Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22956 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25019/2005 proposto da:

G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato PEDRIONI Francesco;

– ricorrente –

contro

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 143, presso lo studio dell’avvocato

BERGAMI VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MORETTI

Silvio;

– controricorrente –

e contro

G.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 572/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Fiore Giovanna con delega depositata in udienza

dell’Avv. Pedrioni Francesco difensore della ricorrente comparsa dopo

la discussione dell’Avv. di parte resistente;

udito l’Avv. Moretti Silvio difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, C.E. conveniva avanti ai tribunale di Brescia, R. e G.D., chiedendo che fosse riconosciuta la proprietà di esso attore di una striscia di terreno sita fuori della cinta delimitante in fatto l’area di sua pertinenza, zona in atto occupata illegittimamente dalle confinanti convenute che dunque dovevano essere condannate al rilascio dell’area stessa, oltre al risarcimento dei danni.

Sottolineava l’attore che queste ultime, quali acquirenti del fondo posto ad est della sua proprietà, contraddistinto con il mappale 71, non potevano vantare la proprietà di tale area, atteso che fra la cinta delimitante in fatto il lato Est le porzioni immobiliari di esso C. e quelle delle G. ed il confine Ovet delle G. medesime, doveva risultare l’esistenza di una striscia di terreno che un tempo era destinata a roggia, che poi era stata intubata a seguito dell’interramento del condotto fognario comunale.

Si costituiva la sola G.R. eccependo in specie che nulla poteva pretendere il C. fuori della cinta esistente che delimitava il suo fondo; contestava che il proprio immobile fosse a distanza dal confine inferiore a quella legale; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione in suo favore dell’eventuale rilevanda striscia del terreno in controversia.

Dichiarata la contumacia di G.D., la causa veniva istruita mediante espletamento di CTU. Con sentenza n. 2245/94 dell’8.8.94 il tribunale di Brescia rigettava la domanda del C., qualificata come azione di rivendica, e, nel rilievo del difetto di prova che competeva al medesimo, riteneva, sulla base del contratto di acquisto del 2.8.89, che egli avesse acquistato solo l’area compresa entro la cinta e non quindi quella oggetto della rivendica.

Avverso la stessa sentenza il C. proponeva appello; si costituiva G.R. chiedendo il rigetto del gravame.

L’adita Corte d’Appello di Brescia, previo espletamento di una nuova CTU ed escussione dei testi, con sentenza n. 572/04 depositata in data 8.7.2004, accoglieva il proposto gravame e conseguentemente dichiarava che il confine fra i mappali di proprietà del C. e quello di proprietà delle G., correva lungo il lato est della roggia ora intubata che scorreva tra i due fondi; condannava le G. al rilascio immediato, in favore del C., dell’area da esse occupata facente parte de mappale 70 posta ad Ovest della linea di confine compresa tra la ripa est della predetta roggia ed il recinto del canile del cortile di proprietà C.; condannava le appellate al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese dell’intero giudizio. La Corte bresciana riteneva sulla base delle CTU espletate, degli atti di compravendita prodotti, delle dichiarazione dei testi escussi e delle risultanze catastali, che l’area in questione fosse di proprietà del C.; rigettava inoltre la domanda di usucapione formulata in via subordinata dalla G., in quanto non ne ricorrevano i presupposti.

Avverso la predetta pronuncia, G.R. ricorre per cassazione sulla base di 3 mezzi; resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denuncia la violazioni di norme di diritto ed il vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che, avendo promosso un’azione di rivendica il C. non aveva allegato la prova rigorosa di essere proprietario della striscia di terreno pretesa che si trovava al di fuori della recinzione delimitante di fatto la sua proprietà. Egli infatti aveva l’onere di provarla non solo sulla base del suo titolo d’acquisto, ma anche di quello del suo dante causa e, a ritroso, di quelli anteriori nel tempo sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, oppure attraverso l’usucapione. Ad avviso dell’esponente ciò certamente non emerge dall’esame degli unici titoli prodotti e costituiti da. i due atti di compravendita del suo dante causa (il venditore F.), da cui anzi non risulta compresa anche la zona di cui trattasi, posta oltre la recinzione, mentre l’area compravenduta doveva ritenersi solo quella espressamente menzionata come “recintata contraddistinta con il mappale 70” il giudice d’appello, essendo di contrario avviso, aveva violato i principi interpretativi dei contratti fissati dall’art. 1362 c.c., e segg..

