Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22952 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6594-2015 proposto da:

VETERINARIA ROMA SUD SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 71, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGIO ZANARDELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA LIUZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA LIUZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4799/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Roma ha dichiarato infondato, “per un duplice autonomo ordine di ragioni”, il gravame proposto dalla Veterinaria Roma Sud s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda di condanna del notaio B. al risarcimento dei danni per non avere curato che la società attrice venisse iscritta nel registro delle imprese entro la data del 31.5.2001, in tal modo cagionando alla stessa la perdita di contributi pubblici per oltre 104.000,00 Euro;

la Corte ha rilevato che la Veterinaria non aveva dimostrato che, “se iscritta nei termini, avrebbe con tutta probabilità ottenuto il finanziamento”, non essendo stata depositata “alcuna documentazione da cui potesse risultare il probabile esito positivo della domanda”; sotto altro profilo, la Corte ha rilevato che il notaio depositò la richiesta di iscrizione della società nel registro delle imprese il 29.5.2001 e ha ritenuto che “il fatto che la Camera di Commercio non abbia iscritto tempestivamente la società (e) che l’Ente finanziatore non abbia tenuto conto della tempestività della richiesta di iscrizione integrassero “il caso fortuito, nella specie rappresentato dal fatto del terzo che esclude in radice il nesso di causalità tra danno e inadempimento”;

ha proposto ricorso per cassazione la Veterinaria Roma Sud, affidandosi a due motivi; ha resistito l’intimato a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza che era stato documentalmente dimostrato che la Veterinaria era stata ammessa al contributo e che tale ammissione era stata successivamente revocata soltanto a causa della mancata iscrizione nel registro delle imprese entro il 31.5.2001; col secondo motivo, ha denunciato la “violazione o falsa applicazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, art. 13, comma 1 e relativa circolare ministeriale n. 1138443 del 2/2/2001 art. 1.1.”, rilevando che la normativa fissava un termine per l’iscrizione e non per il deposito della domanda di iscrizione e che nessuna responsabilità poteva essere imputata alla Camera di Commercio, che aveva “lavorato la pratica secondo le tempistiche ordinarie che mai avrebbero soddisfatto l’iscrizione in solo 48 ore utilizzando il metodo “cartaceo””, diversamente da quanto sarebbe avvenuto se la domanda fosse stata presentata in via telematica;

il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha impugnato adeguatamente l’affermazione del difetto di documentazione (sul probabile esito positivo della domanda di erogazione del finanziamento), giacchè si è limitata a sostenere di avere fornito la prova documentale, ma non ha ottemperato all’onere di indicare il contenuto dei documenti che tale prova avrebbero fornito.

il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto è volto a censurare un apprezzamento di merito della Corte di Appello, in punto di imputabilità alla Camera di Commercio del mancato completamento della pratica di iscrizione, che non può essere sindacato in sede di legittimità in quanto involgente valutazioni in fatto riservate al giudice di appello;

le spese di lite seguono la soccombenza.

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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