Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22956 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 21/10/2020), n.22956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti recanti, il primo, il n. 4917/2016 r.g. proposto

da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, (p. iva (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott. B.A., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Francesca Cecchini, con cui elettivamente domicilia in

Roma, alla via Lima n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Stefano

Oliva;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), (p. iva (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), nonchè quest’ultimo anche in

proprio, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Maurizio Terenzi,

presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pesaro (PU), al

Viale della Vittoria n. 161;

– controricorrenti –

e

CHIMPEX INDUSTRIALE S.P.A., (p. iva (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in (OMISSIS).

– intimata –

il secondo, il n. 14591/2016 r.g. proposto da:

D.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Maurizio Terenzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Pesaro (PU), al Viale della Vittoria n. 161.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p. iva (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott. B.A., e FALLIMENTO (OMISSIS)

S.A.S. (OMISSIS) (p. iva (OMISSIS)), in persona del curatore Dott.

B.A., entrambi rappresentati e difesi, giusta procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Roberto

Benini, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via F.

Paulucci Dè Calboli n. 60, presso lo studio dell’Avvocato Stefano

Marzano.

– controricorrenti –

e

CHIMPEX INDUSTRIALE S.P.A. (p. iva (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in (OMISSIS); TECNOPLASTICA DI

DO.PA. & C. S.N.C. (p. iva (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore; G&I NAUTICA S.R.L. (p. iva

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

D&A EVOLUZIONE DI DI.DA. (p. iva (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimate –

avverso, rispettivamente, la sentenza della CORTE DI APPELLO DI

ANCONA depositata il 13/01/2016 (n. 29/2016) e la sentenza della

CORTE DI APPELLO DI ANCONA depositata il 19/02/2016 (n. 220/2016);

udita la relazione delle cause svolte, per entrambi i ricorsi, nella

pubblica udienza del giorno 09/09/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo

Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso chiedendo, per

entrambi i ricorsi: in via principale, annullarsi le pronunce

impugnate, rinviandosi le cause ai giudici di prime cure ex art. 383

c.p.c., comma 3; in subordine, ove non si ritenga di accogliere i

principi sanciti da Cass. n. 3621/2016, rimettersi entrambi i

procedimenti all’esame delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte;

udito, per la ricorrente nel giudizio n. 4917/2016 r.g. Fallimento

(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, l’Avv. F. Cecchini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti nel giudizio n. 4917/2016 r.g.

(OMISSIS). s.a.s. (OMISSIS) e M.M., nonchè per la

ricorrente D.S. in quello n. 14591/2016 r.g., l’Avv.

Maurizio Terenzi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o

comunque rigettarsi il ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in

liquidazione ed accogliersi il ricorso della D.;

udito, per i controricorrenti nel giudizio n. 14591/2016 r.g.

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e Fallimento (OMISSIS)

s.a.s (OMISSIS), l’Avv. R. Benini, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso della D..

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione fu dichiarata fallita dal Tribunale di Pesaro il 19 giugno 2012, ed il successivo 10 aprile 2014 la curatela fallimentare chiese al medesimo tribunale di pronunciare il fallimento in estensione della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), della Fano Yacht Service s.r.l. (già M. Costruzioni s.r.l.), della Ali Sale s.r.l. e della D&B s.r.l. supponendo l’esistenza di una società di fatto intercorrente tra queste ultime e la già fallita (OMISSIS) s.r.l., nonchè l’estensione dell’invocato fallimento della (OMISSIS) s.a.s. anche in danno di D.S., socia accomandante di quest’ultima, in quanto, a suo dire, aveva contravvenuto al divieto previsto dall’art. 2320 c.c., incorrendo, così, nella decadenza dalla limitazione di responsabilità. In particolare, le contestò una procura notarile con cui la stessa nulla aveva opposto a che M.M., unico socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s., sottoscrivesse un contratto di affitto di azienda con la (OMISSIS) s.r.l., da lui ugualmente amministrata.

1.1. Le cinque diverse istanze di estensione di fallimento vennero trattate separatamente ed alle relative procedure prefallimentari fu assegnato un diverso numero di ruolo (n. 118/2014, nei confronti della D.; n. 119/2014, contro la (OMISSIS) s.a.s. ed il suo accomandatario M.M.; n. 120/2014, in danno della Fano Yacht Service s.r.l.; n. 121/2014, nei confronti della Ali Sale s.r.l.; n. 122/2014 contro la D&B s.r.l.).

1.1.1. Costituendosi nei giudizi prefallimentari rispettivamente nei loro confronti: i) la (OMISSIS) s.a.s. eccepì l’inapplicabilità della L. Fall., art. 147, al caso di specie, la tardività della richiesta avversaria e, nel merito, l’inesistenza della società di fatto, mancandone gli indici oggettivi e soggettivi; ii) la D. eccepì l’inapplicabilità della L. Fall., art. 147, al caso di specie, la carenza di legittimazione della curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. a chiedere il suo fallimento in estensione di quello della (OMISSIS) s.a.s., la tardività della richiesta avversaria e, nel merito, l’inesistenza della società di fatto, l’omessa deduzione, da parte dell’istante, dello stato di insolvenza della stessa, nonchè l’infondatezza della sostenuta ingerenza della medesima D. nell’amministrazione della (OMISSIS) s.a.s..

1.2. Nelle more di questi procedimenti prefallimentari, sia la Fano Yacht Service s.r.l. che la Ali Sale s.r.l. vennero dichiarate fallite in altre procedure, e, parimenti, la (OMISSIS) s.a.s. ed il M. furono dichiarati falliti dal Tribunale di Pesaro con sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 110, resa in altro procedimento.

1.3. Quello stesso tribunale, poi, dopo aver ritenuto esistente la società di fatto predetta, emise altri singoli provvedimenti dichiarativi di fallimento nei confronti della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario M.M. (sentenza n. 3/2015), della Fano Yacht Service s.r.l. (sentenza n. 4/2015), della Ali Sale s.r.l. (sentenza n. 5/2015), pronunciando anche il fallimento della D. (sentenza n. 1/2015) e della D&B s.r.l. (sentenza n. 2/2015).

2. La D. propose reclamo avverso la sentenza di suo fallimento (n. 1/2015), ed altrettanto fecero la (OMISSIS) s.a.s. ed il M. contro la pronuncia di loro fallimento n. 3/2015, peraltro pubblicata dal Tribunale di Pesaro successivamente a quella riguardante la D..

2.1. Per quanto qui ancora di interesse: i) nel procedimento di impugnazione della sentenza di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario M.M., si costituì la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (e non la curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.a.s.) e fu ordinata, dall’adita Corte di appello di Ancona, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Chimpex Industriale s.p.a., della Tecnoplastica di Do.Pa. & C. s.n.c., della G&I Nautica s.r.l., della D&A Evoluzione di Di.Da., tutti creditori istanti nell’originario fallimento di (OMISSIS) s.r.l.; ii) nel procedimento di impugnazione della sentenza di fallimento della D., si costituirono la curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (e non la curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.a.s.) nonchè, a seguito di integrazione del contraddittorio ordinato dall’adita Corte di appello di Ancona, la Chimpex Industriale s.p.a., creditrice istante nell’originario fallimento di (OMISSIS) s.r.l.. Rimasero, invece, contumaci gli altri creditori istanti nel medesimo fallimento (Tecnoplastica di Do.Pa. & C. s.n.c., G&I Nautica s.r.l., D&A Evoluzione di Di.Da.).

2.2. Con sentenza del 13 gennaio 2016, n. 29, la corte suddetta accolse il reclamo della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario M.M., revocandone il fallimento.

2.2.1. In particolare, per quanto qui ancora rileva, pur dando atto dell’esistenza di pronunce in senso opposto, condivise l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui le disposizioni di cui all’art. 2361 c.c., comma 2, dettate in ambito di società per azioni, richiedendo che la partecipazione ad una società di persone debba essere deliberata dall’assemblea ed evidenziata in nota integrativa, non consentirebbero la configurazione di un rapporto partecipativo di fatto o occulto, e comunque attuato sulla base di facta concludentia e non di una delibera espressa, con la conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 147, comma 5, ad una società irregolare, o di mero fatto, fra società di capitali.

2.3. Con successiva sentenza del 19 febbraio 2016, n. 220, la medesima corte rigettò, invece, il reclamo della D., disattendendo tutte le doglianze della reclamante consistite nella riproposizione delle difese svolte nel precedente grado e riguardanti la non ingerenza della socia accomandante nella gestione della (OMISSIS) s.a.s., la sua estraneità ai rapporti contrattuali intercorsi con le società di cui era stato dichiarato il fallimento in estensione, la inconfigurabilità giuridica di una società di fatto tra la fallita (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e la (OMISSIS) s.a.s.. Richiamò, in proposito, i principi della sopravvenuta Cass. n. 1095 del 2016, altresì rilevando che, la stessa corte dorica, nelle more del giudizio, con la sentenza n. 29 del 2016, aveva revocato la dichiarazione di fallimento in estensione della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario.

3. Contro queste sentenze, non notificate, il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e la D. hanno proposto i rispettivi, odierni ricorsi per cassazione: quello del primo, iscritto al n. 4917/2016 r.g., affidato ad un motivo; quello della seconda, iscritto n. 14591/2016, recante nove motivi, il secondo ed il terzo dei quali con due censure ciascuno.

3.1. Nel procedimento n. 4917/2016 r.g. hanno resistito, con unico controricorso, la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) nonchè quest’ultimo in proprio quale suo socio accomandatario, pregiudizialmente eccependo la improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’avversa impugnazione per carenza di valida procura speciale all’Avv. Francesca Cecchini. E’ invece rimasta solo intimata la Chimpex Industriale s.p.a..

3.1.1. Nel procedimento n. 14591/2016 r.g. hanno resistito, con unico controricorso, il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e quello di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS). Sono rimaste solo intimate, invece, la Chimpex Industriale s.p.a., la Tecnoplastica di Do.Pa. & C. s.n.c., la G&I Nautica s.r.l., la D&A Evoluzione di Di.Da.. Entrambe le parti costituite hanno qui depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3.2. Con ordinanza interlocutoria del 21 gennaio/10 febbraio 2020, n. 3098, resa in questo secondo procedimento, la Prima sezione civile di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza, sul sostanziale triplice presupposto che: i) “in relazione alla questione posta dall’ottavo motivo, – da esaminarsi prioritariamente, attesone l’evidente carattere pregiudiziale, perchè, ove fondato, esso determinerebbe la nullità dell’intero giudizio e la sua rimessione al giudice di primo grado – si registra un contrasto all’interno della sezione, perchè la soluzione proposta da Cass. n. 3621 del 2016, è diversa da quella precedentemente resa da Cass. n. 10795 del 2014 e poi ribadita da Cass., VI-1, n. 21430 del 2016”; ii) “circa i motivi di ricorso contrassegnati dai numeri 2) e 2-bis), esaminabili congiuntamente perchè palesemente connessi, va rimarcato che la sentenza n. 29 del 2016 con cui la Corte di appello di Ancona aveva revocato la dichiarazione di fallimento in estensione della (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario M.M. è stata assoggettata a ricorso per cassazione (r.g. n. 4917/16), sicchè non essendo stato ancora deciso quest’ultimo, appare opportuno differirsi la odierna controversia onde consentirne la trattazione unitaria”; iii) “anche il tema posto dal settimo motivo è meritevole di maggiore approfondimento, rendendosene opportuna la trattazione in pubblica udienza”.

3.3. In prossimità dell’udienza pubblica del 9 settembre 2020, fissata per la discussione di entrambi i ricorsi finora descritti, sono pervenute memorie ex art. 378 c.p.c., del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (nel procedimento n. 4917/2016, recante in calce una nuova procura speciale conferita all’Avv. Francesca Cecchini), nonchè del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e di quello di (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (nel procedimento n. 14591 del 2016).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione del procedimento n. 14591/2016 r.g. a quello, ad esso anteriore, n. 4917/2016 r.g., atteso che, malgrado gli stessi riguardino impugnazioni di sentenze differenti, sussiste tra i relativi giudizi (in relazione all’unica vicenda sostanziale sottostante ai medesimi) un’evidente connessione oggettiva, oltre che parzialmente soggettiva, da cui emerge agevolmente che l’esito del ricorso n. 4917/2016 r.g. potrebbe ripercuotersi sulla decisione di quello n. 14591/2016 r.g.. Del resto, costituisce consolidato orientamento di questa Corte, qui assolutamente condiviso, che l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l’economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova applicazione anche in sede di legittimità, sia in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, sia in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello in un medesimo giudizio, legate l’una all’altra da un rapporto di pregiudizialità ed impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 22631 del 2011; Cass. n. 14607 del 2007; Cass. n. 7966 del 2006; Cass. n. 28227 del 2005; Cass. n. 18125 del 2005; Cass. n. 21349 del 2004).

