Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22955 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura in calce al ricorso dall’Avvocato VESPAZIANI

Giovanni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via

Tacito n. 23;

– ricorrente –

contro

E-On Produzione s.p.a., in persona del suo procuratore speciale Avv.

G.M., rappresentata e difesa per procura in calce al

controricorso dall’Avvocato ARMANDOLA Roberto, elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n. 150;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5430 della Corte di appello di Roma,

depositata il 22 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

ottobre 2011 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avv. Vespasiani per il

F. e dall’Avv. Armandola per E-On Produzione s.p.a.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Enel, premesso di essere proprietaria di un terreno sito in (OMISSIS)), pervenutogli, a seguito della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, e del successivo decreto attuativo del 21 agosto 1963, n. 1165, dalla società Terni s.p.a. in quanto facente parte dei beni destinati all’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica, convenne dinanzi al Tribunale di Rieti F.G., occupante il terreno in oggetto, chiedendone la condanna al rilascio ed alle demolizione delle opere in esso costruite.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò la domanda deducendo che il terreno era stato occupato da lui e dai suoi danti causa prima della istallazione dell’impianto e non era mai stato oggetto di espropriazione da parte della società Terni, concludendo per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, perchè fosse accertata la sua proprietà in virtù di intervenuta usucapione.

Esperita l’istruttoria anche mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale accolse la domanda dell’Enel relativamente alla porzione di terreno posta al di sotto del livello di massimo di invaso del bacino, rigettandola per la parte posta al di sopra, di cui riconobbe la proprietà del convenuto per effetto della eccepita usucapione.

Interposto appello principale da parte dell’Enel e della s.p.a.

Elettrogen, quale successore a titolo particolare del bene in contestazione, ed appello incidentale da parte del F., con sentenza n. 5430 del 22 dicembre 2004 la Corte di appello di Roma confermò integralmente la pronuncia di primo grado, dichiarando la compensazione delle spese di lite. La Corte motivò questa conclusione osservando, quanto all’appello principale, che la disposizione invocata dall’Enel di cui all’art. 830 cod. civ., comma 2, che assoggetta al regime del patrimonio indisponibile i beni destinati dagli enti pubblici non territoriali a pubblico servizio, era nel caso di specie inapplicabile per mancanza della prova che anche i terreni ubicati al di sopra della quota di massimo invaso del bacino avessero una destinazione aziendale e quindi fossero stati trasferiti all’ente ope legis, precisando altresì che, in ordine ai predetti beni, parte convenuta aveva dimostrato il possesso utile per l’usucapione; con riferimento al gravame incidentale proposto dal F., ritenendo che la pronuncia di primo grado dovesse essere confermata in quanto, come accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, la porzione di terreno di cui era stato ordinato il rilascio si trovava al di sotto del limite di invaso del bacino, circostanza che costituiva, nel caso concreto, elemento discriminante circa la destinazione pubblica del bene.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 3 febbraio 2006, ricorre F.G., affidandosi a quattro motivi.

La Endesa Italia s.p.a., derivante dalla fusione di Endesa Italia s.r.l., che aveva incorporato la Elettrogen s.p.a., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di un solo motivo, cui il F. ha replicato con controricorso.

La E-On Produzione s.p.a., già Endesa Italia s.p.a. per effetto della modifica della denominazione sociale, ed il F. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Va esaminato per primo il terzo motivo del ricorso principale proposto dal F., che affronta una questione – quella della usucapibilità di tutti i terreni oggetto di causa – che, se risolta in favore del ricorrente, appare decisiva ed assorbente rispetto alle altre questioni sollevate.

Con questo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 830 cod. civ., comma 2, e art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ed omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura l’affermazione della Corte di appello che, muovendo dal presupposto della non usucapibilità dei beni sottoposti al regime proprio dei beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, ha ritenuto di individuare l’elemento discriminate ai fini della prova della destinazione pubblica del terreno in oggetto nel fatto che esso si trovasse o meno al di sotto della quota di massimo invaso del bacino, ammettendola nel primo caso ed escludendola nel secondo. Ad avviso del ricorrente, l’adozione di un tale criterio non solo non risulta giustificata da adeguata motivazione ma è altresì errata, in quanto, in sua vece, dovrebbe tenersi conto del “livello di massima regolazione dell’invaso”, nei cui confronti la porzione di terreno oggetto della statuizione di rilascio si trova collocata ad una quota superiore. Il livello di massimo invaso potrebbe essere infatti raggiunto solo in caso di piena assolutamente straordinaria, eventualità mai verificatasi. In ogni caso il giudicante avrebbe dovuto ammettere una nuova consulenza tecnica per accertare lo stato dei luoghi in relazione al livello di massima regolazione dell’invaso.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, partendo dalla premessa della astratta applicabilità nel caso di specie della disposizione di cui all’art. 830 cod. civ., comma 2, che attraverso il richiamo al precedente art. 828, comma 2, estende il regime giuridico proprio dei beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici territoriali ai beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali destinati all’esercizio di un pubblico servizio, ha ritenuto che il criterio da seguire al fine di ritenere sussistente tale destinazione, necessaria al fine di escludere l’usucapibilità dei beni, fosse rappresentato, nel caso di specie, dalla quota del terreno rispetto al livello di massimo invaso del bacino idroelettrico, nel senso che la destinazione a pubblico servizio dovesse riconoscersi ai terreni collocati al di sotto di tale quota e, viceversa, escludersi per i terreni posti ad una quota superiore.

Il ricorrente principale non contesta l’applicabilità della disposizione codicistica sopra richiamata, bensì il criterio adottato nell’applicarla, sostenendo che l’elemento discriminante per stabilire l’asservimento del bene all’esercizio del pubblico servizio dovrebbe essere individuato nella posizione di esso rispetto non già al livello di massimo invaso, bensì a quello di massima regolazione del bacino, che deduce essere inferiore.

Così posta la questione controversa, è evidente che la censura non può meritare accoglimento, involgendo una questione di fatto che chiaramente esorbita dal potere di controllo e di sindacato del giudice di legittimità. Nè il ricorso evidenzia, sotto il profilo della adeguatezza e congruità della motivazione, elementi di illogicità nel criterio utilizzato dai giudici di merito, tali da dimostrarne la fallacità. Al contrario, tale criterio appare ragionevole, trovando giustificazione nell’implicito rilievo che i terreni posti al di sotto di tale quota, potendo essere invasi in caso di massima occupazione del bacino, devono considerarsi asserviti alla utilizzazione dell’impianto idroelettrico. Di nessuna utilità alla critica del ricorrente appare invece l’asserzione circa la necessità di utilizzare il diverso criterio di massima regolazione del bacino. Invero, al di là del rilievo che nessuna ragione viene esposta perchè esso debba essere preferito all’altro, è la stessa precisazione del ricorrente, laddove ammette che tale livello di massima regolazione può essere superato, sia pure in casi eccezionali, a svelare l’inadeguatezza del criterio suggerito, atteso che la destinazione del bene al complesso aziendale deve fondarsi evidentemente su dati oggettivi, riscontrabile in ogni evenienza, e non attraverso un calcolo di mera probabilità.

Il mezzo va quindi respinto.

3. Il primo motivo del ricorso principale avanzato dal F. denunzia vizio di “Omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, lamentando che il giudice di secondo grado non abbia esaminato nè si sia pronunciato sui motivi del proprio appello incidentale con cui aveva criticato la pronuncia del Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda di rivendica avanzata dall’Enel pur in mancanza di prova circa il suo titolo di acquisto della proprietà del terreno, che il convenuto aveva sempre contestato adducendo che esso non era mai stato oggetto di espropriazione. Sotto altro profilo, il mezzo critica la decisione impugnata per non avere esaminato la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto che, per tale ragione, anche in relazione a questa parte del bene, fosse riconosciuto il suo acquisto di proprietà per intervenuto usucapione.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 830, 922, 948 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata sia per non avere motivato in merito alla prova che incombeva a carico dell’Enel in ordine alla proprietà dei beni oggetto della domanda, che pure era stata contestata dal convenuto, sia per avere parzialmente accolto tale domanda in assenza di tale prova. Il ricorso lamenta inoltre che il giudice a quo non abbia attentamente vagliato le deposizioni testimoniali, attestanti che i terreni de quibus erano stati occupati dal convenuto e dai suoi danti causa pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente fin dal 1938.

I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro evidente connessione obiettiva, sono fondati e vanno accolti nei limiti che si preciseranno.

Risulta del tutto pacifico in causa, emergendo dall’esposizione dei fatti svolta dalla stessa sentenza impugnata, che la domanda di rilascio del terreno occupato dal F. è stata proposta dall’Enel nella sua qualità e veste di titolare del diritto di proprietà sul terreno in oggetto, che la parte attrice ha fatto discendere direttamente dalla legge che ha disposto la nazionalizzazione del servizio di produzione dell’energia elettrica (L. 6 dicembre 1962, n. 1643) e dal provvedimento che, in attuazione di essa, ha trasferito in suo favore i beni dell’impianto idroelettrico del Turano appartenuti alla s.p.a Terni (D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165); risulta inoltre che a tale pretesa il convenuto si è opposto contestando tale titolo di proprietà, sostenendo che il bene in questione non era mai stato oggetto di espropriazione in favore della s.p.a. Terni e quindi non era mai stato trasferito all’Enel, e, inoltre, che esso era stato occupato da decenni dalla propria famiglia, sicchè egli ne era diventato proprietario per usucapione.

Tanto precisato, la sentenza impugnata ha deciso la controversia affrontando il tema della destinazione del terreno de quo all’impianto idroelettrico, quale servizio pubblico svolto dall’ente pubblico non territoriale, al fine dell’applicazione della disciplina dettata dalle legge per i beni rientranti nel patrimonio indisponibile degli enti pubblici (art. 830 cod. civ., comma 2 e art. 828 cod. civ., comma 2), ma ha del tutto ignorato la questione relativa alla titolarità del diritto di proprietà fatto valere in giudizio. Non avvedendosi che la questione affrontata investiva ed interessava il diverso problema della usucapibilità del bene, che, com’è noto, è esclusa per i beni sottoposti al regime del patrimonio indisponibile, non potendo essi essere sottratti alla propria destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge (Cass. n. 12608 del 2002) e non quella della titolarità del diritto dominicale, a cui era del tutto estranea. Non può infatti validamente sostenersi, nè invero in favore di una tale tesi vi è alcun cenno nella decisione impugnata, che la destinazione, peraltro potenziale e non attuale, di un bene all’esercizio di un pubblico servizio possa costituire un modo di acquisto della proprietà.

