Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 13/09/2019), n.22953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26880/2014 proposto da:

B.V., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22 presso lo studio dell’avvocato

PESCATORE GABRIELE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PROTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

e contro

C.G., C.M., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1399/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità, in subordine di rigetto dei primi due motivi,

rigetto del terzo motivo ed accoglimento del quarto motivo del

ricorso C.S., per l’accoglimento del ricorso B.;

udito l’Avvocato PROTO Massimo, difensore della ricorrente

incidentale C.S. che ha chiesto l’accoglimento delle

difese depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. conveniva in giudizio il fratello C.L., facendo valere plurime pretese in ordine alla successione del defunto padre C.M. e alla divisione della massa ereditaria. Nel corso del giudizio, tra i due germani interveniva una conciliazione circa la divisione di parte dei beni immobili costituenti l’asse ereditario, cui seguiva un’ordinanza del giudice istruttore di assegnazione dei medesimi; veniva trattenuta in decisione la domanda riconvenzionale del convenuto di collazione di un appartamento oggetto di una compravendita tra il padre e la figlia F.. Con sentenza n. 794/2006, il Tribunale di Agrigento dichiarava che l’appartamento ricevuto da C.F. era stato oggetto di donazione dissimulata da una compravendita, ma al contempo rigettava la domanda di collazione fatta valere dal convenuto, ritenendo che, nel caso di specie, vi fosse stata una dispensa implicita.

2. Avverso la sentenza proponeva appello C.L.. Durante il giudizio decedeva C.F. e l’appellante notificava atto di riassunzione nei confronti di B.V., B.M., B.F. (in persona del genitore B.C.) e C.S.G., quali presunti eredi. Preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di B.C., la Corte d’appello di Palermo – con sentenza 27 settembre 2013, n. 1399 – in dispositivo dichiarava che ” C.F. è obbligata a conferire in collazione l’immobile” e condannava la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellante, nonchè in favore di B.C., sia in proprio sia in qualità di genitore di B.F..

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con due distinti atti, C.S.G. da un lato e B.V. e M. dall’altro lato.

Gli intimati C.G. e M. (in qualità di eredi di C.L.) e B.F. non hanno proposto difese.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Preliminarmente, in base al principio dell’unicità del processo di impugnazione contro la sentenza, che comporta che ogni ricorso successivo al primo si converta, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale (v., ex multis, Cass. 5695/2015) si stabilisce la conversione in ricorso incidentale di quello fatto valere da C.S.G., successivamente proposto.

II. Il ricorso principale proposto da B.V. e M. è articolato in un unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex artt. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine alle domande da essi fatte valere, ossia la domanda di estromissione dal giudizio (sul presupposto del loro difetto di legittimazione passiva), quella di condanna di C.L. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., per avere agito con colpa grave e, infine, quella relativa alla rifusione delle spese di lite.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello, dopo aver dato atto delle conclusioni B.V. e di B.M., nello svolgimento del processo si è poi limitata a dire che – oltre a B.C. e a C.S.G. – si è costituito B.M., eccependo di non essere erede.

I giudici del gravame non hanno preso in esame le domande di B.V. e di B.M., omettendo del tutto di pronunciare sulla sussistenza della loro legittimazione passiva, sulla domanda di risarcimento dei danni da essi proposta ex art. 96 c.p.c., oltre che sulle spese della lite nei loro riguardi.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, perchè si pronunci in ordine a quanto sopra.

III. Il ricorso incidentale di C.S.G. è articolato in quattro motivi.

1. I primi due sono tra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati:

a) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 737 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di C.L. e dichiarare che ” C.F. è tenuta a conferire in collazione l’immobile”, non ha considerato che il mero compimento di una donazione dissimulata rivela la volontà del donante di dispensare il donatario dalla collazione, così che, dinanzi a una donazione dissimulata, la volontà di dispensare il beneficiario dalla collazione deve reputarsi presunta; in ogni caso, anche a voler ritenere insufficiente la sola vendita simulata, la dispensa dalla collazione (pur non espressamente contemplata nel testamento) sarebbe ricavabile dal c.d. “contesto situazionale”, ovvero dalle circostanze che hanno accompagnato la redazione e l’esecuzione dell’atto di liberalità e del testamento, contesto non tenuto in debito conto dalla Corte d’appello, che ha così violato, o comunque falsamente applicato, l’art. 1362 c.c.;

b) Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): il giudice d’appello ha omesso di prendere in esame tre documenti prodotti dalla ricorrente nel giudizio di appello, fondamentali per ricostruire la volontà del defunto di sottrarre il bene donato dall’obbligo della collazione, così come la “cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore”, trattandosi di “circostanze decisive che mai avrebbero potuto essere ignorate dall’organo giudicante”.

I motivi non possono essere accolti.

Il primo motivo è infondato: la tesi della ricorrente, che ricava la volontà di dispensare dalla collazione dal mero compimento di una donazione dissimulata da un negozio oneroso, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Secondo l’orientamento più volte affermato, sia pure con pronunzie risalenti nel tempo, “la dispensa dalla collazione di tutto ciò che il discendente, il quale concorra alla successione insieme con fratelli, sorelle o loro discendenti, abbia ricevuto dal de cuius direttamente o indirettamente per donazione sotto qualsiasi forma, anche simulata, può risultare anche da una manifestazione tacita di volontà. Tuttavia, essa non può desumersi dal solo fatto della dissimulazione della donazione, sotto forma di contratto oneroso. Per stabilire se la dissimulazione di una donazione importi o non dispensa implicita dall’obbligo della collazione, occorre accertare se la simulazione sia stata posta in essere al fine esclusivo di porre la donazione al riparo dalla collazione, perchè solo in tal caso può essere operativa la dispensa prevista dell’art. 737 c.c., comma 1” (così Cass. 942/1967, che, in relazione a un caso analogo a quello in esame, ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano affermato che dalla dissimulazione di una donazione sotto l’apparenza di una vendita con riserva di usufrutto non poteva dedursi la prova della volontà del donante di sottrarre la donazione all’obbligo della collazione; in termini analoghi pure Cass., 3045/1975 e Cass. 3266/1962).

Il giudice d’appello, dopo aver ricordato l’appena citata giurisprudenza, ha ritenuto di escludere – con ermeneutica plausibile che si sottrae alla censura di questa Corte – che nel caso in esame la donazione dissimulata sia stata posta in essere con il “fine esclusivo” di dispensare la beneficiaria dalla collazione. Il giudice ha tratto la conclusione dal testamento, ove si legge: “io sottoscritto (..) chiamo a succedermi nel mio patrimonio in parti uguali i miei figli F. e L.”, formula da cui emerge – afferma il giudice – la chiara volontà del testatore di lasciare il patrimonio in parti uguali ai figli, volontà contraria alla dispensa dall’obbligo di conferire il bene donato nell’asse ereditario, nè tale intento – prosegue il giudice – può desumersi, come ha ritenuto invece il giudice di primo grado, dalle ulteriori disposizioni testamentarie con cui il de cuius confermava le donazioni disposte in favore di altre persone. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello, nell’interpretare il testamento, non abbia valorizzato il “contesto situazionale” e al riguardo richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui “l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore” (così, da ultimo, Cass. 10882/2018). Il giudice d’appello, però, non si è posto in contrasto con tale orientamento, che si limita ad affermare che “il giudice di merito può – ed è dunque valutazione rimessa al giudice – attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius” (ancora Cass. 10882/2018).

Nè la pronuncia impugnata è viziata – e qui veniamo al secondo motivo – per il mancato esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente lamenta infatti l’omesso esame di documenti da ella prodotti in appello, quando invece il legislatore parla di omesso esame di fatti, ma in ogni caso i fatti che da essi emergerebbero, relativi alla manifestata intenzione del de cuius di diseredare il figlio e al comportamento del figlio nei suoi confronti, sono privi del carattere della decisività, non attenendo al profilo della dispensa da collazione.

2. Il terzo motivo, espressamente proposto in subordine ai primi due, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 737 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): la disposizione impone ai figli e al coniuge di conferire “tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente” e, nel caso in esame, quello che C.F. ha ricevuto non è la piena proprietà, ma la nuda proprietà dell’immobile, così che, “a tutto concedere”, la Corte di appello avrebbe dovuto affermare che la collazione aveva per oggetto non l’immobile, ma esclusivamente la nuda proprietà.

Il motivo è infondato. Come ha affermato questa Corte “la collazione per imputazione dell’immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all’epoca di apertura della successione, sia perchè solo in tale momento si può stabilire il valore dell’intera massa da dividere e attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell’asse ereditario, sia perchè l’acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall’art. 456 c.c.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione” (così Cass. 25473/2010).

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato l’obbligo di C.F. di conferire in collazione l’immobile.

3. Il quarto ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di B.C., sia in proprio sia in qualità del figlio minore F.. Ciò non solo perchè a B.C., che non aveva mai preso parte al processo in proprio, ma soltanto quale genitore esercente la potestà sul figlio minore F., non si sarebbero potute liquidare le spese in proprio. Ma soprattutto perchè essendo stato B.F. convenuto in giudizio dall’appellante C.L., soltanto quest’ultimo doveva considerarsi soccombente, a fronte dell’intervenuta estromissione dell’appellato per carenza di legittimazione passiva.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli “arbitraria” (Cass., Sez. 1, n. 7431 del 14/05/2012; Cass., Sez. 3, n. 12301 del 2005) o sia stata giudicata “infondata” dal giudice di merito (Cass., Sez. 1, n. 4195 del 21/02/2018).

Nella specie, a parte la evidente svista in cui è incorsa la Corte territoriale nel pronunciare condanna alle spese in favore di B.C. “anche in proprio” e non – come dovuto – nella sola “qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore F.”, i giudici del gravame non si sono conformati al principio di diritto sopra richiamato ed hanno condannato l’appellata C.S.G. a rifondere le spese del giudizio di appello a B.C., pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione passiva del medesimo (nella qualità) e pur avendo riconosciuto l’erroneità della sua chiamata in causa da parte di C.L..

La sentenza va, pertanto, cassata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.

IV. In definitiva, vanno accolti il ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso di B.V. e B.M., nonchè il quarto motivo del ricorso proposto da C.S.G.; rigetta gli altri motivi di tale ultimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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