Tutto ciò faceva ritenere che il C. avesse acquistato soltanto la superficie contenuta nell’ambito della recinzione, ciò che riceveva conferma anche dall’esame della relazione delle due CTU, nonchè dalla documentazione fotografica, planimetrica e catastale acquisita.

La doglianza non ha giuridico fondamento, in quanto, ribadisce il Collegio, che dalle suesposte considerazioni, non emergono nè specifiche violazioni di legge (tra l’altro neppure compiutamente evidenziate), nè vizi di motivazioni, ma solo questioni di mero fatto irrilevanti in questa sede di legittimità, attesa l’ampia, estesa e esaustiva motivazione della decisione impugnata, priva di vizi logici e giuridici, che esamina con scrupolo e precisione ogni singolo elemento acquisito; anzi – come ha notato parte controricorrente – non tutti i numerosi ulteriori argomenti utilizzati dalla corte distrettuale a sostegno della sua decisione, sono stati impugnati dal ricorrente. Al riguardo si sottolinea come, secondo questa Corte regolatrice: “Il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle vantazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. n. 2272 del 02/02/2007; n. 14745 del 26/06/2007; n, 14767 del 26/06/2007; n. 14973 del 28/06/2006).

Si sottolinea ancora, che con riferimento alla recinzione esistente in loco, la Corte bresciana si è espressa in merito all’uso dell’espressione “il terreno in oggetto è recintato” che si legge nell’indicato atto di compravendita, cioè al riferimento testuale della recinzione ed ha osservato che tale menzione “…. come facilmente rilevabile dalla contestuale descrizione delle cucce per cani non ancorate al suolo, ha fini puramente descrittivi destinate a rappresentare l’esistenza di manufatti (recinzione e cucce per cani) con il chiaro intento di valorizzare l’area nel suo complesso, non certo quello di individuarne i confini, che di fatto sono individuati in apposito e precedente capo dell’atto, ove non è fatta mimicamente menzione ad essa”.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione nonchè l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

La doglianza si riferisce al mancato accoglimento della propria subordinata domanda di usucapione dell’area in esame, avendo la corte erroneamente ritenuto che non ne ricorressero i presupposti, con riguardo al decorso del termine utile ai fini dell’animus possidendi.

Invero il ventennio di legge era maturato perchè lo stesso decorreva non da 1973 (data di acquisto del loro terreno), ma dal 1968 o 1969, epoca in cui il F. aveva realizzato la recinzione.

Anche tale motivo non ha pregio e si risolve in una postulazione del riesame del merito, avendo la Corte lombarda precisato che l’appellata non aveva provato l’animus possidendi mentre la costruzione della cinta per cani non costituiva un comportamento abdicativo del possesso de dante causa, “peraltro incompatibile con diverse espressioni di chiara riaffermazione del proprio diritto di proprietà contenute nella lettera 2.1.2.83 di diffida … e nello stesso atto di vendita al C. in data 2.8.89″.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto in relazione alla condanna per il risarcimento del danno, ” non avendo tenuto conto dell’insussistenza del nesso causale e del danno ingiusto…: la realizzazione della cinta limitativa della proprietà non è stata realizzata dalla G., nè dal suo avente causa, ma dal F., dante causa del C.”. Anche tale doglianza è infondata, avendo il giudice a quo stabilito che la responsabilità ex art. 2043 c.c., derivava dall’occupazione abusiva dell’area in questione da parte delle G., ipotesi in cui il danno è in re ipsa (Cass. n. 23065 del 30/10/2009).

in conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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