Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22954 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 21/10/2020), n.22954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12637/2016 proposto da:

Cecilia Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli

n. 15, presso lo Studio Legale Gargani, rappresentata e difesa dagli

avvocati Catalano Roberto, Gargani Guido, Gargani Benedetto, giusta

procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Fallimento di R.C. (n. (OMISSIS)), quale socio

accomandatario della (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositato il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Catalano Roberto che si riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento reso a verbale di udienza del 25/11/2015, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 26, proposto da Cecilia Finance S.r.l. (quale ultima cessionaria del credito da mutuo ipotecario originariamente vantato da Banca di Roma S.p.a., cui era subentrata nello stato passivo rettificato L. Fall., ex art. 115) avverso il provvedimento del 23/07/2015 con cui il Giudice delegato al Fallimento della società (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) e del socio accomandatario R.C. (n. (OMISSIS)) aveva dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale che non prevedeva alcuna attribuzione di somme in favore della reclamante.

1.1. Cecilia Finance S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., sottolineando, in particolare, che con precedente decreto del 19/08/2014 lo stesso Tribunale aveva accolto un proprio reclamo avverso il primo progetto di riparto finale, dichiarato esecutivo in data 10/07/2014.

1.2. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 14127 del 01/06/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, “al fine di approfondire il profilo concernente gli effetti del provvedimento del Tribunale del 19/08/2014 (di accoglimento del reclamo proposto dalla Cecilia Finance avverso il primo piano di riparto di Euro 131.022,00 attribuiti al Fallimento all’esito di procedura esecutiva su un cespite immobiliare) in relazione al provvedimento di ammissione allo stato passivo del 26/06/2001, nel quale veniva ammesso in via ipotecaria il credito in linea capitale, oltre interessi successivi alla data del fallimento ex art. 2855 c.c. (Cass. n. 5987/1992)”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso ex art. 327 c.p.c., in quanto notificato a mezzo posta in data 17-26/05/2016, a fronte di un provvedimento reso all’udienza del 25/11/2015 – non già “depositato in data 25 novembre 2015”, come si legge a pag. 2 del ricorso (mentre il timbro “depositato il 30 novembre 2015” che figura in calce al provvedimento appare annullato) alla presenza del difensore della reclamante Cecilia Finance S.r.l..

2.1. Invero, con riguardo alla proposizione del ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., questa Corte ha affermato che il termine breve per l’impugnazione “decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale (ora semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c.” (Cass. 14478/2018; conf. Cass. Sez. U., 5615/1998; Cass. 15343/2016, 10450/2014, 24000/2011).

3. Sempre in via preliminare, va dato atto dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto proposto avverso un decreto del tribunale che, avendo respinto il reclamo del creditore concorrente ammesso al passivo fallimentare e così definito la controversia insorta sul suo diritto a partecipare al riparto dell’attivo disponibile, con riguardo al residuo credito rimasto insoddisfatto dalle precedenti ripartizioni parziali, integra un provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e definitività (v. da ultimo Cass. Sez. U, 24068/2019).

4. Con l’unico motivo proposto – rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 26, nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed in relazione all’art. 111 Cost., comma 7. Nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – la società ricorrente lamenta che il tribunale avrebbe “frainteso il senso e la portata delle domande avanzate nel reclamo”, poichè essa aveva già maturato il diritto all’attribuzione della somma di Euro 116.162,49 in forza del provvedimento del 19/08/2014 con cui lo stesso Tribunale, accogliendo il suo precedente reclamo avverso il primo progetto di riparto finale (dichiarato esecutivo dal Giudice delegato in data 10 luglio 2014), aveva disposto “l’attribuzione in favore della Cecilia Finance Srl dell’importo di Euro 116.162,49 in via chirografaria”, aggiungendo però che la qualificazione del credito come chirografario rappresenterebbe “un evidente refuso”, dal momento che la collocazione chirografaria o privilegiata del credito non era più in questione, dovendosi fare riferimento all’originario provvedimento del 26/06/2001 di ammissione al passivo dell’intero credito “in via ipotecaria, per l’importo di Lire 705.967.799 (pari ad Euro 364.137,13) oltre interessi successivi alla data di fallimento ex art. 2855 c.c. e L. Fall., art. 54, e per l’importo di Lire 283.423.058 (pari ad Euro 146.375,79) in via chirografaria” (v. pag. 5 del ricorso).

4.1. Il ricorrente lamenta altresì la nullità del decreto “per erronea qualificazione della domanda”, peraltro senza trascriverne in ricorso l’esatto contenuto e limitandosi ad affermare che il secondo reclamo era stato presentato per ottenere “l’attribuzione, in favore di Cecilia Finance S.r.l., dell’importo nella disponibilità della curatela, pari ad Euro 116.162,49” (pag. 2 ricorso) – riveniente da una pregressa procedura esecutiva immobiliare – in quanto il secondo progetto di riparto finale “non prevedeva alcuna assegnazione di somme in favore di Cecilia Finance s.r.l.” (pag. 10 ricorso).

5. La rilevata carenza rende di per sè inammissibile l’esame del preteso error in procedendo denunziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) e si riflette anche sul vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di specificità, non essendo state dissipate le perplessità appositamente esplicitate da questa Corte nell’ordinanza interlocutoria n. 14127/2018, che avrebbe richiesto una chiara ed esaustiva rappresentazione di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione.

5.1. In primo luogo, al di là delle torsioni interpretative impresse al testo del provvedimento impugnato, il Tribunale ha chiaramente affermato, a sostegno del rigetto del reclamo: a) che “allo stato” il trattamento del reclamante risulta conforme al “credito allo stesso riconosciuto in sede di udienza L. Fall., ex art. 98” (espressione che secondo il ricorrente dovrebbe intendersi “L. Fall., ex art. 101”); b) che “in tale provvedimento il credito viene ammesso in chirografo e che è stata altresì dichiarata inammissibile l’istanza a suo tempo presentata per riconoscere tale credito come privilegiato”.

5.2. Tali sintetiche statuizioni, che parte ricorrente non ha contribuito a contestualizzare, appaiono coerenti con il precedente provvedimento del 19/08/2014 – del quale si invoca impropriamente l’efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. – con cui lo stesso Tribunale, accogliendo il primo reclamo L. Fall., ex art. 26 (sintetizzato a pag. 2, nota 1, della memoria), aveva disposto “la modifica del piano di riparto finale (…) mediante attribuzione in favore della Cecilia Finance S.r.l. dell’importo di Euro 116.162,49” precisando, però, “in via chirografaria” (aggiunta che secondo il ricorrente rappresenterebbe “un evidente refuso”).

5.3. In particolare, dal tenore del provvedimento del 19/08/2014 (come trascritto a pag. 9-10 del ricorso e poi nuovamente a pag. 2-4 della memoria) si evince che, in occasione del primo reclamo:

i) l’odierna ricorrente vantava “nei confronti della procedura ancora un credito corrispondente alle somme maturate a titolo di interessi legali sulla originaria somma ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria (…) dalla data della sentenza di fallimento (15.11.1994) alla data dell’effettivo incasso delle somme nell’ambito della procedura esecutiva n. 863/94 a seguito dell’approvazione del piano di riparto avvenuto in data 23.4.2013”, a fronte della vendita coattiva dell’immobile ipotecato effettuata circa otto anni prima, nel 2005 (v. pag. 6 del ricorso);

ii) in quella sede essa aveva chiesto “l’attribuzione dell’intero importo nella disponibilità della curatela, pari ad Euro 116.162,49, riveniente dalla suddetta procedura esecutiva”, nel cui ambito era stata assegnata alla curatela fallimentare dapprima la somma di Euro 131.022,00 (pari al valore dell’usufrutto della fallita R.C.) e poi “l’ulteriore importo rappresentato dagli interessi maturati sulle somme versate a titolo di saldo prezzo di aggiudicazione, a far data dall’avvenuto versamento sino all’effettiva approvazione del relativo riparto” in sede esecutiva (v. pag. 7 ricorso), avendo il G.E. rinviato alla sede fallimentare la soddisfazione dei creditori concorsuali (v. memoria, pag. 2, nota 1);

iii) la curatela aveva ritenuto che alla pretesa della reclamante avente ad oggetto la decorrenza degli interessi legali “fino alla data di effettivo incasso” – si opponesse il disposto dell’art. 2855 c.c., u.c., ma il Tribunale aveva ritenuto che il riferimento ivi contenuto alla “data della vendita” valesse solo a circoscrivere la collocazione ipotecaria degli interessi legali, consentendo invece il riconoscimento – sia pure solo in sede chirografaria – di quelli maturati successivamente, fino all’incasso.

5.4. Orbene, con il secondo reclamo la Cecilia Finance S.r.l. ha lamentato – nonostante quanto disposto nel suddetto provvedimento – che il credito per gli ulteriori interessi legali maturati (oltre la vendita) sino alla data dell’incasso continuasse a non essere inserito nel progetto di riparto finale, ma con il provvedimento impugnato il Tribunale ha respinto il reclamo, verosimilmente “in dipendenza del dedotto carattere chirografario del credito” (come lo stesso ricorrente afferma a pag. 2 della memoria), potendosi in ipotesi presumere che non vi fosse capienza per i crediti chirografari.

6. Così ricostruita (nei limiti di quanto reso possibile) la vicenda in esame, deve ritenersi che non possa essere rimessa in discussione in questa sede la natura chirografaria del credito in questione affermata tanto nel provvedimento impugnato quanto nel suo immediato precedente – dalla quale dipende, per quanto riferito dallo stesso ricorrente, la sua mancata considerazione nel piano di riparto finale per cui è causa.

6.1. In effetti, il cd. giudicato endofallimentare L. Fall., ex art. 96, comma 5, riguarda solo l’an, il quantum e l’eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poichè – specie dopo la soppressione, con il cd. correttivo del 2007, dell’onere per il creditore istante di indicare, oltre all’eventuale titolo di prelazione, anche la “graduazione del credito” (L. Fall., art. 93, comma 3, n. 4) – è pacifico che il giudice delegato non sia tenuto ad accertare l’eventuale collocazione privilegiata del credito in modo “comparativo”, cioè indicando anche la graduazione dei crediti secondo l’ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 c.c. e segg., la quale resta riservata alla successiva fase del riparto.

6.2. Addirittura il Giudice delle Leggi ha registrato il “principio, consolidatosi in termini di diritto vivente, secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuovi privilegi, questi ultimi assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui siano stati azionati in sede concorsuale e, quindi, anche i crediti prima chirografari, e come tali ammessi al passivo fallimentare, con la conseguenza che tale privilegio può esercitarsi anche dopo l’approvazione dello stato passivo (e, per ciò, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo” (Corte Cost. 13 luglio 2017, n. 176); pertanto, il piano di riparto – anche parziale – divenuto definitivo rappresenta un limite invalicabile, che rende “intangibili” i riparti dell’attivo eseguiti nel corso della procedura, con la sola eccezione dell’accoglimento delle domande di revocazione, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 114, in sintonia con il disposto dell’art. 487 c.p.c., dettato in sede esecutiva (conf. Cass. Sez. U, 24068/2019; Cass. 22771/2018, 4729/2018, 13090/2015, 20748/2012, 235/1980, 157/1979).

6.3. Discutendosi in questa sede (per quel poco che è dato comprendere dagli atti) del credito relativo agli interessi maturati sul credito ipotecario ammesso al passivo fallimentare, è appena il caso di ricordare, in punto di diritto, che la L. Fall., art. 54, comma 3, nel fare rinvio all’art. 2855 c.c. (norme espressamente richiamate nell’originario provvedimento di ammissione al passivo fallimentare), si limita ad attribuire collocazione ipotecaria agli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonchè agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, dopo di che riprende vigore il principio generale della sospensione degli interessi postfallimentari L. Fall., ex art. 55 (la cui deroga deve infatti essere interpretata rigorosamente, stante la natura speciale ed eccezionale della L. Fall., art. 54), con la conseguenza, tra l’altro, che “al creditore ipotecario non spettano (in via chirografaria)… gli interi interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del piano di riparto” (Cass. 4371/1994). Al riguardo risulta comunque assorbente l’incertezza che continua a permeare, in concreto, l’avvenuta ammissione e soddisfazione del credito per cui è causa, quanto a sorte capitale e (soprattutto) interessi.

7. La rilevata inammissibilità del ricorso consente di superare la questione dell’eventuale nullità del provvedimento impugnato, ove non adottato – come sembrerebbe, esaminando il verbale di udienza del 25/11/2015 – nel contraddittorio con gli altri creditori (in tesi interessati a non vedere modificata in peius la loro collocazione o compromessa la possibilità di soddisfacimento totale o parziale del loro credito), che di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato essere rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, “non rilevando in contrario nè che l’esito di detto procedimento fosse stato, in concreto, favorevole a tali creditori, nè che questi non avessero proposto, nella fase anteriore di accertamento del passivo, ritualmente, la domanda di ammissione” (Cass. Sez. U, 24068/2019, con richiami a Cass. 7555/1991 nonchè Cass. 12950/2014 e 21864/2010, in tema di esdebitazione).

8. In assenza di difese del Fallimento intimato, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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