Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22956 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4851-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente Generale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RAFFAELA FABBI giusta procura in

atti;

– ricorrente –

contro

L’ULIVO SRL, INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25231/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 20/10/2015, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Inail propone ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 25231 del 15.12.2015 che sia nella motivazione che nel dispositivo, pur condannando i ricorrenti a rifondere le spese in favore dei controricorrenti, ha poi dichiarato che nulla è dovuto in favore di INAIL riscossioni s.p.a..

Ritiene l’Istituto che tale dicitura potrebbe causare difficoltà in sede di esecuzione della sentenza e chiede che la stessa sia corretta nel senso della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore dei contro ricorrenti Inail e Inps” nella misura già liquidata dalla Corte.

Nessuna delle parti intimate, pur ritualmente notificato il ricorso, si è costituita nel presente procedimento.

Tanto premesso il ricorso appare meritevole di accoglimento ed ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. va disposta la chiesta correzione e nel dispositivo della sentenza laddove è scritto “(…)condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000.00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%. (…)” deve leggersi “(…) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti Inps ed Inail, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000.00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.(…)”.

Nulla per le spese e per contributo unificato essendone il procedimento esente.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo della sentenza oggetti di correzione laddove è scritto “(…) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000.00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%. (…)” deve leggersi “(…) condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti Inps ed Inail, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000.00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15% (…)”.

Non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater essendo il procedimento esente.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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