2. L’unica doglianza formulata dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nel proprio ricorso (n. 4917/2016 r.g.), rubricata “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 147 e degli artt. 2361,2384 e 2479 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrive alla corte distrettuale di aver privilegiato, con la propria decisione, un orientamento della giurisprudenza di merito smentito dalla sopravvenuta Cass. n. 1095 del 2016, a tenore della quale la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di fatto non esige il rispetto dell’art. 2361 c.c., comma 2, dettato per le s.p.a. e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo che non richiede la previa autorizzazione dei soci. Da ciò discende l’efficace assunzione della partecipazione anche in assenza di specifica autorizzazione, con tutte le possibili implicazioni, compreso il fallimento della società di fatto cui quella di capitali abbia partecipato e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

2.1. Le doglianze formulate dalla D. nel proprio ricorso (n. 14591/2016 r.g.) prospettano, invece, in sintesi, rispettivamente:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c.”, per avere la corte distrettuale erroneamente considerato come atto gestorio il rilascio di una procura da parte della D. al M., unico socio accomandatario della (OMISSIS) s.a.s., affinchè quest’ultimo sottoscrivesse un contratto di affitto di azienda con la (OMISSIS) s.r.l., da lui ugualmente amministrata. Detta procura, infatti, non poteva qualificarsi come atto gestorio, nè decisionale, ex art. 2320 c.c., non recando indicazioni circa gli elementi negoziali del contratto di affitto d’azienda. Inoltre, pur non essendo prevista nello statuto della (OMISSIS) s.a.s. alcuna delega in favore del socio accomandante, nella specie era l’art. 1395 c.c., a prevedere una sorta di autorizzazione a “ratificare” l’operato del socio accomandatario;

2) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147,artt. 39 e 40 c.p.c.”, per non avere fatto cenno, la corte marchigiana, al fatto che, al momento in cui veniva confermata la sentenza di fallimento della D., il fallimento in estensione di (OMISSIS) s.a.s. era stato revocato. Si sarebbe dovuto sospendere, dunque, il giudizio di fallimento della prima in attesa della decisione sul fallimento in estensione della seconda;

2-bis) “Impugnazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatto decisivo”. Si rappresenta che, una volta revocato il fallimento in estensione di (OMISSIS) s.a.s., si sarebbe dovuto dare atto che, in quella sede, erano ormai carenti i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di fallimento in estensione della D., revocandosi, pertanto, la corrispondente sentenza del Tribunale di Pesaro;

3) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147; violazione della L. Fall., art. 149”. Si assume che il principio enunciato da Cass. n. 1095 del 2016, richiamato nella motivazione della sentenza oggi impugnata, non comporta l’applicabilità, al caso di specie, della L. Fall., art. 147, comma 5, specificamente dettato, invece, per la figura dell’imprenditore individuale quale socio occulto. Infatti, nella vicenda esaminata dalla menzionata pronuncia di legittimità, non si trattava di fallimento in estensione, da società a responsabilità limitata ad altra società, bensì, ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 1, di fallimento ex lege in estensione di ciascun socio illimitatamente responsabile della società di fatto dichiarata fallita. Si sostiene che la (OMISSIS) s.a.s. non poteva essere dichiarata fallita in estensione in quanto facente parte di una società di fatto insolvente, e ciò per il semplice motivo che non poteva essere esteso l’originario fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dichiarato nel 2012, ad una presunta società di fatto nella quale la (OMISSIS) s.a.s. avrebbe assunto una partecipazione quale socia illimitatamente responsabile. Diversamente opinando si violerebbe la disciplina dettata per le società “regolari”;

3-bis) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2361,2479 e 2384 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.”, censurandosi le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata ed in Cass. n. 1095 del 2016 per avvalorare la tesi della ammissibilità di una società di fatto per facta concludentia. Infatti, ammettere la partecipazione di una società di capitali quale socia illimitatamente responsabile in una società di fatto, senza la delibera imposta dalla legge e malgrado l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi previsti dall’art. 2361 c.c., comma 2, significherebbe consentire l’opponibilità ai soci ed ai terzi della costituzione di una società contraria al disposto di legge ed in violazione di norme imperative (quali quelle che regolano la formazione ed il contenuto del bilancio). Inoltre, l’assenza di una qualsiasi indicazione nella nota integrativa del bilancio di (OMISSIS) s.r.l. dell’ipotizzata partecipazione alla presunta società di fatto determina, di per sè, l’impossibilità di desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite;

4) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 6 e art. 147, comma 4, nonchè dell’art. 81 c.p.c. e art. 24 Cost.”, posto che, nella vicenda in esame, l’estensione del fallimento nei confronti della socia accomandante D. non era stata richiesta dal curatore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s., bensì dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, che non era socia di quest’ultima, nè sua creditrice. Inoltre, al momento del deposito dell’istanza di fallimento in estensione, la (OMISSIS) s.a.s. non era ancora stata dichiarata fallita, mentre la L. Fall., art. 147, prevede l’ipotesi di istanza successiva alla dichiarazione. Si afferma, altresì, che “il simultaneus processus di cinque diverse ed autonome procedure prefallimentari trattate separatamente (che hanno, poi, dato vita a cinque distinte sentenze di fallimento) non può sanare la carenza di legittimazione attiva”;

5) “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per omessa motivazione in relazione al rigetto del quinto motivo di reclamo e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. Si deduce che la motivazione della corte distrettuale in ordine all’avvenuto rigetto del quinto motivo di reclamo (riguardante la invocata tardività dell’istanza di fallimento in estensione della D.) consiste in un mero rinvio ad una sentenza di legittimità (Cass. n. 10795 del 2014), così da non consentire di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili alla corte predetta, su cui si fonda la decisione;

6) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 2 e art. 10, nonchè dell’art. 2288 c.c.”. Muovendo dall’assunto che il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione era stato dichiarato nel 2012, si sostiene che il curatore dello stesso avrebbe dovuto chiedere l’estensione del fallimento entro un anno dallo scioglimento del vincolo sociale (di fatto), che ben poteva essere ricondotto alla data del deposito della sentenza di fallimento della stessa (OMISSIS) s.r.l. ovvero al momento della sua pubblicazione nel registro imprese. Infatti, da tale momento il vincolo sociale tra (OMISSIS) s.r.l. e la società di fatto si era sciolto anche ai sensi dell’art. 2288 c.c.;

7) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall.”, nulla avendo detto la corte distrettuale quanto allo stato di insolvenza della società di fatto, peraltro nemmeno dedotto dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione nel presentare l’istanza di fallimento in estensione;

8) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1”, posto che, alla stregua di quanto sancito da Cass. n. 3621 del 2016, la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, dovendo fin da quella fase (e non solo dal procedimento di reclamo, come concretamente avvenuto attraverso la ivi disposta integrazione del contraddittorio nei loro confronti) partecipare al giudizio i creditori istanti per il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

9) “Sulle spese di lite e sulla dichiarazione di insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13”. Si censura la statuizione della corte anconetana nella parte in cui, pur avendo compensato tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi, aveva, poi, dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante. Si assume che “il giudice dell’impugnazione, nel valutare la sussistenza, o meno, dei presupposti per l’applicazione del raddoppio suddetto, non può limitarsi ad individuare i presupposti espressamente indicati dalla legge (cioè che l’impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile) ma dovrebbe valutare se l’impugnazione sia stata palesemente infondata fin da subito e non, come nel caso di specie, oggetto di “discussione” giuridica”.

3. Tanto premesso, si impone, pregiudizialmente, l’esame della eccezione di “inammissibilità e/o improcedibilità” del ricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (n. 4917/2016 r.g.), sollevata dal difensore della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e di quest’ultimo in proprio nel loro controricorso (cfr. pag. 7-8) sul presupposto che il primo sarebbe stato sottoscritto dall’Avv. Francesca Cecchini priva di procura speciale.

3.1. Orbene, rileva il Collegio che il ricorso suddetto risulta essere stato proposto dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore Dott. B.A., che, nell’intestazione di tale atto, assume di essere “rappresentata e difesa (…) dall’Avv. Francesca Cecchini (…), come da procura speciale in calce al presente atto…”.

3.1.1. Sennonchè, la procura speciale che si rinviene alla pag. 12 del medesimo ricorso risulta essere stata conferita al predetto difensore dal Dott. B.A. nella qualità di curatore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e di M.M., in proprio, quale socio accomandatario.

3.1.2. E’ palese, quindi, che la diversità soggettiva esistente tra il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e di quest’ultimo, quale socio accomandatario, determina che la prima ha introdotto questo giudizio di cassazione tramite il patrocinio di un difensore (l’Avv. Francesca Cecchini, appunto) sfornito della relativa, necessaria procura speciale (risultando quella in calce al ricorso conferita al medesimo difensore da soggetto differente).

