Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22952 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17935-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimata –

avverso il decreto n. 817/2012 R.G. del TRIBUNALIE di VIBO VALENTIA,

depositata il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Vibo Valentia con decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5 ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo ed ha condannato l’Inps al pagamento in favore del difensore del ricorrente delle spese e le spese di ctu liquidate con separato decreto.

Propone ricorso ex art. 111 Cost. l’inps denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113,116 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5 per avere il Tribunale posto a carico dell’Istituto le spese sebbene dall’accertamento tecnico preventivo omologato non fosse emersa la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento chiesta.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la dichiarazione redatta dalla ricorrente non era conforme al disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. essendo stata inserita nel ricorso e sottoscritta dal difensore.

C.P. è rimasta intimata.

Tanto premesso il ricorso, ammissibile essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr Cass. n. 6084 del 2014 e recentemente n. 11781 del 2015) è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell’inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall’Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all’indennità di accompagnamento richiesta.

Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese.

Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali e di consulenza.

Trattando si giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale trova applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c., più volte modificato nel corso del tempo, per cui la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando, nell’anno precedente alla pronunzia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini 1rpef inferiore alla soglia determinata dalla legge.

Tuttavia è onere dell’interessato titolare di un reddito nei limiti di detta soglia di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Nella specie la dichiarazione in calce al ricorso contenente l’istanza di accertamento tecnico preventivo è stata sottoscritta solo dal legale della C. e, pertanto, non è utile per esonerare la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.

Ed infatti ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr Cass. n. 5363 del 2012 e recentemente n. 17935 del 2015).

In conclusione il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e il decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia del 31.1.2014 cassato nella parte in cui condanna l’Inps al pagamento delle spese dovendosi disporre la condanna della parte ricorrente in sede di ATP al pagamento del medesimo importo liquidato dal Tribunale.

Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate non avendo la C. in alcun modo resistito al ricorso dell’INPS nè avendo in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto del decreto di omologa.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna C.P. al pagamento delle spese del giudizio nella misura già liquidata dal Tribunale.

Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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