Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22953 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (RGN. 4306/2006) proposto da:

T.A. (c.f. (OMISSIS)); D.V.F.

(c.f. (OMISSIS)); rappresentati e difesi da se medesimi à

sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’avv. Filippo Bauzulli in Roma, via Lungotevere

Michelangelo n. 9;

– ricorrenti –

contro

P.P. (c.f. (OMISSIS)); rappresentato e difeso

dall’avv. GUGLIELMO Antonio ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Giunio Vittorio Emanuele Ribelli, in Roma, piazza

Vorbano n. 22, giusta procura in calce al controricorso con ricorso

incidentale;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso (r.g.n. 4645/2006) proposto da:

P.P. (c.f. (OMISSIS)); rappresentato e difeso

dall’avv. Antonio Guglielmo ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’avv. Giunio Vittorio Emanuele Rizzelli, in Roma, piazza

Verbano n. 22, giusta procura in calce al controricorso con ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.A. (c.f. (OMISSIS)); D.V.F.

(c.f. (OMISSIS)); rappresentati e difesi da se medesimi à

sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’avv. Filippo Bauzulli in Roma, via Lungotevere

Michelangelo n. 9;

– controricorrenti –

avverso la sentenza 684/04 della Corte d’Appello di Lecce, pubb.ta il

20/11/04;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

7/10/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F. e P.P. impugnarono innanzi al Tribunale di Lecce delibera del Condominio, sito in quella città, denominato (OMISSIS), chiedendone l’annullamento, con la quale si era deciso di accollare anche a loro carico le spese per la messa a norma della caldaia centralizzata e dei locali interrati (questi ultimi per munirle di presidi antiincendio), assumendo che i loro immobili: a – non erano collegati all’impianto di riscaldamento e b – erano del tutto autonomi rispetto ai locali interrati adibiti a parcheggio e comunque la delibera era stata adottata in base a criteri illegittimi facendo riferimento al numero dei posti auto, mentre essi attori avevano un accesso ed un parcheggio del tutto autonomo.

– Il Tribunale accolse le domande e la Corte di Appello respinse il gravame di T.A. e di D.V.F., condomini dello stesso stabile – che in tal modo avevano inteso supplire all’inerzia del Condominio che non aveva inteso costituirsi nel giudizio di gravame – sulla base della considerazione che sarebbe stato applicabile l’art. 1123, comma 2, essendo risultato acclarato da CTU, che gli originari attori non avrebbero usufruito di nessuno dei due servizi.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i T. – D.V., sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso P.P., svolgendo altresì ricorso incidentale contro il quale, a loro volta, i T. – D.V. hanno articolato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – I ricorsi vanno riuniti avendo ad oggetto la medesima sentenza.

2 – Va rilevata d’ufficio la violazione dell’integrità del contraddittorio nel processo di secondo grado, per pretermissione di un contraddittore necessario, vale a dire del Condominio, atteso che, essendosi impugnata una delibera che, secondo prospettazione, vincolava il Condominio e quindi tutti i condomini, doveva comunque essere garantita la presenza in giudizio anche dell’ente di gestione, al fine di permettere che la sentenza non fosse inutiliter data nei confronti dei condomini non evocati in causa (cfr. Cass. 13.716/1999, alla quale adde, più di recente. Cass. 3900/2010).

3 – La sentenza di appello, pronunziata in assenza di un legittimo contraddittore è dunque nulla cassata tale decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della (Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio e per la ripartizione delle spese anche del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e pronunziando sui medesimi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la ripartizione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA