dell’opposizione era motivato; d) che la sottoscrizione a stampa era sufficiente ad attribuire il contenuto dell’ordinanza-ingiunzione all’autorità prefettizia;

che l’intimata Prefettura di Roma non ha svolto difese;

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con il primo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 e si contesta che, in mancanza di prova dell’avvenuta convocazione del sig. I. dinanzi al Prefetto, non era stato interrotto il termine di 210 gg. per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, e che il Tribunale non aveva esaminato tale profilo del motivo di appello (trascritto nel ricorso);

che con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di gravame sopra indicato;

che la doglianza prospettata con il secondo motivo è fondata, in quanto il Tribunale non ha statuito sul primo motivo di appello, nella parte in cui l’appellante aveva contestato il mancato rispetto dei termini di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204;

che, stante la pregiudizialità del vizio ivi denunciato, l’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo motivo di ricorso;

che con il terzo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 e vizio di motivazione, e si assume che il principio giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, secondo cui il Vice prefetto vicario è titolare del potere di emanare ordinanza-ingiunzione senza necessità di delega, non è pertinente nel caso di specie, nel quale il provvedimento risulta sottoscritto da un Vice prefetto semplice;

che la doglianza è fondata;

che il Tribunale ha affermato la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione emanata e sottoscritta dal “Vice prefetto” essenzialmente sulla base del richiamo a due pronunce di questa Corte (Cass., sez. 2, sentenza n. 21183 del 2010 e Cass., sez. 6-2, sentenza n. 3904 del 2014), senza però dare conto, ai fini dell’applicazione dei principi ivi enucleati, della fattispcie concreta sottoposta al suo esame;

che, in particolare, il Tribunale non ha precisato se, nel caso di specie, il provvedimento risultava emanato dal Vice prefetto vicario ovvero da un Vice prefetto aggiunto, e quindi se fosse o non necessaria la delega, e non ha considerato, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio a carico del destinatario dell’ingiunzione, che nella specie l’appellante aveva formulato richiesta di esibizione del provvedimento di delega ex art. 213 c.p.c.;

che entrambe le omissioni, inerenti la prima all’accertamento del fatto storico decisivo, e la seconda al dato processuale-probatorio, concretizzano vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, ai sensi del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. U, sentenza n. 8053 del 2014);

che con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 e si contesta la validità dell’ordinanza-ingiunzione in quanto priva di firma autografa, sul rilievo che tale tipologia di provvedimento amministrativo non sarebbe suscettibile di automatica elaborazione informatica;

che la doglianza è fondata in quanto, se è vero che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’assenza di sottoscrizione autografa non rende invalida l’ordinanza-ingiunzione, al pari di qualsiasi atto amministrativo, nondimeno a fronte di contestazioni, come nella specie, occorre indicare gli elementi in forza dei quali il provvedimento è riconducibile all’amministrazione legittimata ad emetterlo;

che l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, accoglie il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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