Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22957 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4758/2006 proposto da:

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82 INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

SCATOZZA Umberto, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.L., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5316/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Scatozza Umberto difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, T.G. e D. M.L. convenivano avanti al Tribunale di Roma, B.F. e l’Amministrazione Finanziaria – Monopoli di Stato, deducendo che il B., con scrittura privata del 32.12.1994 stipulata con il T., si era impegnato a cedere a quest’ultimo o a persona da lui designata, al prezzo di L. 490.000.000 (di cui L. 100.000.000 già versati a titolo di caparra), l’esercizio commerciale sito in (OMISSIS), adibito a rivendita di generi di Monopolio, per in quale era incorso la voltura della relativa licenza. Aggiungeva che il convenuto, a fronte della richiesta di esso attore di inserire nel contratto definitivo specifiche condizioni a garanzia di sopravvenienze passive, con lettera del luglio 1995, aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal contratto, offrendo la restituzione della somma ricevuta a titolo di caparra, per cui si chiedeva al giudice adito, di emettere sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., che dichiarasse il B. tenuto a trasferire, come promesso, in capo alla D.M., indicata quale futura intestataria, la titolarità della privativa e delle autorizzazioni commerciali in atto; si chiedeva inoltre che, in caso non fosse stato tutto ciò possibile per mancata autorizzazione dell’Amministrazione dei Monopoli, venisse dichiarata la risoluzione del preliminare, con la condanna del convenuto alla restituzione dell’acconto ed al risarcimento dei danni.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano sia il B. che l’Amministrazione finanziaria. B.F. rilevava che oggetto del contratto preliminare in questione era rappresentato da una mera aspettativa che egli aveva onde ottenere la stipula con i Monopoli di Stato del contratto di appalto a trattativa privata per la gestione della Rivendita di generi di Monopolio, aspettativa giustificata dal fatto che titolare di detta privativa era il proprio genitore B.P. che alla stessa aveva rinunciato per cui esso convenuto, in quanto suo coadiutore, era privilegiato ai sensi della L. n. 1293 del 1957, art. 28, nella stipula con la P.A. di un nuovo contratto d’appalto. Aggiungeva che la propria domanda all’amministrazione dei Monopoli di Stato non era stata ancora accolta per incompletezza di documentazione, per cui l’oggetto del contratto doveva ritenersi invalido essendo costituito da una res incommerciabile, atteso che le privative di Stato L. n. 1293 del 1957, ex art. 31 “non possono costituire oggetto di commercio”;

precisava infine che la caparra di L. 100.000.000 era stata versata direttamente al proprio genitore in relazione ad un distinto contratto di cessione dell’azienda commerciale con lui concluso, e che essendo egli fallito, la domanda di restituzione avrebbe dovuto essere proposta alla curatela. Concludeva quindi per il rigetto della domanda, in relazione al fatto che il preliminare in questione era viziato di nullità assoluta e che il versamento della somma di L. 100.000.000 non era mai avvenuto. L’adito Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria della causa, con sentenza del 2.3.2000, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare de quo per inadempimento del B., che condannava alla restituzione della caparra percepita, oltre al risarcimento del danno pari a L. 20.000.000, oltre a L. 18.200.000 corrispondenti agli esborsi sostenuti dal T. per la ristrutturazione dell’azienda.

Proponeva appello avverso la predetta sentenza il B., insistendo per il rigetto delle domande attrici, rilevando che il tribunale aveva errato nell’accogliere la domanda di risoluzione del contratto in quanto lo stesso era invalido avendo un oggetto illecito (promessa di cessione dell’esercizio di vendita di generi di Monopolio); nel ritenere che la caparra era stata versata ad esso appellante (anzichè al proprio genitore) e che sussistesse infine un danno risarcibile. Si costituivano gli appellati T. e D. M. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5316/2004 depos.

in data 16.12.2004, rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite, ribadendo e confermando le tesi accolte dal tribunale.

Avverso la predetta pronuncia, il B. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla posizione processuale di D.M.L. di cui eccepisce la carenza di legittimazione attiva, ciò che comporterebbe il rigetto della domanda da lei proposta in quanto l’electio amici non era avvenuta nel termine di gg. 3 ex art. 1402 c.c..