Questo tema era pertanto del tutto estraneo alla questione relativa alla titolarità del diritto di proprietà sul terreno per cui è causa, questione che, come rilevato, non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte di merito, che non ha provveduto ad alcun accertamento nè ha emesso alcuna statuizione al riguardo. Che il relativo tema sia stato ignorato risulta anzi dalla stessa pronuncia, laddove afferma che “non è in contestazione che la porzione di terreno al di sopra del limite di massimo invaso sia stata di proprietà dell’Enel” (pag. 7), cadendo in tal modo anche in un evidente errore nella interpretazione e valutazione degli atti processuali, tenuto conto della contestazione sollevata proprio su questo punto dal convenuto.

Così decidendo, la Corte di merito è però caduta in evidente errore, dal momento che i termini della controversia, come sopra riassunti, imponevano al giudicante di pronunciarsi sulla effettiva sussistenza del diritto di proprietà vantato dalla parte attrice.

Questo accertamento era infatti necessario in quanto la domanda proposta dall’Enel, per il titolo stesso su cui si fondava, costituiva domanda di rivendicazione del bene, la cui proposizione, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, introduce nel giudizio il tema della titolarità del diritto di proprietà del bene che forma oggetto della domanda, che non può non essere affrontata e risolta, fermo restando, sotto il profilo dell’onere della prova, che la dimostrazione di esso incombe all’attore, che deve fornire la prova di un acquisto a titolo originario. In tema di azione di rivendicazione, questa Corte ha infatti chiarito che il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè tale indagine investe uno degli elementi costitutivi della domanda (Cass. n. 5131 del 2009).

In conformità a questi principi, la Corte doveva accertare, cosa che non ha fatto, l’effettiva sussistenza del titolo dedotto dalla parte attrice a fondamento della propria pretesa di entrare nel possesso del bene rivendicato. Più nello specifico, il giudice a quo era tenuto a verificare nel concreto, se, come dedotto dall’Enel, attraverso il decreto di trasferimento dell’impianto del bacino idroelettrico del Turano appartenente alla società Terni (D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165) tale ente avesse o meno acquistato la proprietà anche del terreno oggetto di controversia.

Per tali ragioni ed in questi limiti i due motivi di ricorso vanno accolti, essendo necessario procedere, da parte del giudice di rinvio, all’accertamento che è stato omesso. Le altre censure sollevate dal ricorrente appaiono invece assorbite.

4. Il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamenta l’omessa pronuncia della Corte romana sul motivo di appello incidentale con cui la parte aveva chiesto la riforma della statuizione di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Il motivo, che concerne la pronuncia accessoria sulle spese di lite, va dichiarato assorbito, risultando la statuizione impugnata travolta dall’accoglimento dei due primi motivi del ricorso principale.

5. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla Endesa Italia s.p.a., ora E-ON Produzione s.p.a., denunzia erronea interpretazione dell’art. 830 cod. civ., comma 2, ed art. 828 cod. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto destinazione pubblica anche allo spazio in aderenza al bacino perchè posto, per soli 2 cm., ad una quota superiore rispetto al livello di massimo invaso, senza considerare il vincolo pertinenziale di tale area rispetto ai beni utilizzati per l’esercizio del servizio di produzione elettrica.

Il mezzo appare inammissibile, prima che infondato.

Ferme le considerazioni sopra svolte in ordine al criterio adottato dai giudici di merito per accertare la destinazione dei beni in contestazione a pubblico servizio, si osserva invero che la critica con esso rivolta appare non solo un’allegazione di fatto nuova, come tale inammissibile in questa sede, ma anche del tutto generica, in quanto, da un lato, essa sembra sostanziarsi nella sola denunzia di disapplicazione delle disposizioni in materia di pertinenze ai terreni del F. rispetto ai beni dell’impianto, dall’altro non illustra in cosa consista in concreto il dedotto vincolo pertinenziale nè indica e fornisce alcun elemento di fatto idoneo a dimostrarne la sussistenza. L’affermazione secondo cui il giudice a quo non avrebbe dovuto escludere la destinazione a servizio pubblico di taluni terreni soltanto perchè collocati a soli 2 cm. al di sopra del livello di massimo invaso del bacino, d’altra parte, non ha alcun pregio, essendo la conclusione criticata una diretta conseguenza del criterio adottato, che la parte invero non ha contestato.

Il ricorso incidentale va pertanto respinto.

6. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà ad accertare, sulla base delle allegazioni prodotte, l’effettiva titolarità del bene rivendicato in capo alla società attrice e disporrà anche sulla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il terzo e dichiara assorbito il quarto, rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA