Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22957 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 29259-2015 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 61, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO FANCELLO

SERRA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA

LEONILDA FRANCESCA CHIRICO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIULIO

CIANCI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della

memoria difensiva;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DEL CORE

Sergio, va rigettato il ricorso;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA del 28/10/2015, depositata

il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ordinanza del 3.11.2015 il Tribunale di Roma sospendeva ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3, la causa di reintegra dei diritti di legittimario proposta da O.M. contro G.V.I., fin visto l’esito della causa di nullità del testamento del de cuius, O.U., che tali diritti aveva leso nominando unica erede la convenuta, causa che lo stesso O.M. aveva promosso innanzi all’autorità giudiziaria messicana. Osservava il Tribunale che l’eventuale caducazione del testamento, efficace in Italia dopo il suo deposito presso il notaio C., di Roma, avrebbe condizionato ogni successiva determinazione istruttoria o decisoria circa la lesione della legittima, e che ad escludere il riconoscimento automatico dell’esito del giudizio messicano non valeva invocare L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. A, trattandosi di causa che, sebbene introdotta dopo quella proposta innanzi al giudice italiano, non si identificava per l’oggetto con questa.

1.1. – Contro tale ordinanza propone istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., O.M., il quale lamenta il malgoverno della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3, art. 46 e art. 64, lett. f), e l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso, cioè la riconoscibilità, tutt’altro che pacifica, del testamento in Italia.

G.V.I. ha depositato memoria.

Attivato il procedimento camerale, il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, nei sensi che seguono, chiedendo il rigetto:

“La natura facoltativa, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 7, comma 3, della sospensione del processo disposta per pregiudizialità della causa straniera non preclude l’impugnazione della relativa ordinanza con ricorso per regolamento di competenza. Tali rilievi, peraltro, non consentono di obliterare la peculiarità dena figura di sospensione processuale contemplata dalla norma in esame: la quale (a differenza di quanto dispone l’art. 295 c.p.c.) attribuisce al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale con conseguente limitazione del sindacato esercitabile al riguardo da parte della cassazione, investita con ricorso per regolamento, alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato quel potere discrezionale a lui solo spettante. Di vero, “in tema di pregiudizialità internazionale, la L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 3, prevede un’ipotesi eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera di quest’ultimo, della idoneità alla produzione di effetti, nell’ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale, così differenziandosi dalla più generale previsione di cui all’art. 295 c.p.c. che impone, invece, la sospensione della causa pregiudicata qualora la sua decisione dipenda da quella della controversia pregiudiziale. Ne consegue che, nella prima di tali ipotesi, il sindacato di legittimità sulla corrispondente ordinanza, in sede di regolamento cosiddetto improprio di competenza, deve essere circoscritto al controllo sulla completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni in essa utilizzate, senza poter investire l’opportunità della scelta” (Cass. ord. n.13567/014)”.

“Pur se ammissibile, il ricorso per regolamento di competenza non appare tuttavia, fondato”.

“L’esistenza dei presupposti giuridici per applicare nella specie l’istituto della sospensione di cui al citato art. 7, comma 3, non sembra, infatti, agevolmente contestabile. Il giudizio sospeso ha per oggetto una domanda di riduzione di donazioni e reintegrazione della quota di riserva sul presupposto dell’apertura di una successione legittima, laddove nel processo incoato all’estero l’attore ha chiesto la declaratoria di nullità del testamento. Nella situazione data, diversamente da quanto affermato in ricorso (1 motivo), è evidente che la causa avviata presso la giurisdizione estera appare pregiudiziale rispetto a quella per lesione di legittima oggetto di giudizio davanti al giudice italiano: per vero, la decisione sulla domanda del figlio legittimario volta a tutelare il suo diritto di riserva (1/3 dell’asse ereditario) leso dal testamento istituente quale unico erede il coniuge del testatore dipende dall’esito della causa promossa con la domanda di nullità del testamento, posto che il vulnus lamentato nell’altra controversia, aprendosi la successione legittima, prevedente una differente determinazione della parte del patrimonio ereditario riservata dalla legge al figlio, in concorso con il coniuge del de cuius (1/2)”.

“Nè rileva, ai fini del presente regolamento, che all’udienza di trattazione del 17 dicembre 2012 l’attore, in via di reconventio reconventionis, abbia chiesto l’accertamento della invalidità del testamento pubblico nella parte in cui, designandosi quale unica erede la convenuta, lede la quota riservata dalla legge italiana al figlio legittimario. Deve, infatti, escludersi la dedotta identità di petita e causa petendi e, quindi, la litispendenza con la causa successivamente incoata all’estero, dacchè nel secondo giudizio si è chiesta la nullità del testamento, laddove nel primo la invalidità del testamento è fatta valere mediante domanda di accertamento incidentale e all’esclusivo fine di ottenere la reintegra della quota di riserva, implicante, all’evidenza, l’apertura di una successione testamentaria. E’ anche opportuno rilevare, al riguardo, come non possa trovare applicazione, nella specie, la L. n. 218 del 1995, l’art. 6, – in virtù del quale il giudice conosce incidentalmente delle questioni che non rientrano nella sua giurisdizione e la cui soluzione è necessaria per decidere sulle domande proposte – poichè la questione pregiudiziale forma oggetto di una vera e propria domanda dinanzi al giudice straniero (in merito alla quale il giudice italiano è privo di potestas iudicandi)”.

“Si rivelano, pertanto, affatto inconcludenti le argomentazioni intese a far affermare la soggezione alla legge italiana L. n. 218 del 1995, ex art. 46 della domanda di accertamento incidentale azionata dall’attore (2^ motivo)”.

“Altrettanto inconcludenti risultano le censure di cui al 3^ e al 4^ mezzo, basandosi su un comune presupposto già accertato come fallace, vale a dire la identità, dal punto di vista oggettivo, delle due cause, viceversa collegate da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, certamente non escluso dalla successiva proposizione – all’estero – del giudizio in concreto pregiudicante”.

“Quanto poi al modo in cui il giudice capitolino ha esercitato il suo potere discrezionale di sospensione, non sembra davvero possa dirsi che egli abbia emesso un provvedimento privo di motivazione. Per quanto concerne il presupposto della pregiudizialità, il tribunale ha dato ampiamente conto delle circostanze in facto e in iure che lo hanno indotto a ritenere opportuna una sospensione del giudizio. Nè, per le ragioni già indicate, la motivazione di tale provvedimento può essere in questa sede ulteriormente scrutinata”.

2. – Tali conclusioni vanno del tutto condivise, non senza aggiungere, ai fini dell’ulteriore confutazione del secondo motivo di ricorso, che la soggezione della successione ereditaria di O.U. alla legge italiana, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 1, trae punto la giurisdizione italiana sulla pregiudiziale di nullità del testamento, atteso che la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile.

2.1. – Il ricorso va dunque respinto.

3. – Spese al definitivo.

4. – Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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