Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22954 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29225/2015 proposto da:
M.A.M., rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA
LUCCI, I.D., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI
TOPPETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 60 presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO COLAROCCO;
– ricorrenti –
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’
DI BRUNO 43, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO IVO GABRIELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1160/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La M. e lo I. ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello con cui è stata accolta la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., proposta da B.A. in relazione al trasferimento della quota del 50% della proprietà di un immobile spettante allo I., effettuato in favore della moglie nell’ambito degli accordi di separazione consensuale;
con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: deducono che la Corte territoriale ha “erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello sostenendo, contrariamente a quanto si legge nell’impugnazione formulata dal… B…. che quest’ultimo aveva indicato i capi della sentenza che intendeva impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione del Giudice di prime cure”;
il B. ha resistito al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso è inammissibile, in quanto non trascrive l’atto di appello nella misura idonea a consentire alla Corte di apprezzare, sulla base della sola lettura del ricorso, la dedotta non specificità dell’impugnazione;
deve, infatti, darsi continuità all’orientamento secondo cui “il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte” (Cass. n. 86/2012);
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017