Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22957 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 07/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11350/2016 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato RAFFAELE FERRARA;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1366/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 5 aprile 2016, rigettava l’appello proposto da G.C. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS), nel quale aveva chiesto che fosse ammesso un maggior credito per Tfr. La Corte confermava la sentenza impugnata, ritenendo che l’appellante non avesse provato la prestazione di lavoro eccedente l’ordinario, ai fini del Tfr, e che i testi escussi avessero fornito indicazioni tra loro discordanti e contradditorie.
Il G. ha proposto ricorso per cassazione; il Fallimento non ha svolto difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il fatto che la Corte d’Appello avesse inteso la domanda del G. come esclusivamente rivolta ad una rideterminazione del Tfr, tenendo conto dell’incidenza dello straordinario, mentre egli aveva chiesto il pagamento del Tfr che non aveva mai ricevuto.
Il motivo è infondato, non sussistendo la lamentata discordanza tra chiesto e pronunciato. Il ricorrente, il quale ora dichiara di fare acquiescenza sulla questione dell’incidenza dello straordinario sul Tfr, non considera che questo gli è stato comunque riconosciuto, seppur in misura inferiore al richiesto e senza considerare lo straordinario, sicchè la censura si risolve in una generica doglianza di insufficienza di quanto riconosciutogli a titolo di Tfr, neppure supportata da una precisa indicazione degli importi dovuti e richiesti nei diversi gradi del giudizio di merito.
Inoltre, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., che si configura solo nel caso, che non ricorre nella specie, in cui il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure ritenga di essere vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 11892/2016, n. 13960/2014).
Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pronuncia sul TFR dovuto.
Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: il vizio motivazionale è deducibile nei ritretti limiti previsti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., sez. un., n. 8053/2014); esso introduce cumulativamente e inestricabilmente vizi eterogenei (omessa pronuncia, che implica un error in procedendo, mascherato come vizio motivazionale), senza far comprendere con chiarezza la doglianza prospettata (Cass., sez. un., n. 9100/2015 e 7931/2013); la Corte di merito si è pronunciata sulla domanda del ricorrente, il quale si è limitato a riprodurre la censura già sollevata nel primo motivo.
Il ricorso è inammissibile.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017