La doglianza è priva di pregio. La Corte capitolina; dopo aver rilevato che era errata la premessa in fatto (cioè la tardività della nomina, che invece era tempestiva perchè contenuta nella citazione), ha osservato che trattavasi non di questione di legittimazione ma di questione attinente a merito e che la domanda ex art. 2932 c.c., non accolta in primo grado, era stata poi definitivamente abbandonata dai coniugi T. – D.M.. A tali puntuali osservazioni della Corte, nessuna argomentazione giuridica è stata offerta dal ricorrente con la doglianza esaminata.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia il vizio di violazione di legge nonchè l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo relativo alla risoluzione del contratto de quo, all’inesistenza dell’oggetto del contratto ed all’illiceità della cessione dell’esercizio.

Sostiene che il B. al momento della sottoscrizione del patto 23.12.1994 (che però non trascrive per intero) “era gestore precario della rivendita n. 684 di Roma, inserita nell’interno del bar di (OMISSIS), “Le condizioni di precario, per essere subentrato nella concessione amministrativa a seguito di vacanza della privativa in conseguenza della disdetta del rapporto concessorio formulata dal titolare, non facultava il B.F. ad effettuare alcuna cessione, in quanto la L. n. 1293 del 1957, stabilisce all’art. 31 che “le rivendite non possono a qualsiasi titolo essere cedute””. Tale circostanza era perfettamente nota al T., “per cui in capo al B.F. vi era solo un’aspettativa di diritto a stipulare un contratto d’appalto con l’amministrazione, ove avesse potuto dimostrare la disponibilità del locale di (OMISSIS), disponibilità che egli non aveva…”.

Il B. dunque, in quanto gestore precario era privo di qualsiasi potere, quindi non poteva neppure attivarsi con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato nella pratica di trasferimento della privativa.

Anche tale doglianza non ha alcun fondamento. Al riguardo la Corte di merito è stata chiara e puntale, precisando che oggetto della cessione non era la privativa di Stato (della quale il B. non era ancora titolare), ma l’esercizio commerciale sito in (OMISSIS) come chiaramente emerge dall’accordo del 23.12.1994 da lui sottoscritto. Pertanto l’accordo negoziale in quanto cessione di azienda di cui faceva parte una rivendita di monopoli, era del tutto lecito e non contrario a norme imperative.

Con il terzo motivo l’esponente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla questione della restituzione della caparra al T.. La Corte capitolina, pur avendo riconosciuto che il B. non aveva ricevuta dal T. la somma in questione, in quanto versata al di lui padre, B. P., poi dichiarato fallito, ha ugualmente concluso che esso B.F. doveva restituire la somma in questione in quanto coadiutore del primo e contrattualmente obbligato alla restituzione.

Invece l’esponete era soltanto “un coadiutore di tabaccheria” e non proprietario dell’azienda, mentre l’obbligo della restituzione non risultava neppure riportato nell’impegno del 23.12.1994.

Le doglianze sono prive di qualsiasi fondamento, in considerazione della più che esaustiva motivazione della sentenza, nella quale è trascritto per intero il predetto accordo sottoscritto da B. F. in cui testualmente si legge: “….il prezzo è stato convenuto in L 490.000… a fronte del quale, con la presente dichiaro di aver già ricevuto a titolo di caparra L. 100.000.000”.

Sorprendentemente, questa frase di fondamentale importanza ai fini dell’esegesi del negozio – non è stata riportata nel ricorso per cassazione dove a pag. 3 ( righi 14-21) sarebbe stato trascritto il “testo letterale” di tale accordo. Invero, la corte romana, dopo aver precisato che se anche a titolo di mera ipotesi la somma fosse stata materialmente versata a mani di B.P., ciò non avrebbe comportato l’estraneità dell’esponente all’obbligazione restitutoria “…” non considerando la difesa di B.F. che quest’ultimo coadiutore del padre nella gestione della rivendita di genere di monopolio ed incontestabilmente titolare dell’azienda …., non solo ha personalmente rilasciato al T., al momento della sottoscrizione dell’impegno a cedergli l’azienda, ricevuta della somma di cui trattasi, espressamente imputata a caparra confirmatoria, ma sempre in proprio, con lettera 5 luglio 1995, si era dichiarato disponibile alla restituzione”.

Con il 4^ motivo: (violazione di legge: art. 1418 in relazione all’art. 1343 c.c., e vizio di motivazione), si deduce che il patto di trasferimento dell’azienda era nullo in quanto la privativa era incommerciabile, per cui il B. non aveva alcun obbligo giuridico di trasferimento, onde il medesimo non poteva pretendere alcun risarcimento. Tale motivo resta assorbito, con riferimento a quanto detto a proposito del precedente motivo n. 2 circa la piena legittimità dell’accordo.

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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