Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22957 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 16/08/2021), n.22957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22397-2019 proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO VILLANOVA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4810/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. S.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia 6 giugno 2019, n. 4810. Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente a seguito del rigetto, da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, delle forme complementari di protezione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

2. Il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso prima dell’adunanza in camera di consiglio.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.

Non avendo il Ministero aderito alla rinuncia, il ricorrente è condannato alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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