Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10892/2019 proposto da:

K.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 21.2.2019, ha rigettato la domanda di K.K. alias K.K., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state riconosciute credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese allo scopo di farsi curare, atteso che dopo essere stato sottoposto ad una operazione di appendicite in Gambia le sue condizioni di salute erano peggiorate, tanto da impedirgli di svolgere la sua professione di muratore).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.K. alias K.K. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione della direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel rigettare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, non acquisendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.

2. Il motivo è inammissibile.

Deve essere evidenziata l’estrema genericità delle censure del ricorrente che, nel dolersi del mancato accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non ha avuto cura di indicare sotto quale profilo ed in relazione a quali sue allegazioni il giudice di merito sarebbe venuto meno al dovere di cooperazione e non si è neppure minimamente confrontato con le precise argomentazioni svolte dal giudice di merito nel ritenere la non credibilità delle sue dichiarazioni.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale ai fini della valutazione delle condizioni del suo paese di origine.

Si duole il ricorrente che la Commissione Territoriale ed il Tribunale non hanno correttamente valutato le sue dichiarazioni ed allegazioni sotto il profilo della carenza delle strutture sanitarie nel paese d’origine.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che il Tribunale di Venezia, dopo aver rilevato la non verosimiglianza ed attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente in ordine alla vicenda che avrebbe determinato il suo allontanamento dal paese di origine, correttamente non ha svolto ulteriori approfondimenti in ordine al sistema sanitario del Gambia. In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto non credibile che le ragioni dell’allontanamento del richiedente dal suo paese di origine fossero di natura sanitaria, essendo state evidenziate le discordanti dichiarazioni rilasciate nel modulo C 3 nel quale aveva fatto riferimento a problemi familiari.

Sul punto, il ricorrente non si è minimamente confrontato con le precise ed articolate argomentazioni del Tribunale di Venezia, ignorandole.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla mancata concessione al richiedente della protezione sussidiaria.

Lamenta il ricorrente l’attuale sussistenza di una grave condizione grave di pericolo per la sicurezza individuale nel suo paese di provenienza riconducibile alla fattispecie di cui dell’art. 14, lett. c) della Legge citata.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate, come il rapporto Amnesty International 2017, Right Watch World Report 2018 e rapporto EASO 2017, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Gambia ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064) se non a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice di merito.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere rilasciato allo scopo di tutela dei diritti umani e, a tal fine, lamenta che il giudice di merito non ha in alcun modo preso in considerazione i suoi problemi di salute.

9. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che le censure del ricorrente si appalesano estremamente generiche, non essendosi lo stesso minimamente confrontato con le precise argomentazioni del Tribunale di Venezia, che ha escluso la sussistenza di patologie all’addome alla luce dei referti degli esami strumentali del richiedente esaminati (colonscopia e TAC all’addome).

La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva in giudizio del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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