3.2. Va poi rimarcato, sempre con riferimento all’odierno procedimento n. 4917/2016 r.g., che, alla memoria ex art. 378 c.p.c. dell’ivi ricorrente Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, pervenuta presso la cancelleria di questa Corte il 4 settembre 2020, risulta allegata una diversa procura speciale, recante la data 8 febbraio 2016 (anteriore, dunque, alla notificazione del menzionato ricorso, risalente all’11-15 febbraio 2016), in cui si legge, tra l’altro: “…Io sottoscritto Dott. B.A., (…), nella qualità di Curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., (…), delego a rappresentare e difendere la Curatela, con ampio mandato, avanti la Corte di cassazione nel procedimento di impugnazione della sentenza n. 29/2016 emessa dalla Corte di appello di Ancona, (…), l’Avv. Francesca Cecchini, (…),…”. Nella medesima memoria, inoltre, è riferito (cfr. pag. 1), in relazione “…alla eccezione avversaria di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale”, che “trattasi di eccezione infondata in quanto la curatela del Fall.to (OMISSIS) s.r.l. venne regolarmente autorizzata a proporre il ricorso per Cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 29/2016, come da autorizzazione dell’1/2/2016 prodotta in allegato al ricorso. In effetti, per mero errore, è stata allegata al ricorso la procura speciale rilasciata dal curatore del Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS). Si osserva che, per costante ed immutata giurisprudenza, si tratta di un difetto sanabile, in ogni stato e grado del processo, che non comporta alcuna nullità e/o improcedibilità”. Argomentazioni affatto analoghe, infine, sono state esposte dall’Avv. Francesca Cecchini nel corso della pubblica udienza.

3.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il deposito della descritta procura, in allegato alla suddetta memoria ex art. 375 c.p.c., debba considerarsi irrituale, in quanto non avvenuto nel termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.

3.3.1. Questa Corte, invero, ha già chiarito che “detta norma, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine” (cfr. Cass. n. 1271 del 2019, in motivazione. In senso analogo, si vedano anche Cass. n. 7226 del 2004 e Cass. SU, n. 10722 del 2002).

3.3.2. Una siffatta improcedibilità, peraltro, deve essere rilevata e dichiarata anche d’ufficio (cfr. Cass. n. 7226 del 2004), proprio perchè quella diversa procura speciale alle liti, conferita dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. all’Avv. Francesca Cecchini con atto separato, non risulta depositata in cancelleria (ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3) unitamente al ricorso (come è confermato dal riportato tenore letterale della menzionata memoria ex art. 378 c.p.c., oltre che da quanto riferito dal medesimo difensore nel corso della pubblica udienza), nè entro il termine (di venti giorni dall’ultima notifica) stabilito per il deposito del ricorso medesimo, nè, comunque, successivamente.

3.3.3. E’ utile, allora, ricordare che, come già del tutto condivisibilmente osservato da Cass. n. 7226 del 2004, “la disposizione in materia del codice di rito (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3) – nell’imporre al ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso per Cassazione, l’onere di depositare la procura speciale alle liti, conferita con atto separato, unitamente allo stesso ricorso oppure entro il termine perentorio, stabilito contestualmente (di venti giorni dall’ultima notifica, appunto), che corrisponde a quello previsto per la notifica del controricorso (ai sensi dell’art. 370 c.p.c.) commina la sanzione processuale della improcedibilità – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, la sentenza n. 10722/2002 delle Sezioni Unite, nonchè quelle nn. 4266/98 e 7802/93 della Prima sezione ed, ivi, i riferimenti della giurisprudenza costante in materia) – non solo per l’inadempimento, (…), ma anche per l’adempimento tardivo dell’onere del deposito, senza peraltro consentire alcuna possibilità di sanatoria. Invero l’imposizione di un termine perentorio, per l’esercizio di un potere processuale, non può non comportare il venir meno del potere medesimo, una volta che quel termine sia infruttuosamente decorso, con la conseguenza che l’atto, compiuto dopo la scadenza dello stesso termine, risulta viziato da nullità insanabile, dalla quale nella specie consegue, appunto, la sanzione di improcedibilità del ricorso. Nè può riguardare la procura speciale alle liti, conferita con atto separato, la possibilità di un deposito successivo (ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) – sebbene questo sia stato, talora, ritenuto possibile per altri documenti (quali: richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio, atti e documenti sui quali il ricorso si fonda e, talora la stessa copia autentica della sentenza impugnata), per i quali il deposito è parimenti imposto a pena di improcedibilità (vedi per tutte, Cass. nn. 10959/95, 14780/2000; vedi, altresì, la sentenza n. 11932/98 delle Sezioni Unite, che tuttavia delimita tale possibilità) trattandosi di atti che, a differenza della procura, non solo sono suscettibili di sostituzione con atti vicari, ma anche, e soprattutto, sono privi di quella efficacia condizionante la stessa esistenza giuridica del ricorso, che è propria della procura. Questa, infatti, è connessa strutturalmente, appunto, all’esistenza giuridica dei ricorso – in quanto è volta a dimostrare il potere rappresentativo dei soggetti muniti dello ius postulandi e, come tale, risulta indispensabile al fine di assicurare che (anche) le controparti siano poste in grado di accertare la riferibilità del ricorso alla parte ricorrente fin dal momento della sua costituzione – con la conseguenza che la disciplina, relativa al deposito della procura, non può essere diversa da quella del deposito del ricorso, per il quale non può essere, all’evidenza, neanche prospettata alcuna possibilità di produzione tardiva con effetto sanante. Nè l’interpretazione proposta – per la norma processuale in esame (art. 369 c.p.c.) – può dare luogo a questioni di legittimità costituzionale (segnatamente, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), che si sottraggano alla declaratoria di inammissibilità – già pronunciata dalla Corte costituzionale (vedine l’ordinanza n. 471/92) – in quanto ne risulterebbe sollecitata una sentenza additiva della Corte, volta ad introdurre innovazioni – coinvolgenti scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, in ordine alla conformazione del processo – in un sistema “imperniato sulla perentorietà e sulla legalità dei termini per il deposito del ricorso e degli atti con questo connessi” (così, testualmente, Corte Cost. n. 471/92, cit.; vedi, altresì, Cass. 4266/98, 7802/93, cit.)…”.

3.4. Pertanto, l’odierno ricorso n. 4917/2016 r.g., proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 29/2016, deve essere dichiarato improcedibile, risultandone, di conseguenza, assorbita ogni altra sua questione.

4. Occorre, a questo punto, valutare se tale statuizione di improcedibilità incida (ed eventualmente in quali termini), o non, sull’esame del diverso ricorso n. 14591 del 2016 r.g., promosso da D.S., socia accomandante della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), contro la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 220 del 2016, reiettiva del reclamo della prima avverso il suo fallimento richiesto ed ottenuto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione in estensione di quello della (OMISSIS) s.a.s. (a sua volta invocato dalla medesima curatela esclusivamente sull’assunto della configurabilità di una supersocietà di fatto intercorrente tra la già fallita (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), la Fano Yacht Service s.r.l. (già M. Costruzioni s.r.l.), la Ali Sale s.r.l. e la D&B s.r.l.), in quanto, a dire dell’istante, la stessa aveva contravvenuto al divieto previsto dall’art. 2320 c.c., incorrendo, così, nella decadenza dalla limitazione di responsabilità.

4.1. Osserva, sul punto, il Collegio che la resa pronuncia di improcedibilità sul predetto ricorso n. 4917/2016 r.g. determina il passaggio in giudicato della sentenza n. 29/2016, emessa dalla Corte di appello di Ancona il 13 gennaio 2016, con la quale quest’ultima aveva revocato la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s., e del suo socio accomandatario M.M., richiesta ed ottenuta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sull’assunto, di cui si è appena detto, della partecipazione anche di questa società ad una supersocietà di fatto con altre (oltre che della già fallita (OMISSIS) s.r.l.).

4.1.1. Deve, dunque, considerarsi divenuto ormai insussistente il presupposto necessario (permanenza del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) nei soli precisi termini invocati dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l.) per giustificare il mantenimento della dichiarata estensione del fallimento della menzionata s.a.s. anche nei confronti della sua socia accomandante D., ex art. 2320 c.c. e L. fall., art. 147, commi 1 e 3, per essersi quest’ultima asseritamente inserita nella sua gestione.

4.1.2. Trattasi, infatti, chiaramente di pronuncia resa dai giudici di merito in dipendenza di quella riguardante la menzionata (OMISSIS) s.a.s.. Si è cioè, innegabilmente, al cospetto di statuizioni tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando, appunto, nella concreta fattispecie, la dichiarazione di fallimento della D., nella indicata qualità, il suo logico (e necessario) presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (a sua volta dichiarata fallita sul presupposto della sua partecipazione alla menzionata supersocietà di fatto) di cui lei era accomandante, il cui definitivo venir meno – per tutto quanto si è detto in precedenza – travolge anche la prima (mentre non sarebbe stato vero il contrario).

