Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22955 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26118-2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29/04/2014, depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Giuseppe Rapisarda (delega avvocato Belli) difensore

del ricorrente che aderisce alla relazione ed insiste per

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Bologna in accoglimento del gravarne proposto dall’Inps ha riformato la sentenza del Tribunale di Parma ed ha dichiarato inammissibile la domanda di V.G. tesa ad ottenere l’accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 avendo verificato che al momento della proposizione del ricorso giudiziario nel giugno 2009 il termine di decadenza di tre anni e trecento giorni era oramai decorso.

Per la cassazione della sentenza ricorre V.G..

Resiste con controricorso l’Inps.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato atteso che secondo il costante insegnamento della Cassazione ai fini della proposizione della domanda giudiziale di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all’Inps, unico ente legittimato all’erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva.

Ai fini della decorrenza del termine di decadenza di tre e anni e trecento giorni di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 va tenuto conto della data di presentazione dell’istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all’Inail (cfr. Cass. n.17798 del 2015 e 16592 del 2014).

La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi su esposti avendo dichiarato inammissibile la domanda sebbene tra la presentazione della domanda amministrativa all’Inps (il 23.10.2008) la presentazione della domanda giudiziaria (6.10.2009) – dati tutti risultanti incontrovertibilmente dalla stessa sentenza impugnata – era trascorso meno di un anno.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che procederà all’esame delle censure rimaste assorbite per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di decadenza.

La Corte del rinvio provvederà poi sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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