Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22954 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Beltrame Giuseppe & C. s.a.s., con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante sig. B.G., rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Rino

Battocletti e Giorgio Gelera, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Germanico n. 107;

– ricorrente –

contro

S.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Beltrame

Alessandro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Manzano, via Roma n. 13/9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267 della Corte di appello di Triste,

depositata il 28 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Rino Battocletti per la società

ricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti di citazione S.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la s.a.s. Beltrame Giuseppe &

C., proprietaria confinante, esponendo che la stessa, nell’eseguire la ristrutturazione con ampliamento del proprio edificio, aveva violato le distanze dalla propria costruzione e dalla proprie vedute.

Chiese pertanto la demolizione delle nuove opere ritenute illegittime.

La società convenuta si oppose alle domande e propose in via riconvenizionale analoga richiesta di demolizione di un muretto eseguito dall’attore, asserendo che esso rendeva incomoda la servitù di passaggio costituita in suo favore.

Il Tribunale, riunite le cause, pose termine alla lite disponendo la cessazione della materia del contendere sulla base dell’osservazione che la convenuta aveva alienato a terzi gli immobili e che, non avendo trascritto l’attore le proprie domande, egli non avrebbe potuto opporre la sentenza favorevole ai nuovi proprietari.

Interposta impugnazione da entrambe le parti, con sentenza n. 267 del 28 aprile 2005 la Corte di appello di Triste riformò in toto la decisione impugnata, e reputando necessario decidere la causa nel merito, accolse in parte le domande del S. mentre respinse quella riconvenzionale della società Beltrame. In particolare, la Corte triestina disattese le eccezioni preliminari della società convenuta di nullità della notificazione dell’atto di impugnazione avanzato in via principale dal S. e di inammissibilità dello stesso, osservando, quanto alla prima, che era irrilevante il fatto che l’atto fosse stato notificato al procuratore costituito in uno studio diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio, essendo entrambi gli studi ubicati nel medesimo circondario del tribunale, ed avendo comunque l’atto raggiunto il destinatario e, quanto alla seconda, che l’atto di gravame avesse i requisiti di contenuto richiesti dalla legge, tenuto conto, in relazione tenore della pronuncia di primo grado, che con esso la parte aveva richiamato le difese, le argomentazioni e le prove acquisite in primo grado ed aveva riproposto specificatamente le relative domande; quanto al merito, per quanto qui ancora interessa, il giudicante accolse le domande del S. che avevano riguardo: a) all’apposizione delle nicchie sulla facciata dell’edificio, il cui spessore impediva la completa apertura della finestra esistente al confine della casa del S., ordinando alla convenuta di apprestare idonea soluzione tecnica per eliminare l’inconveniente; b) alla demolizione e riduzione in pristino dell’ampliamento realizzato in violazione della distanza rispetto alla veduta sita al secondo piano della casa S., rilevando sul punto che la servitù di veduta in favore di quest’ultimo era stata prevista nel contratto di vendita del 27.10.1985 e che dai rilievi fotografici risultava che mentre in precedenza la costruzione della società si arrestava a 39 cm. al di sotto della soglia della finestra, attualmente il nuovo tetto a falda superava lateralmente la soglia di detta finestra e che, inoltre, il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che le opere edili eseguite dalla convenuta per la ristrutturazione del piano di calpestio e la copertura del terrazzo avevano provocato il suo innalzamento di 20 cm., mentre la facciata dell’edificio Beltrame a fianco della finestra era stato aumentata in altezza di 95 cm.; posto che l’ampliamento dell’edificio a confine preesistente ha comportato costruzione in aderenza al muro sul quale si apre la venduta, ritenne quindi applicabile la disposizione di cui all’art. 907 c.c., u.c., precisando che il fatto che anche la costruzione preesistente non fosse stata rispettosa della normativa, non autorizzava comunque il confinante ad aggravare il pregiudizio derivante al diritto di veduta del vicino, c) in relazione alla demolizione dello sporto di linda, osservando sul punto che, come accertato dal consulente tecnico, esso sporgeva per 85 cm. sul fondo del S. e che inoltre esso rendeva più incomodo l’esercizio della veduta, d) con riferimento alla eliminazione della nuova terrazza, collocata nel tetto a falda eretto in appoggio al muro nel quale è collocata la finestra del S., essendo stato anch’esso realizzato in violazione del diritto di veduta. La Corte, infine, respinse la domanda riconvenzionale della società Beltrame di rimozione del muretto, osservando che dalla planimetria e dai rilievi fotografici risultava escluso che la presenza di tale manufatto potesse rendere più incomodo l’esercizio della servitù di transito da parte della convenuta.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 28 ottobre 2005, con atto notificato il 27 dicembre 2005, ricorre la s.a.s. Beltrame Giuseppe & C. affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso S.A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ. anche in relazione al R.D. n. 1937 del 1934, art. 10 lamentando che la Corte di appello abbia respinto le eccezioni preliminari con cui l’appellata aveva dedotto al nullità della notificazione dell’appello principale proposto dal S., per essere stata la stessa eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario e comunque presso uno studio diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio. Ad avviso della ricorrente entrambe le eccezioni erano invece fondate, atteso che l’art. 330 cod. proc. civ. identifica il destinatario dell’atto di impugnazione nel procuratore costituito e che l’elezione di domicilio presso un determinato studio risponde all’esigenza effettiva del professionista di organizzare nel modo più confacente la propria attività.

Il mezzo è infondato.

Risulta del tutto pacifico che l’appellato si è costituito nel giudizio di appello, nel quale ha anche proposto impugnazione in via incidentale. Tale circostanza è sufficiente a giustificare la reiezione della censura, atteso che, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza dell’eccezione di nullità della notificazione dell’appello, trova nel caso di specie comunque applicazione, come esattamente rilevato dal giudice a quo, la regola della sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo posta dall’art. 156 c.p.c., comma 3, espressamente richiamata in materia di nullità della notificazione dal successivo art. 160. La notificazione dell’atto di impugnazione ha infatti la funzione di rendere il destinatario edotto dell’atto di gravame, al fine di consentirgli di apprestare le sue difese e di adottare le determinazioni conseguenti; la costituzione nel relativo giudizio della parte notificata dimostra, senza ombra di dubbio, che la notifica ha raggiunto il suo scopo.

Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., assumendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello avanzato dalla controparte per difetto dei requisiti di contenuto richiesti dalla legge, atteso che in esso il S. si era limitato a ripropone in modo del tutto generico le domande proposte in primo grado ed aveva omesso la specifica indicazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a loro fondamento.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, nel respingere l’eccezione sollevata dalla società appellata, ha affermato che, avendo la pronuncia di primo grado disposto la cessazione della materia del contendere, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, senza esaminare e decidere il merito della controversia, l’onere di specificità dei motivi di appello, previsto dall’art. 342 cod. proc. civ., doveva ritenersi limitato alla esposizione delle censure rivolte avverso le ragioni della sentenza di primo grado, mentre per le domande di merito, che non erano state esaminate, doveva ritenersi sufficiente la loro mera riproposizione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., adempimento che l’appellante aveva assolto indicando l’oggetto della controversia e riproducendo specificatamente tutte le proprie conclusioni di merito.

Questa decisione appare corretta sia nei suoi presupposti di fatto, che in diritto. Sotto il primo profilo, dovendosi osservare che, diversamente da quanto sembra prospettare la ricorrente, dall’esame diretto dell’atto di appello – consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato (Cass. n. 12022 del 2003) – risulta che effettivamente l’appellante, dopo avere indicato genericamente l’oggetto della controversa ed essersi richiamato alle difese di primo grado, ha poi riprodotto per intero le proprie domande di merito, specificamente articolate in relazione ai diversi manufatti della controparte di cui lamentava la violazione delle distanze legali.

Sotto il profilo della corretta applicazione delle disposizioni processuali, la sentenza impugnata appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora la sentenza impugnata abbia definito la causa decidendo esclusivamente una questione preliminare, senza esaminare il merito, i motivi di appello non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l’appellante riproponga, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata (Cass. n. 974 del 2006;

Cass. n. 5938 del 2000). Il Collegio condivide e fa proprio questo orientamento, la cui intrinseca validità poggia sull’evidente rilievo che poichè i motivi di appello sono diretti a denunziare gli errori di diritto o l’ingiustizia della sentenza impugnata, la parte appellante, nei casi considerati, non può svolgere alcun motivo riguardante il merito della domanda avendo il primo giudice arrestato la sua indagine all’esame dell’eccezione preliminare. Ne consegue che, ferma restando la specificità dei motivi avverso le ragioni della decisione del giudice, con riferimento alle domande di merito sussiste soltanto l’obbligo della loro riproposizione, ai sensi del disposto di cui all’art. 346 cod. proc. civ., senza riproduzione delle ragioni di fatto e di diritto che le sostengono, essendo sufficiente a questo fine un richiamo a quanto già esposto in primo grado.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 2697 e 2728 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice a quo ha motivato la propria conclusione in ordine all’entità delle opere eseguite dalla odierna ricorrente basandosi sulle incerte e perplesse conclusioni del consulente tecnico di parte, che nella prima relazione aveva dichiarato che la sopraelevazione dell’originaria copertura piana era di 20 cm. e soltanto nel secondo elaborato aveva aggiunto che “l’innalzamento della facciata del corpo di fabbrica di proprietà della convenuta può considerarsi verosimilmente dell’ordine di 95 cm. in prossimità delle finestre del secondo piano della facciata del manufatto di proprietà attorea”. Fondando le proprie conclusioni sui contraddittori accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio il giudicante ha altresì violato le regole sulla distribuzione dell’onere della prova, esonerando l’attore dalla dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle sue domande e ha inoltre tratto il proprio convincimento da elementi indiziari privi di gravità, precisione e concordanza. La sentenza è inoltre incorsa in vizio di motivazione laddove ha ritenuto che le opere realizzate dalla convenuta avevano modificato il tetto a terrazza in una copertura a falde, essendosi in contrario accertato che la sommità della copertura è rimasta piana.

Le censure, che interessano aspetti diversi e distinti del percorso motivazionale della decisione, appaiono tutte infondate.

La dedotta violazione dell’onere della prova non sussiste, atteso che il giudice ha fondato la propria ricostruzione dei fatti sugli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio, che è ammissibile laddove sia necessario per accertare determinate circostanze avvalersi di specifiche cognizioni tecniche, che il giudice non è tenuto a possedere. La determinazione del giudice di merito di disporre la consulenza tecnica d’ufficio ha carattere discrezionale e non è pertanto, di regola, denunziabile in sede di legittimità, essendo sufficiente a giustificarla la ritenuta necessità di procedere ad accertamenti che richiedono particolari cognizioni tecniche (Cass. n. 16980 del 2006; Cass. n. 11143 del 2003). Su questo tema si è anche precisato che il giudice di merito può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e che anche in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006). Nel caso di specie, tenuto conto dell’oggetto dell’incarico affidato al consulente tecnico d’ufficio e della natura tecnica dell’accertamento demandatogli, può agevolmente ritenersi che il giudice di merito, nel disporre la predetta consulenza, abbia operato nei limiti della propria discrezionalità, al fine dell’accertamento dei fatti richiedenti specifiche cognizioni tecniche, senza intervenire, alterandolo, sul principio dell’onere della prova.

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2728, in tema di presunzioni, va invece precisato che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che l’accertamento compiuto dal giudice in ordine all’innalzamento dell’edificio della convenuta risulta fondato, oltre che dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, anche sulla base dei rilievi fotografici, utilizzati dal giudicante come fonte diretta di rappresentazione dei fatti. In particolare, la Corte triestina ha precisato che proprio dai rilievi fotografici risultava che mentre in precedenza la costruzione della società si arrestava a 39 cm. al di sotto della soglia della finestra dell’edificio dell’attore, attualmente il nuovo tetto a falda superava lateralmente la soglia di detta finestra e che, inoltre, il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato che le opere edili della convenuta di ristrutturazione del piano di calpestio e copertura del terrazzo avevano provocato il suo innalzamento di 20 cm., mentre la facciata dell’edificio Beltrame a fianco della finestra era stato aumentata in altezza di 95 cm.; più oltre ancora la sentenza puntualizza che “dalle foto appare evidente come da una ristrutturazione preesistente di tetto a terrazzo si sia passati a copertura a falde, elemento architettonico questo che ha appunto comportato l’innalzamento di circa 95 cm. valutato dal consulente”. Si tratta, all’evidenza, di apprezzamenti di fatto non censurabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati mediante richiamo a precisi e concordanti elementi di prova, che non risultano in alcun modo scalfiti dalle censure svolte dalla ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ. anche in relazione all’art. 1062 cod. civ. ed omessa motivazione, censurando al sentenza impugnata per non avere considerato che nell’atto di vendita in cui veniva costituita a favore del fondo S. una servitù in relazione alla finestra del secondo piano, era stato altresì prevista la costituzione di una “servitù di prospetto a favore della intera facciata dell’edificio compravenduto verso ponente ed a peso che rimane dei venditori” e previsto che “le aperture di porte e finestre … ed ogni altra struttura che con il frazionamento posto in essere con la presente vendita viene trovarsi a distanza illegale” avrebbe avuto il diritto di conservare lo stato di fatto esistente, creandosi la conseguente servitù”. La presenza di tale clausola contrattuale imponeva in particolare al giudicante di valutare l’incidenza delle modifiche apportate dalla società Beltrame sulle servitù preesistenti, valutando la legittimità delle innovazioni alla luce dei criteri posti dall’art. 1067 cod. civ., e non già limitarsi ad affermare il divieto della costruzione in aderenza ad una distanza inferiore a tre metri dalla veduta.

Il motivo è inammissibile.

Questa conclusione si impone in quanto il richiamo fatto dalla ricorrente alla clausola contrattuale dell’atto di vendita appare integrare un’eccezione nuova, non risultando essa essere mai stata opposta dalla convenuta nel corso del giudizio.

A ciò merita aggiungere che comunque il testo della clausola non appare compiutamente intelligibile nel significato preteso dalla ricorrente, ma richiede, ai fini della sua esatta comprensione ed applicazione, il corredo di un quadro fattuale che nel caso di specie è mancante.

Sotto altro profilo la censura è generica perchè non spiega le ragioni per cui le opere realizzate dalla convenuta, se valutate nella prospettiva stabilita dall’art. 1067 cod. civ., avrebbero dovuto ritenersi legittime.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 906 e 907 cod. civ., nonchè contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la costruzione della società dovesse rispettare la distanza di tre metri dalla venduta, pur riconoscendo che la finestra del S. consentiva solo una veduta obliqua. Tale soluzione, oltre ad essere contraddittoria, è in contrasto altresì con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le distanze previste dagli artt. 906 e 907 sono alternative. Si aggiunge inoltre che l’applicabilità dell’art. 907, comma 3 richiede che le due costruzioni siano ubicate su piani diversi e la necessaria utilizzazione in appoggio o in aderenza del muro in cui si apre la veduta, condizioni che, come risulta dai rilievi fotografici, non si rinvenivano nel caso di specie.

Il mezzo appare in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato con riferimento alla censura che contesta l’applicazione della distanza legale di tre metri in relazione alla veduta obliqua, avendo la Corte di appello correttamente applicato tale distanza ai sensi dell’art. 907 cod. civ., comma 3 che la prevede, nel caso sia di veduta diretta che obliqua, laddove la costruzione sia in appoggio, avendo il giudice a quo accertato che “l’ampliamento dell’edificio ha comportato costruzione in aderenza al muro sul quale s’apre la veduta”.

La doglianza che contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito è invece inammissibile, in quanto con essa si richiede a questa Corte una nuova rivisitazione dei fatti, non consentita in sede di giudizio di legittimità, e perchè non sostenuta dal requisito di autosufficienza, che impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Il sesto motivo denunzia contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 906 e 907 cod. civ., censurando la decisione impugnata per avere ordinato al rimozione dello sporto di linda assumendo che esso, essendo collocato nella parte sovrastante il fondo del fondo dell’attore, interferiva con il suo diritto di veduta, affermazione che è in contrasto con il riconosciuto carattere obliquo della veduta stessa. La Corte è poi caduta in errore laddove ha disposto la demolizione per intero dello sporto, nonostante che esso insisteva sulla proprietà dell’attore solo per 60 cm.

Il motivo è infondato.

La doglianza di contraddittorietà della motivazione, per contrasto tra le affermazioni della Corte di merito in ordine alla collocazione dello sporto ed alla natura obliqua della veduta, non ha pregio, atteso che la sentenza impugnata ha ordinato la demolizione del manufatto anche sulla base del rilievo che esso sovrastava, cioè sporgeva, per 85 cm. sul fondo di proprietà dell’attore, accertamento che costituisce ragione autonoma e sufficiente a giustificare la statuizione di condanna alla sua demolizione.

L’assunto secondo cui la Corte avrebbe erroneamente disposto la demolizione per intero dello sporto appare invece infondata, trovando diretta smentita nella sentenza impugnata, laddove nel dispositivo risulta accertata e dichiarata l’illegittimità della linda soltanto “per la parte prospiciente sul fondo altrui”. Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e gli artt. 906 e 907 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia respinto la sua domanda di demolizione del muretto realizzato dalla controparte sul presupposto che esso non rendeva più incomodo l’esercizio della servitù di transito, trascurando del tutto di considerare a tal fine le deposizione dei testi. Anche questo mezzo va dichiarato inammissibile.

La Corte triestina ha motivato la statuizione di rigetto sul punto affermando che sulla base delle fotografie e della planimetria in atti risultava che il muretto collocato all’interno del cortile non rappresentava alcun ostacolo all’esercizio della servitù di passaggio della convenuta, atteso che la sua collocazione manteneva uno “spazio adeguato al transito di mezzi ed alla loro esigenza di manovra”, aggiungendo che la istante nemmeno aveva mai specificato in che modo la sua presenza rendesse più incomodo il passaggio. Ciò posto, la censura svolta dal motivo è generica, in quanto non indica in modo specifico le ragioni per cui tale accertamento sarebbe errato, non indicando i dati di fatto acquisiti in giudizio con esso configgenti, e perchè non sostenuta dal requisito di autosufficienza, nel senso già sopra precisato, che imponeva alla ricorrente di riprodurre le dichiarazioni testimoniali asseritamene trascurate dal giudicante, al fine di dimostrare la sussistenza e decisività delle stesse ai fini di una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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