Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28708/2015 proposto da:
NUOVAUTO SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA
BUCCIARELLI;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1586/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Nuovauto s.p.a., che aveva agito nei confronti della Telecom Italia s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivati da continue interruzioni del servizio telefonico denominato “(OMISSIS)”, ha impugnato la sentenza di appello che ha ridotto l’entità del danno emergente riconosciuto dal primo giudice e ha negato qualunque risarcimento a titolo di lucro cessante;
la Corte ha ritenuto provata l’esistenza dei disservizi, precisando che avevano avuto una durata complessiva di circa 40 giorni, e ha riconosciuto alla Nuovauto il rimborso del costo di un diverso servizio (“(OMISSIS)”) che era stato mantenuto attivo per ovviare alle temporanee interruzioni del servizio (OMISSIS); ha escluso, invece, che fosse dovuto il rimborso del costo di questo secondo servizio, in quanto si era trattato di un inadempimento parziale, sopperito dal funzionamento del (OMISSIS);
ricorre per cassazione la Nuovauto, affidandosi a quattro motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
sono fondate, per quanto di ragione, le doglianze svolte col primo e col quarto motivo, che censurano la sentenza per non avere considerato che il servizio (OMISSIS) non era integralmente sostitutivo di quello (OMISSIS) (assicurava solo la continuità della trasmissione dei dati, ma non anche la fonia fra le due sedi) e per non avere risarcito tutte le conseguenze pregiudizievoli del difettoso funzionamento del secondo servizio; per quanto sia corretta l’affermazione della Corte territoriale circa la natura parziale dell’inadempimento relativo al contratto (OMISSIS) e circa l’errore in cui era incorso il primo giudice nel parametrare il danno al costo integrale del servizio, risulta evidente che il giudice di appello non ha risarcito i pregiudizi ulteriori rispetto a quelli ovviati dalla persistenza del servizio (OMISSIS); la Corte di rinvio dovrà pertanto procedere all’accertamento della natura di tali pregiudizi ulteriori e alla relativa liquidazione;
il secondo motivo (che, sotto i distinti profili della nullità della sentenza per omessa pronuncia e dell’omesso esame di fatti decisivi, denuncia la mancata statuizione sulle istanze istruttorie reiterate in appello) è inammissibile in relazione ad entrambi i profili: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non è, infatti, configurabile in relazione ad istanze istruttorie (cfr. Cass. n. 6715/2013 e Cass. n. 3357/2009) e ricorre, inoltre, un evidente difetto di autosufficienza nell’indicazione delle istanze non esaminate, che osta alla valutazione della decisività delle circostanze che non sarebbero state considerate a causa della mancata statuizione sulle richieste istruttorie;
il terzo motivo (che deduce la nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione alla domanda di condanna alla rivalutazione monetaria) è fondato: a fronte della domanda dell’attrice (che aveva chiesto il risarcimento del danno nell’importo di 59.150,63 Euro “oltre interessi e rivalutazione monetaria”), la Corte ha liquidato un importo maggiorato degli interessi legali, senza nulla statuire sulla richiesta di rivalutazione monetaria, con ciò incorrendo nell’ omessa la pronuncia su un capo autonomo della domanda, quale è pacificamente quello attinente alla richiesta della rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 9665/1997 e Cass. n. 4848/1998);
la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017