Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/08/2021), n.22953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23361-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TRMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere e Presidente Dott.ssa MARIA ROSARIA SAN

GIORGIO;

Presenti le conclusioni del P.G. Dott.ssa CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Campobasso ha rigettato il gravame proposto da O.M., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente aveva rappresentato di essere stato membro del partito (OMISSIS), ricoprendo il ruolo di financial secretary della propria zona, e di aver avuto per questo problemi sia con i membri del partito (OMISSIS), che gli avevano intimato di unirsi a loro, sia con i familiari del suo amico B., che lo avevano minacciato ritenendolo erroneamente responsabile della morte dello stesso.

Il Tribunale ha osservato, quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, che non risultava sufficientemente circostanziata la narrazione in ordine ai problemi avuti con i membri del partito (OMISSIS), con conseguente inattendibilità del racconto, dal quale, tra l’altro, non emergeva la ragione per la quale il richiedente non si fosse rivolto alle locali autorità di polizia.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, ha rilevato il Tribunale che la (OMISSIS) non può dirsi teatro di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, in quanto l’organizzazione terroristica jihadista (OMISSIS) opera nel nord est del Paese, mentre l'(OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso. Ne’ l’allegazione della grave instabilità del Paese è idonea a fondare il riconoscimento della protezione sussidiaria del ricorrente in assenza di alcuna deduzione di personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave in caso di rimpatrio.

Anche con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a fondare il riconoscimento del relativo diritto.

2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre O.M. sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e art. 35-bis, commi 9 e 11, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del ricorrente e della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Il Tribunale avrebbe dovuto, in assenza di videoregistrazione del colloquio con la competente Commissione Territoriale, disporre l’audizione del ricorrente per interrogarlo, ed attivare i suoi poteri istruttori al fine di valutare la vicenda personale dello stesso e la situazione del suo Paese di origine. Se lo avesse fatto, avrebbe concluso per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del ricorrente in considerazione delle minacce di persecuzione da lui subite e del pericolo di subirne in caso di rimpatrio, o, quanto meno, della protezione sussidiaria, avuto riguardo alla situazione di violenza indiscriminata, di terrorismo, di violazione dei diritti umani, di perpetrazione di riti, torture ed uccisioni ai danni di persone deboli ed indifese, che affligge l’intero territorio della (OMISSIS), come emerge dai rapporti di organizzazioni internazionali.

2. – La censura è priva di fondamento nelle sue diverse articolazioni.

2.1. – Per quanto concerne la mancata audizione del ricorrente, deve ribadirsi che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, la udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione, il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente. (v., ex aliis, Cass., ord. n. 2817 del 2019). Il giudice ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente solo se: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (v. Cass., sent. n. 21584 del 2020).

Nella specie, non sussiste alcuna di tali situazioni.

2.2. – Ne’ coglie nel segno la critica relativa al mancato adempimento da parte del Tribunale del proprio dovere di cooperazione officiosa nell’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente la protezione.

In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla cooperazione istruttoria, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (cfr., tra le altre, Cass., sent. n. 3016 del 2019, ord. n. 27336 del 2018).

Nella specie, il ricorrente ha allegato fatti che sono stati ritenuti dal giudice di merito scarsamente credibili, sicché questi ne ha tratto, nel rispetto della normativa in subiecta materia, il convincimento della insussistenza di alcuna delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale ha escluso, sulla base della consultazione di fonti informative qualificate delle quali ha dato puntualmente conto, che la (OMISSIS) sia da considerare teatro di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, operando l’organizzazione jihadista (OMISSIS) nel solo territorio a nord est del Paese.

Il giudice di merito ha altresì rilevato che manca l’allegazione di fatti che rendano il ricorrente personalmente esposto al rischio di un danno grave in caso di rimpatrio, tale non potendosi ritenere la situazione di grave instabilità del Paese. A fronte di tali rilievi, il ricorrente si limita a contrapporre alla ricostruzione, operata dal Tribunale, della situazione generale del suo Paese di origine una propria ricostruzione, fondata su diverse informazioni, sostanzialmente con l’obiettivo di conseguire una rivisitazione delle valutazioni di merito del Tribunale inibita, invece, a questa Corte.

3. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione della situazione esistente in (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la vicenda personale del ricorrente e di rapportarla alla situazione attuale del suo Paese di origine. Si deduce al riguardo la instabilità della (OMISSIS) che determina la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, sicché il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, oltre ad essere esposto al rischio di essere ucciso dalla confraternita cui era legato.

4. – Il motivo è infondato.

4.1. – Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento di interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass., ord. n. 17072 del 2018).

Ne’ è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, infatti, dopo essersi espresso nel senso che il quadro della situazione generale della (OMISSIS) emergente dalla istruttoria, svolta attraverso la consultazione di fonti internazionali ufficiali, non denota una specifica compromissione dei diritti umani nel Paese, ha rilevato, con riguardo specificamente alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari, la impossibilità di ravvisare nella narrazione da parte del ricorrente del suo vissuto alcun elemento costitutivo del diritto di cui si tratta. Ne’ risulta che lo stesso ricorrente abbia allegato fatti indicativi della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, tali da consentire una comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine.

5.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, comma 2, lett. a). Il Tribunale, avendo errato nel ritenere manifestamente infondato il ricorso, ha erroneamente revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a favore dello Stato. Il ricorrente chiede, pertanto, la modifica della motivazione e del dispositivo del provvedimento impugnato, con la eliminazione del riferimento alla manifesta infondatezza del ricorso, e la sostituzione di detta locuzione con il riferimento alla infondatezza dello stesso.

6. – Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio.

Il ricorrente contesta la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta con il provvedimento impugnato, per effetto della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso, chiedendo a questa Corte di sostituire tale giudizio di manifesta infondatezza con una valutazione di infondatezza, al fine di conseguire la vanificazione del predetto provvedimento di revoca. Ma, in base al consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass., ordd. n. 10487 del 2020, n. 3028 e n. 32028 del 2018), indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2100,00, oltre alle spese prenoate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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