Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22952 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/08/2021), n.22952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23476-2019 proposto da:

G.F., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; PROCURA

GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Torino ha rigettato il gravame proposto da G.F., cittadino (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente aveva rappresentato che il padre, prima di morire, gli aveva rivelato di far parte della setta degli (OMISSIS), che avevano causato la morte del fratello e la cecità della madre, e lo aveva avvertito che alla sua morte gli stessi avrebbero preteso che egli lo sostituisse. Effettivamente dopo il funerale del padre gli (OMISSIS) si erano presentati presso la sua abitazione e gli avevano concesso un mese per decidere, avvertendolo che, in caso di rifiuto, lo avrebbero ucciso come avevano fatto con il fratello. Intimorito, egli aveva lasciato la (OMISSIS), e temeva di esporre a rischio la propria incolumità in caso di rimpatrio. Inoltre, aveva fatto presente la gravità della situazione di conflittualità politica del Paese.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione del richiedente – tra l’altro contraddittoria rispetto a quanto dichiarato nel modello C3, in cui aveva affermato di aver lasciato il proprio Paese di origine per motivi familiari – tenuto conto che appariva inverosimile che gli (OMISSIS) gli avessero lasciato un mese per decidere se sottoporsi alla iniziazione, e che essi, prima della morte del padre, avessero infierito sul fratello e sulla madre, la quale, peraltro, continuava a vivere in (OMISSIS) con la sorella. Infine, la descrizione operata dallo stesso appariva in contrasto con le COI afferenti alla setta degli (OMISSIS), quanto ai metodi di reclutamento, alle attività ed agli scopi.

Ciò posto, il giudice di merito, con riguardo alla richiesta di protezione sussidiaria, ha rilevato che, alla luce della mancanza di credibilità della vicenda personale esposta, non sussisteva il rischio che, in caso di rimpatrio, il richiedente potesse essere condannato a morte o subire torture o trattamenti disumani. Ne’ – ha osservato il Tribunale – la (OMISSIS) può dirsi teatro di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, in quanto l’organizzazione terroristica jihadista (OMISSIS) opera nel nord est del Paese, mentre l'(OMISSIS), regione di provenienza del ricorrente, non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso.

Anche con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a fondare il riconoscimento del relativo diritto, e che dalla valutazione comparativa fra la situazione dello stesso in Italia e quella vissuta prima della partenza e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio non risulta una effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali, tenuto anche conto che l’attività di volontariato e la partecipazione a corsi di lingua italiana allegate dal ricorrente non comprovano un adeguato livello di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre G.F. sulla base di tre motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce il contrasto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost,, commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2, 5, art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo come integrato dall’art. 46, par. 3, della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 ss. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale. Secondo il ricorrente, la previsione del rito camerale determinerebbe una grave violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti, in particolare quanto al diritto di partecipare alla udienza camerale, poiché la fissazione dell’udienza è contemplata solo in caso di assenza di videoregistrazione dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale ovvero quando sia ritenuto necessario disporre l’audizione dell’interessato.

2.-La eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, come questa Corte ha già stabilito, poiché il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (v. Cass., sent. N. 17717 del 2018).

3.-. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Si lamenta la mancata considerazione da parte del giudice del merito della situazione della (OMISSIS) alla luce delle violenze perpetrate dalle sette e dalla lotta cruenta per la supremazia tra confraternite rivali, emergenti dalle fonti internazionali. Avrebbe pertanto errato il Tribunale nell’escludere il concreto pericolo per la propria incolumità che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio. Ne’ il giudice di merito avrebbe considerato la violazione generalizzata dei diritti umani perpetrata in (OMISSIS) in una situazione di insicurezza ed instabilità.

4.-La doglianza è priva di fondamento.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che, ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno di una domanda di protezione internazionale, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale intesi ad accertare se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (per tutte Cass. n. 17069 del 2018).

Affinché si possa affermare adempiuto l’onere di cooperazione è essenziale che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto. Invero senza una simile specificazione sarebbe vano discettare di avvenuto concreto esercizio di un potere di indagine aggiornato (cfr., sul punto, Cass.; ex aliis, ord. n. 11312 del 2019).

Il riferimento operato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere cioè interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (v. Cass., ord. n. 13449 del 2019).

Nel caso di specie l’accertamento può ritenersi adeguatamente svolto. Il Tribunale ha citato puntualmente le fonti qualificate (rapporto Amnesty International 2017/2018; World Report 2018 – (OMISSIS) dell’Human Right Watch pubblicato il 18 gennaio 2018 in (OMISSIS); sito (OMISSIS)) dalle quali emerge che la situazione di pericolo in (OMISSIS) a causa dell’attività del gruppo terroristico di (OMISSIS) riguarda solo alcune zone del Paese, diverse e distanti da quella di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)).

A tali specifici rilievi il ricorrente si limita a contrapporre una diversa ricostruzione della situazione fondata su diverse fonti informative, in tal modo sostanzialmente mirando, sotto le spoglie della deduzione della violazione di legge, ad una rivisitazione dell’apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale, inibita nella presente sede.

5.- Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3. Erroneamente il Tribunale avrebbe negato al ricorrente il riconoscimento della protezione umanitaria pur in presenza di una situazione di vulnerabilità dello stesso per le drammatiche esperienze vissute nel suo Paese a causa della privazione delle libertà democratiche, ed anche in Libia, nonché di rilevanti elementi di integrazione in Italia.

6.-La doglianza non ha pregio.

L’orientamento di questa Corte, inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, e definitivamente sancito dalle Sezioni unite con la sentenza 13 novembre 2019, n. 29459, assegna rilievo centrale, ai fini del giudizio sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018 – alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza. Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).

La decisione impugnata si è attenuta agli enunciati principi. Essa ha, infatti operato la valutazione comparativa richiesta dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, considerando, per un verso, la situazione del Paese di origine del ricorrente, che, per quanto dianzi riferito, non lo pone in una condizione di particolare vulnerabilità, tenuto conto sia della non credibilità, ritenuta dal Tribunale, della narrazione del suo vissuto, sia della non configurabilità, accertata dallo stesso giudice di merito, di una situazione di pericolo; per altro verso, del percorso di integrazione in Italia, in relazione al quale il ricorrente ha allegato la frequenza di un corso di apprendimento della lingua italiana e l’attività di volontariato, non ritenute di per sé elementi sufficienti al riconoscimento del permesso di soggiorno.

Inammissibile, infine, è la prospettazione della vulnerabilità del ricorrente con riferimento alle vicende occorse in Libia. Al riguardo, se è vero che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, anche le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo sono potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (v. Cass., ord. n. 13096 del 2019), nella specie il ricorrente non fa valere alcuna situazione di tal fatta, limitandosi a dedurre genericamente violenze e soprusi subiti in Libia, senza neanche citare l’atto del giudizio di merito in cui aveva dedotto tale circostanza.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA