Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22951 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9594/2019 proposto da:

S.P., difeso e rappresentato dall’avv. Tartini Francesco,

elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi, 32, presso

lo studio dell’avvocato Barberio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 19.2.2019, ha rigettato la domanda di S.P., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo le sue dichiarazioni state ritenute non credibili (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per il timore di essere ucciso dal padre della sua ragazza, che lo stesso richiedente aveva messo incinta ed era deceduta per complicazioni legate al parto).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione S.P. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha preliminarmente sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione all’art. 14 CEDU, all’art. 21 della Carta di Nizza e all’art. 117 Cost. (che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) con riferimento alla soppressione come mezzo di impugnazione dell’appello. Ha, inoltre, lamentato la violazione da parte dell’art. 35 bis, comma 13 cit., dell’art. 77 Cost., per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza.

2. La sollevata questione di legittimità costituzionale è infondata sotto entrambi i profili.

Quanto alla soppressione del grado d’appello, va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 27700 del 30/10/2018 (conf. ord. n. 28119 del 05/11/2018) – la cui esaustiva motivazione deve essere richiamata integralmente – ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

Parimenti infondata è la dedotta violazione, in questa sede, dell’art. 14 CEDU, dell’art. 21 della Carta di Nizza e dell’art. 117 Cost..

In proposito, va preliminarmente osservato che il richiamo del ricorrente all’art. 14 CEDU (come del resto all’art. 21 della Corta di Nizza) è verosimilmente il frutto di un errore materiale, atteso che le norme in oggetto sanciscono il divieto di discriminazione (tema estraneo a quello oggetto della doglianza). Verosimilmente, il ricorrente intendeva far riferimento, quantomeno con riferimento alla CEDU, agli artt. 6 e 13, che disciplinano l’accesso alla giustizia, sancendo rispettivamente il diritto all’equo processo e ad un ricorso effettivo.

Orbene, va osservato che la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con riferimento al procedimento civile, ha sempre negato che l’art. 6 o l’art. 13 CEDU possano essere considerati come parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione (vedi sul punto, Corte EDU 17.1.1970, Delcourt c. Belgio, Recueil Serie A,11 S25 e Corte EDU, 5 luglio 2016, A.M. c Paesi Bassi, CE:ECHR:2016:0705JUD002909409, punto 70).

A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire allorquando la procedura assuma il carattere “penale”, atteso che in questo caso il diritto all’appello, ovvero ad un secondo grado di giurisdizione, trova la propria fonte nell’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, che accorda al condannato il “diritto ad un doppio grado del giudizio in materia penale”.

Infine, manifestamente infondata è la dedotta violazione dell’art. 117 Cost., atteso che sia la legislazione comunitaria, sia l’interpretazione che di essa ha fatto la Corte di Giustizia UE (vedi recentemente sentenze CJEU del 26 settembre 2018 nei procedimenti C-175/17 e C-180/17) non hanno affatto riconosciuto il diritto del richiedente la protezione ad un secondo grado di giudizio.

In proposito, nell’ultima sentenza sopra citata, ai punti 24 e 25, la Corte di Giustizia EU ha evidenziato che dalle direttive 2013/32 e 2008/115 (e, segnatamente, dai loro “considerando”) non è dato evincere un obbligo degli Stati membri di istituire il grado d’appello. In particolare, per quanto riguarda la direttiva 2013/32, è stato osservato che “l’obbligo di effettività del ricorso si riferisce espressamente, come risulta dall’art. 46, paragrafo 3, ai “procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado”. Tale obbligo, richiedendo l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, si riferisce unicamente allo svolgimento del procedimento giurisdizionale di primo grado. Di conseguenza, tale obbligo non può, alla luce dell’obiettivo di detta direttiva, essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di istituire un secondo grado di giudizio, nè di prevedere una determina modalità di svolgimento del medesimo”.

Quanto al dedotto difetto dei requisiti della necessità ed urgenza, questa Corte ha già statuito è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime. (Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 01).

3. Con il primo motivo ed il secondo motivo, illustrati dal ricorrente unitariamente, è stata censurata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.

Lamenta, la ricorrente, in primo luogo, la natura meramente apparente della motivazione con cui il Tribunale di Venezia ha valutato il suo racconto non credibile, limitandosi a definirlo generico senza fornire alcuna precisazione degli elementi posti alla base di tale valutazione.

Inoltre, lamenta che l’acritica conferma da parte del giudice di merito del giudizio di non credibilità (già espresso dalla Commissione Territoriale), in assenza di qualsiasi approfondimento, si è risolta nella violazione del dovere di cooperazione istruttoria, sia con riferimento alla situazione generale del paese, sia con riferimento al mancato approfondimento della vicenda personale.

4. I suesposti motivi presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (nessuna indicazione dei motivi per cui il padre della ragazza osteggiasse la loro relazione o quali fossero state le complicazioni del parto; contraddizioni emerse nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale).

Il ricorrente non si è minimamente confrontato con i precisi rilievi del giudice di merito, limitandosi a dedurre che era stato omesso il raffronto tra il suo racconto e le informazioni generali del suo paese di provenienza (intendendo per tali, tuttavia, quelle riguardanti fatti del tutto estranei alla vicenda personale, quali le situazioni di rischio legate a fenomeni di terrorismo internazionale) e senza neppure allegare la eventuale grave anomalia motivazionale del decreto impugnato, come detto, unico vizio attualmente censurabile in Cassazione.

In ogni caso, la censura relativa alla mancata cooperazione istruttoria del giudice di merito è palesemente infondata.

In primo luogo, il giudice di merito, ha accertato, alla luce di una fonte internazionale qualificata come il rapporto di Amnesty International, che a seguito dell’insediamento del nuovo presidente B. ed al ritiro in esilio del dittatore J., è stata avviata una politica di ritorno alla democrazia, in netta discontinuità con il passato, con l’adozione di riforme costituzionali e la modifica delle leggi repressive approvate nel corso della dittatura, con la conseguenza che la situazione in Gambia, pur essendo in fase di consolidamento, non è certo caratterizzata da una violenza generalizzata.

In ordine alta vicenda personale, in ragione della valutazione di non credibilità del richiedente correttamente il giudice di merito non ha provveduto ad un approfondimento istruttorio.

In proposito, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, – analogo ragionamento vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

5. Con il terzo ed il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (la grave situazione di instabilità in Gambia e la mancata valutazione della sua integrazione sociale nel paese di accoglienza).

6. I predetti motivi, da esaminare unitariamente, avendo entrambi ad oggetto la protezione umanitaria, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, ai fini della concessione della protezione umanitaria, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento alla situazione di insicurezza interna del paese d’origine senza correlare tale affermazione alla propria condizione personale, se non con riferimento alla propria vicenda privata familiare, peraltro, ritenuta non credibile dal Tribunale di Venezia.

Inoltre, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale elemento – peraltro escluso dal Tribunale di Venezia con il rilievo che non è assimilabile un tirocinio ad un rapporto di lavoro – secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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