Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22951 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11111-2016 proposto da:

B.P., in proprio che quale titolare dell’Azienda

Agricola B.P. – P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO SANTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EUGENIO SARAI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIARIO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo

studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato YVONNE MESSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

B.P. e B.B. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo-sezione distaccata di Clusone il Comune di Piario chiedendo declaratoria di riscatto agrario. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza di data 27 ottobre 2015 la Corte d’appello di Brescia rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che vi era difformità fra la dichiarazione di riscatto e l’atto di citazione quanto all’individuazione dei beni immobili e che i beni non erano inoltre esattamente individuati. Aggiunse, circa il motivo di appello relativo all’esclusione del requisito della contiguità dei beni, che esso non individuava in concreto le ragioni della critica, ma tendeva ad una censura del tutto generica, in netta opposizione all’onere della prova gravante sui B. e che indeterminata era tutta l’impostazione degli atti degli appellanti.

Ha proposto ricorso per cassazione B.P. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e ss., in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e alla L. n. 871 del 1971, art. 7. Osserva il ricorrente, premessa la coincidenza dei beni indicati nella dichiarazione con quelli indicati con l’azione giudiziaria, di avere presentato domanda di accertamento determinata nell’oggetto con la specifica indicazione dei terreni oggetti di riscatto.

Con il secondo motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e alla L. n. 871 del 1971, art. 7. Osserva il ricorrente di avere rappresentato nel corso del giudizio fatti idonei a dimostrare il diritto al retratto e il giudice di appello aveva al contrario pronunciato sentenza di mero rito affermando l’indeterminatezza della domanda.

Va premesso che dovrebbe essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte B.B.. Nel giudizio di cassazione tuttavia, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; 22 marzo 2010, n. 6826).

I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, fondato sul principio della responsabilità della redazione dell’atto, vale anche per i motivi d’appello in relazione ai quali si denuncino errori da parte dei giudici di merito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; 10 gennaio 2012, n. 86; 21 maggio 2004, n. 9734). Il ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico e dettagliato il contenuto dell’atto di citazione, nelle parti rilevanti ai fini della valutazione della determinatezza della domanda. Il mancato assolvimento dell’onere di autosufficienza non consente a questa Corte di accedere all’esame degli atti ai fini dell’accertamento del fatto processuale.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, trattandosi di azione di riscatto sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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