4.1.3. In altri termini, il fallimento personale del socio, da un lato, presenta una relativa autonomia, potendo il singolo contestare la propria appartenenza alla compagnia sociale o, come nella specie, l’ascrittagli avvenuta ingerenza nell’amministrazione della società; dall’altro, è correttamente definibile – secondo un’autorevole dottrina – “dipendente” ed “accessorio” rispetto al fallimento della società stessa, poichè la revoca del fallimento sociale comporta, per automatismo giuridico, la revoca di quello personale, anche in mancanza di impugnazione da parte del socio. Si tratta, quindi, di procedimenti connessi secondo un rapporto di parziale dipendenza, nel senso che, discutendosi del fallimento della società, si pone la seguente alternativa: o la dichiarazione del fallimento sociale è confermata, sicchè il singolo socio, cui viene esteso il fallimento, potrà contestarla proponendo tempestiva impugnazione; oppure la dichiarazione di fallimento della società viene revocata ed allora la pronuncia di estensione del fallimento al singolo socio (seppure, in ipotesi, passata in giudicato per difetto di impugnazione), sarà caducata in conseguenza dell’efficacia riflessa della detta sentenza di revoca. Fenomeno, questo, riconducibile alla previsione generale dell’art. 336 c.p.c., secondo cui la riforma con sentenza passata in giudicato estende i suoi effetti ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata (cfr. Cass. nn. 9491 del 1991; Cass. n. 20166 del 2004; Cass. n. 12170 del 2005; Cass. n. 13357 del 2007).

4.2. Le esposte considerazioni impongono, pertanto, a questa Corte, pronunciandosi sul ricorso n. 14591/2016 r.g., ed assorbita ogni altra sua questione, di revocare il fallimento di D.S. pronunciato dal Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 1 del 2015, su istanza del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in estensione, ex art. 2320 c.c. e L. Fall., art. 147, commi 1 e 3, di quello della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS).

4.3. Da ultimo, merita di essere rimarcato, esclusivamente per intuibili ragioni di completezza, che nessun rilievo può assumere nella specifica vicenda, sostanziale e processuale, oggi all’esame di questa Corte, la circostanza, pure dedotta (cfr. pag. 19 del controricorso del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. depositato nel procedimento n. 14591/2016 r.g.. Analoga argomentazione è stata spesa dal difensore di quest’ultima anche nel corso della pubblica udienza) che la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) era stata già precedentemente dichiarata fallita in proprio dal Tribunale di Pesaro, nel 2014, con sentenza resa in altro procedimento su istanza di differenti creditori.

4.3.1. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che, nella vicenda all’attenzione di questo Collegio, il fallimento della D. è stato richiesto non dal predetto Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) precedentemente dichiarato nel 2014, bensì dalla curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. sul solo presupposto che la fallita s.r.l. formasse una supersocietà di fatto unicamente con la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), la Fano Yacht Service s.r.l. (già M. Costruzioni s.r.l.), la Ali Sale s.r.l. e la D&B s.r.l., non anche con la D. in proprio: esclusivamente in detta qualità (cioè come socia di tale supersocietà), dunque, quella curatela era stata legittimata, giusta la L. Fall., art. 147, commi 4 e 5, a chiedere il fallimento della D. in estensione, ex art. 2320 c.c., di quello della (OMISSIS) s.a.s. pure dalla prima domandato per l’appena esposta ragione. Pertanto, venuta meno una siffatta legittimazione in conseguenza della dichiarata improcedibilità dell’odierno ricorso n. 4917/2016 r.g., e dei già descritti effetti da essa prodotti in termini di definitività della revoca dell’appena menzionato fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), non può opinarsi che il diverso, pregresso fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) pronunciato dal Tribunale di Pesaro nel 2014 sia comunque idoneo a giustificare il mantenimento del riportato fallimento in estensione della D., posto che, a questo fine, la relativa istanza sarebbe dovuta provenire non dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, bensì dal Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), da un creditore di quest’ultima società o da un suo socio.

5. In definitiva, va dichiarato improcedibile il ricorso n. 4917/2016 r.g. proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., e, per l’effetto, pronunciando sul ricorso n. 14591/2016 r.g. della D., va disposta la revoca del fallimento in estensione di quest’ultima dichiarato dal Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 1 del 2015.

5.1. Le spese del giudizio di legittimità n. 4917/2016, così come quelle dell’intero giudizio di cui al ricorso n. 14591/2016, possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità e complessità dell’unitaria vicenda sostanziale ad essi sottostante.

5.2. Infine deve darsi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata in relazione al ricorso n. 4917/2016 r.g., sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela ivi ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi nn. 4917/2016 r.g. e 14591/2016 r.g., dichiara improcedibile il primo di essi, proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., e, pronunciando sul secondo, promosso da D.S., dispone la revoca del fallimento in estensione, ex art. 2320 c.c., di quest’ultima come dichiarato, su istanza del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., dal Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 1 del 2015.

Compensa integralmente tra le rispettive parti le spese del giudizio di legittimità n. 4917/2016 r.g., così come quelle dell’intero giudizio di cui al ricorso n. 14591/2016 r.g..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, ricorrente nel giudizio n. 4917/2016 r.g., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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