Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18451-2014 proposto da:

N.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE AMERICA 93 INT. 29, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CALIGIURI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINA

AVIGLIANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2014 del TRIBUNALE, di FIRENZE, depositata

il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Lina Avigliano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso proposto da N.S. ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6 avendo accertato che non sussistevano le condizioni sanitarie previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 per il riconoscimento della chiesta indennità di accompagnamento.

Osserva in particolare il giudice che la patologia da cui è affetto il N. (sindrome di Ondine che determina durante il sonno fenomeni di ipercapnia e ipossiemia) pur richiedendo un’assistenza durante le ore di riposo diurno e notturno, tuttavia non gli impedisce di frequentare un regolare corso scolastico e di avere una normale vita sociale. Conclude pertanto, facendo proprie le considerazioni del consulente nominato, per l’insussistenza di una totale inabilità (invalido all’80%) sottolineando che, per conseguenza, nessun rilievo può essere attribuito all’esigenza di aiuto esterno durante il sonno.

Per la cassazione della sentenza ricorre il N. denunciando la violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2 e 12, del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1 e 2, della L. n. 18 del 1980, art. 1 e del D.M. Sanità 5 febbraio 1992.

Sostiene infatti che il consulente, e per l’effetto il Tribunale che ne ha fatto proprie le conclusioni medico legali, sarebbero incorsi nella denunciata violazione non essendo state precisato se e quali voci delle tabelle contenute nel D.M. 5 febbraio 1992 siano state applicate alla Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (CCHIS conosciuta come sindrome di Ondine), anche in via parametrica, ed avevano comportato una quantificazione dell’invalidità nella misura dell’80 %.

Inoltre denuncia l’omessa applicazione delle tabelle anche sotto il profilo del vizio di motivazione per non avere il giudice indicato se la patologia (CCHS) sia o meno prevista dalle stesse e se, in caso di carente previsione, a quale fascia di infermità analoghe sia riconducibile.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, infine, si duole della violazione della L. 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3 in relazione al D.M. 2 agosto 2007 che prevede tra le patologie che esonerano da visite di controllo o revisione circa la permanenza dello stato invalidante l’insufficienza respiratoria in trattamento continuo da ossigenoterapia o ventilazione meccanica respiratoria in corso.

Si è costituito l’Inps per resistere al ricorso di cui ha denunciato l’inammissibilità sotto vari profili.

Tanto premesso va ricordato che secondo un principio consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 24.3.2014 n. 6580 e già n. 5571 del 2001), con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. Sanità 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall’esame di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di una generica valutazione (cfr., ex plurimis, Cass. 5571/01; Cass. 6050/01; Cass. 13685/02; Cass. 13938/02; Cass. 3361/03; Cass. 6652/03; Cass. 13938/04).

Nella specie il c.t.u., nel determinare la percentuale d’invalidità dell’invalido, non risulta che abbia applicato le citate tabelle nè ha chiarito se, mancando una precisa indicazione della patologia riscontrata al N. (la Sindrome di Ondine) le sue caratteristiche fossero rapportabili ad altra patologia tabellata e con quale percentuale di invalidità.

Ne segue che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente fondato e deve essere accolto restando assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso che investe la medesima questione sotto il diverso profilo del vizio di motivazione.

inammissibile invece il terzo motivo di ricorso con il quale denunciata una violazione che non risulta essere stata ritualmente avanzata nel corso del giudizio di merito.

In conclusione il primo motivo di ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, restando assorbito il secondo ed inammissibile il terzo. La sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed inammissibile il terzo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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