Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22955 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22955
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3050/2016 proposto da:
V.V., amministratore di sostegno di M.L.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GABRIELE GARCEA;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20535/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 14/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Madera propose opposizione avverso il d.i. emesso ad istanza del Pini per la restituzione di somme da questi prestate all’ingiunta; l’opponente formulò domanda di annullamento del contratto ex artt. 1439 e 1440 c.c. e, con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, propose ulteriore domanda di annullamento ex art. 428 c.c.;
il Tribunale rigettò le domande proposte in relazione agli artt. 1439 e 1440 c.c. e dichiarò inammissibile, in quanto “domanda nuova rispetto a quelle formulate con l’atto di citazione in opposizione”, quella di annullamento ex art. 428 c.c. (di cui argomentò comunque l’infondatezza, in relazione agli esiti della c.t.u.);
la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità – ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. – del gravame proposto dalla M., in persona del suo amministratore di sostegno V.V.;
operando nell’anzidetta qualità, il V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, cui non ha resistito l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con l’unico motivo, viene denunciata l'”errata applicazione dell’art. 428 c.c., art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″: premesso che, fin dall’atto introduttivo, era stato ampiamente illustrato lo stato di incapacità di intendere e di volere in cui versava l’attrice, si evidenzia “come la domanda di annullamento ex art. 428 c.c., espressamente formulata “solo” nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, dovesse a rigore ritenersi implicitamente formulata già nell’atto introduttivo” e si assume -con richiamo a Cass., S.U. n. 12310/2015 – che non possono considerarsi “come nuove le domande che differiscono da quella iniziale anche solo per uno degli elementi sul piano oggettivo”;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive l’atto di citazione in misura sufficiente a permettere alla Corte di verificare, già sulla base della lettura del ricorso, l’assunto secondo cui la domanda ex art. 428 c.c., era stata implicitamente formulata nell’atto di citazione, nonchè a consentire di apprezzare se l’espressa formulazione
della domanda effettuata con la memoria ex art. 183 c.p.c., abbia o meno determinato “la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei termini processuali” (ex Cass. cit.);
in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato, non deve provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017